ALTRI IN "GIUSTIZIA"
 
 
 Insediamenti comunità nomadi e "stato di emergenza"

Pubblicato da Redazione 09-06-2008 09:28
:: Giustizia
 

“Stato di emergenza” in relazione agli insediamenti nomadici: una scelta irrazionale e discriminatoria. Commento di Emilio Robotti e Barbara Spinelli alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, 3677 e 3778 del 30.05.2008.

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, 3677 e 3778 del 30.05.2008 dispongono misure urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni di Lazio, Lombardia e Campania.
Attraverso tale scelta normativa, il Presidente del Consiglio ha fatto un uso spregiudicato di uno strumento giuridico assolutamente eccezionale, finalizzato a fronteggiare eventi assolutamente imprevedibili e comunque eccezionali e catastrofici (terremoti, emergenze sanitarie ecc.), paventandolo come la panacea per il “male” dei campi nomadi, che indubbiamente non rappresenta una emergenza (improvvisa difficoltà, situazione che impone di intervenire rapidamente, circostanza imprevista) quanto piuttosto l’ordinaria precarietà di vita e abitativa di migliaia di (non) persone, che ordinariamente si svolge nel più totale disinteresse delle Istituzioni.
Le Istituzioni, se si escludono le azioni giustificate da reali o presunte esigenze di ordine pubblico, sono rimaste incuranti -vuoi ignoranza, vuoi per complice indifferenza- ai numerosi pronunciamenti dei principali organismi internazionali e comunitari. E’ evidente che tali indicazioni e raccomandazioni di organi previsti dal diritto internazionale e comunitario sono sempre stati ritenuti un semplice fastidio, quando non indebite “ingerenze” negli affari interni italiani, poiché insistono per il riconoscimento, anche verso le popolazioni nomadi storicamente presenti in Italia da diversi secoli (Rom, Sinti e Camminanti) dello status di minoranza etnica; di conseguenza impongono sul piano dei diritti fondamentali il rispetto della loro identità e stile di vita, del diritto all’abitazione, alla salute, all’istruzione, all’integrazione sociale, così come meglio specificati anche da una corposa produzione giurisprudenziale della Corte Europea per i Diritti Umani.
Dunque, a fronte di una situazione che necessita di interventi non “emergenziali”, ma organici, strutturali, di “integrazione” del popolo nomade attraverso la comprensione e la valorizzazione delle differenti culture, si preferisce utilizzare in modo improprio uno strumento di legislazione straordinario. Ottenendo un risultato che è, sostanzialmente, la rimozione psicologica - da parte delle istituzioni - del problema, attraverso l’allontanamento fisico dei nomadi, e dunque della fonte di “insicurezza” e di “degrado”, dai centri abitati, e la creazione di un clima di intolleranza e razzismo nella popolazione “stanziale”.

Il Governo, con il D.P.C.M. 21.05 2008 ha decretato lo stato di emergenza nei territori regionali suddetti per una “situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali” poiché vi è “impossibilità di adottare soluzioni finalizzate ad una sostenibile distribuzione delle comunità nomadi senza il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati”. Lo scopo reale del provvedimento e di quelli che ad esso hanno dato esecuzione è quindi proprio questo, quello di sempre: distribuire le popolazioni nomadi in modo “sostenibile”.
Ancora una volta, emerge come fonte di preoccupazione primaria, per il Governo, la “gestione” di popoli dei quali, ancora, dopo secoli di convivenza, non si riesce ad accettare, ma soprattutto non si vuole nemmeno provare a comprendere il diverso stile di vita: prevale dunque la “logica dei campi”, già in numerose occasioni censurata come profondamente discriminatoria dai principali organismi a tutela dei diritti umani, una logica di ghettizzazione e di negazione spaziale che confina la diversità nella miseria del niente, puntando a separare chi non si conforma al vivere stanziale dal resto della società italiana.
Società stanziale dalla quale, facendone oggi una questione “di grave allarme sociale”, ci si adopera per tenere artificialmente esclusi i nomadi, bloccando sul nascere qualsiasi possibilità di interazione e condannando i Rom e i Sinti a subire il peso della segregazione su base “razziale” o “etnica” che dir si voglia..
Quella che riguarda le popolazioni nomadi non può essere considerata quindi un’emergenza, ma una situazione storica che non nasce oggi, e che come tale andrebbe considerata ed affrontata: al contrario, si è decretato da parte del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza sino al 31.05.2008, solo per poter giustificare le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, al contrario della ratio che le caratterizza, una ratio di contingenza e temporaneità, non hanno un termine definito, e, possiamo immaginare, così è per evitare una inevitabile e continua proroga di tale - qualora fosse stato fissato - termine.
L’obiettivo di ottenere “una sostenibile distribuzione delle comunità nomadi” , viene arbitrariamente limitato ai nomadi stanziati nelle Regioni di Lazio, Lombardia e Campania: anche questa previsione - apparentemente poco comprensibile - trova una sua logica solo se si considera che, per fondare i poteri di emergenza, non si è fatto riferimento all’insostenibilità delle condizioni di vita che caratterizzano i campi nomadi, (la medesima in tutta Italia), ma è piuttosto il “fastidio” che la presenza dei campi provoca alle popolazioni locali, in altre parole, per utilizzare la terminologia dei provvedimenti in esame, la situazione di “grave allarme sociale” che, a “causa della loro estrema precarietà”, i campi hanno determinato, “con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali”.
Ovvio che, se il problema non viene affrontato in un’ottica di interazione per creare relazioni empatiche, incondizionate e prive di valutazioni ideologiche, promotrici della crescita, del benessere e dell'indipendenza di entrambe le parti, mettendo al centro la dignità della Persona, ma si affronta attraverso la negazione della dignità dell’identità nomade, a favore di logiche securitarie, perseguendo l’obiettivo di ottenere “una sostenibile distribuzione delle comunità nomadi”, inevitabilmente si arriva ad utilizzare misure di carattere coattivo; così, lo sgombero dei siti non autorizzati viene adottato come “misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza” .
In tal senso, il Commissario (il Prefetto del capoluogo regionale) ha amplissimi poteri: “l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.” Poteri straordinari, questi, non giustificati come abbiamo detto, da alcuna reale emergenza, che dimostrano solo la volontà del Governo di aggirare le norme vigenti ogni qualvolta esso individui un argomento mediaticamente forte, al quale dare una risposta altrettanto forte mediaticamente, seguendo uno stile che, purtroppo, da anni accomuna i governi di diverso colore che si sono succeduti nell’intervenire a colpi di decreti legge sui temi legati alla sicurezza (delle popolazioni nomadi, della sicurezza sul lavoro, del terrorismo, della precarietà del lavoro), senza alcuna seria e meditata valutazione rispetto al risultato che si possa effettivamente ottenere dai provvedimenti emanati.
Risultati che, in questo specifico caso: saranno lo smantellamento di qualche campo, e soprattutto -questa la vera novità- la schedatura ulteriore e qualche ulteriore “espulsione” o detenzione in attesa di essa, di stranieri irregolari. Ma, soprattutto ben più gravi conseguenze in termini di “deriva razzista” delle quali già si intravedono allarmanti segnali (1).

La recente normazione d’emergenza riflette, ancora una volta, quel sentimento di diffidenza, astio, rigetto nei confronti di popoli da sempre vittime di persecuzioni per la propria identità non stanziale: non è un passato remoto quello che ha visto la pulizia etnica delle popolazioni nomadi (Romà principalmente), con oltre 500.000 vittime nei campi di sterminio nazisti, oltre alle donne sottoposte a sterilizzazione, ed altre barbarie subite.
Ma anche volendo considerare tutto questo storia passata, stupisce che si sia decretato lo stato di emergenza in un momento in cui, stando alle statistiche, il numero attuale di Romà e Sinti presente in Italia è sostanzialmente paragonabile a quello degli ultimi dieci anni, senza variazioni significative, ed invece nessun tipo di strumento eccezionale sia ad esempio mai stato utilizzato quando effettivamente, a causa dei conflitti in ex Jugoslavia, i profughi affollarono i campi sosta, autorizzati e no, italiani, causando, allora sì, una emergenza umanitaria. In quel caso, peraltro, ed al contrario di oggi, si ebbe tutto sommato una qualche
- pur relativa - maggiore elasticità, da parte di alcune Questure, almeno nel concedere permessi temporanei per motivi umanitari a tali profughi che sovraffollarono i campi sosta, spesso rimanendo nel nostro paese anche a guerra finita.

La logica seguita dai provvedimenti più recenti è quindi sempre la stessa, non rappresentando altro che la prosecuzione di fallimentari politiche in merito alle popolazioni nomadi; politiche che non tengono mai conto delle esperienze - negative e positive - di volontari , operatori professionali, EE.LL, ovvero degli unici che con i nomadi hanno tentato l’ascolto, la mediazione culturale, ma soprattutto non tengono conto delle reali esigenze dei nomadi stessi, che mai vengono considerati, pur se cittadini, soggetti interlocutori nelle politiche che direttamente concernono la loro esistenza e permanenza sul territorio italiano.
Il fine ultimo perseguito a livello istituzionale è sempre quello di controllo del territorio: solo campi sosta autorizzati, “distribuzione” più o meno “sostenibile” degli “zingari”, non considerando che la crescita demografica di tali popolazioni e il frequente spostamento, impediscono di affrontare la situazione semplicemente contingentando i posti “autorizzati” e facendo accedere a case popolari, che non ci sono per chi le vuole (gli stanziali), e si pretende ci debbano essere, almeno sulla carta, per chi quasi sempre non le vuole (i nomadi).
Il risultato di tale politica, fallimentare, contribuisce a creare un humus favorevole allo sviluppo di sentimenti razzisti e xenofobi nella popolazione stanziale, un affollamento dei campi autorizzati (che non possono contenere i “regolari” per la crescita demografica, oltre che per gli spostamenti degli “ospiti”) che a sua volta determina la nascita di campi “irregolari” ed il loro sovraffollamento.
Le soluzioni “alternative” a tali politiche, talvolta trovate da alcuni gruppi nomadi, che hanno acquistato terreni per risiedervi sulle loro case mobili, trovano l’accanita opposizione delle Amministrazioni Locali che si adoperano per criminalizzare le roulotte e gli insediamenti “abusivi”, ordinandone la demolizione e costringendo così anche chi aveva scelto di vivere in condizioni più dignitose a rinunciarvi, in nome della “legalità”.
In ogni caso, il diritto dei nomadi ad una “abitazione adeguata”, ovvero rispondente alla loro tradizione e identità oltre che dignitosa sotto il profilo urbanistico e sanitario, viene sempre vincolato e subordinato al comportamento del soggetto: dunque o una logica di “assimilazione” (appartamenti che dividono i nuclei familiari) o a una logica di “segregazione” (campi).


Nessuna considerazione per il fatto che nella cultura “zingara”, nomade per antonomasia, il viaggio (drom), anche come possibilità simbolica espressa da un’abitazione “mobile”, abbia ovviamente un'importanza fondamentale: è ciò che permette l'esercizio di mestieri, ciò che determina l'organizzazione sociale. Il viaggio consente l'incontro in occasioni di avvenimenti importanti, di non avere legami significativi con i luoghi in cui si è sostato, e quindi salvaguarda l'identità e l'omogeneità culturale; permette di riconoscersi con il simile (nomade), e di differenziarsi dal diverso (stanziale). E' un mezzo attraverso il quale circolano le informazioni, che permette di risolvere possibili conflitti con le popolazioni sedentarie o con altri gruppi nomadi, che permette l'incontro, e attraverso il matrimonio, la costruzione di alleanze tra le famiglie. In realtà, non sempre le comunità zingare odierne viaggiano più di quanto non facciano gli “stanziali”; ma il viaggio, in una cultura nomade, determina una diversa concezione del tempo e dello spazio, poiché "La concezione e la modalità di uso dello spazio, analogamente alla concezione e all'organizzazione del tempo, sono (…) il risultato, storicamente determinato, dei bisogni organizzativi della vita sociale e ne rivelano i valori fondamentali"(2).
I concetti di spazio e di tempo propri della vita sociale zingara, sono infatti rispondenti a bisogni e a valori diversi da quelli delle società sedentarie ai margini delle quali le comunità zingare vivono. Il concetto di abitare assume un significato diverso, perché non comprende solo l'unita abitativa, la kampina (la roulotte, la baracca, il caravan, ma anche l’appartamento in qualche caso), utile per contenere gli oggetti indispensabili, dormire e ripararsi dalle intemperie, ma tutto lo spazio infinito che lo circonda, che non appartiene a nessuno; in questo modo diviene accettabile vivere tutta la vita in uno spazio inconcepibilmente angusto per la cultura degli stanziali, abituata a separare e delimitare tutti i luoghi della vita: quello del lavoro, della famiglia, del tempo libero. E si tratta di concetti che vivono nelle popolazioni nomadi, indipendenti dalla frequenza degli spostamenti, che possono essere anche meno frequenti di quelli degli stanziali: il nomadismo d’altronde non ha mai significato essere “sempre” in viaggio; è sempre stato legato ai ritmi della terra, dell’allevamento, ai rivolgimenti sociali, alle guerre ecc.
L’emergenza indicata nei provvedimenti del Governo non esiste, quindi, e probabilmente tali provvedimenti non reggerebbero alla verifica giudiziale; casomai sussiste una incapacità diffusa, non solo a livello centrale, di risolvere problemi che si trascinano da decenni (tristemente significativo l’accostamento tra “rifiuti” e “zingari”) e che si cerca di risolvere attraverso l’istituzione di “Commissari”, lo spreco di risorse pubbliche, ed ora anche la violazione della ratio della normazione d’emergenza (dell’ordinamento normativo si chiede, come spesso accade, il rispetto solo ai semplici cittadini, attenuando via via la severità con i potenti, sino ad annullarla allorquando l’agente è una figura istituzionale che, facendo cattivo uso degli strumenti in suo potere, ne abusa trasformandoli in strumento di governabilità e di consenso, come nel caso di specie).

Emergenza o meno che sia, sappiamo che comunque il problema non sarà così risolto, e la recente retata notturna per il censimento di una storica famiglia di cittadini italiani di etnia sinta di Milano ce lo conferma; ma non possiamo esimerci dal dire che, per non risultare discriminatori ed illegittimi a tutti gli effetti, i provvedimenti del Governo, e soprattutto in futuro quelli dei Commissari istituiti ad hoc e delle altre autorità amministrative, dovrebbero tenere conto già prima della loro emanazione dell’art. 16 della Costituzione, dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, degli art. 8, 15, 16 della Convenzione Quadro per le minoranze nazionali, ratificata dall’Italia il 03.11.1997 con riferimento al mancato rispetto della vita privata e familiare e del domicilio; dell’art. 25 CEDU, gli art. 2.2, 3, 11.1 della Convenzione Internazionale sui diritti sociali, economici, culturali (ICESCR), dell’art. 2.1. della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), degli art. 1, 2, 5, della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CEDR), l’art. 31 della Carta Europea Sociale, dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali della UE e di varie altre Raccomandazioni e Risoluzioni con riferimento al diritto ad una adeguata abitazione e, congiuntamente, al diritto di libera scelta di uno stile di vita nomade.

I provvedimenti del Governo e delle Autorità amministrative dovrebbero poi tenere conto, già prima della loro emanazione, della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale è costante nel ribadire che “la posizione vulnerabile dei nomadi in quanto minoranza comporta che debba essere prestata una particolare attenzione alle loro esigenze ed al particolare stile di vita tanto nella pianificazione urbanistica quanto nella decisione in merito a particolari situazioni” (Chapman, par. 96 (3); Buckley, par. 76 (4)), “dunque in ragione di ciò incombe sugli stati membri, in virtù dell’art. 8, un’obbligazione positiva di favorire lo stile di vita nomadico” (vedasi anche, Marchx vs. Belgium, par.31; Keegan vs. Ireland, par. 49, Kroon and Others vs. the Netherlands, par.31;); ha più volte ribadito (Chapman v. the United Kingdom, 18.01.2001, n. 2723895, Corte Europea dei Diritti Umani) l’importanza di una “lunga tradizione di una minoranza nel seguire uno stile di vita non stanziale”(5) e che, anche qualora, per qualsiasi motivo, le popolazioni nomadi scelgano di “stazionare per lunghi periodi in un luogo”, “anche per favorire – ad esempio- l’educazione dei figli”, qualsiasi misura che incida sulla possibilità per il gruppo di stazionare - ad esempio - su un terreno di proprietà con i propri caravan, roulottes, ecc, “ha un impatto sul diritto del rispetto alla propria casa e comprime la possibilità per loro di mantenere la propria identità nomade e di condurre la propria vita famigliare secondo la tradizione”. Dunque, qualora non venga fornita alcuna adeguata alternativa, tale compressione “costituisce una illecita interferenza, da parte della amministrazione, con il diritto dei ricorrenti al rispetto per la propria vita privata, vita famigliare, e il godimento dei propri beni, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione”.

Gli sgomberi senza adeguate alternative sono illegittimi, anche se ordinati con poteri speciali per affrontare un supposto stato di emergenza: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già più volte censurato che, seppure le misure amministrative sono adottate in “accordo con la legge” e perseguono il legittimo scopo di difesa di interessi generali, quali quello paesaggistico o urbanistico, quello che viene in rilievo è il modo in cui il legislatore/l’amministrazione concepisce gli imperativi di utilità pubblica in ragione dei quali ingerisce nell’esercizio dei diritti fondamentali del singolo, ovvero si deve valutare se il giudizio del legislatore/dell’amministrazione è ragionevole e rispettoso del principio di proporzionalità ed avviene nel contemperamento dei diversi interessi in gioco (6).

A livello politico la scelta di intervenire sul problema con misure di stampo securitario ed emergenziali stico, non solo a livello amministrativo da parte degli enti locali, ma addirittura a livello legislativo, indubbiamente denota e rimarca un disinteresse esplicito per le numerose forme di raccomandazioni elaborate a livello comunitario per l’integrazione dei Rom, Sinti e Camminanti ed il loro riconoscimento come minoranze, nonché vanifica di fatto l’adesione a tutti i trattati internazionali a tutela dei diritti fondamentali, primo fra tutti il CERD, poiché in concreto tali provvedimenti discriminatori, oltre a non concretizzare la tutela dei diritti umani fondamentali sanciti da tale Convenzione, ne costituiscono esplicita violazione, soprattutto se in riferimento alle Raccomandazioni poste all’Italia dal Comitato per l’applicazione del CERD.
Ma anche a livello comunitario tale corpus normativo fornisce una pessima immagine del nostro paese, soprattutto in vista della ratifica del Trattato di Lisbona, poiché rappresenta l’espressione di totale indifferenza nei confronti della condanna (07.12.2005) all’Italia da parte del Comitato Europeo per i Diritti Sociali, avvenuta con decisione sul Reclamo Collettivo n. 27/2004 presentato contro l’Italia dall’ European Roma Rights Center e da OsservAzione.
Il Reclamo Collettivo dell’ERRC e di OsservAzione paventava presunte violazioni dell’articolo 31 della Carta Sociale Europea, indipendentemente o letto congiuntamente al principio di non discriminazione previsto dall’articolo E. Lo Stato Italiano, avendo ratificato la Carta Sociale Europea in data 22.10.1965 e avendo aderito alla versione revisionata in data 05.07.1999, poiché ha esplicitamente accettato di aderire anche al Protocollo relativo ai reclami collettivi, risulta vincolato alle decisioni adottate dal Comitato Europeo per i Diritti Sociali sui reclami presentati contro lo Stato stesso. Il Comitato Europeo per i Diritti Sociali, nel decidere il ricorso, a fronte della estesa documentazione prodotta dai ricorrenti, ha condannato formalmente l’Italia sulla politica abitativa nei confronti dei Rom, identificando tre distinte violazioni della Carta Sociale Europea Revisionata, sottoscritta dal nostro Paese. Con decisione del 7/12/2005, infatti, il CEDS ha decretato che le politiche abitative sviluppate per Rom e Sinti in Italia puntano a separare questi gruppi dal resto della società italiana e a tenerli artificialmente esclusi, bloccano qualsiasi possibilità di interazione e condannano i Rom e i Sinti a subire il peso della segregazione su base razziale. Il CEDS, dopo aver esaminato la difesa del Governo Italiano ha deciso:
- unanimemente che l’inadeguatezza dei campi sosta per Rom e Sinti costituisce una violazione dell’articolo 31(1) della Carta, letto congiuntamente all’articolo E;
- unanimemente che gli sgomberi forzati e le altre sanzioni ad essi associati costituiscono una violazione dell’articolo 31(2) letto congiuntamente all’articolo E;
- unanimemente che la mancanza di soluzioni abitative stabili per Rom e Sinti costituiscono una violazione dell’articolo 31(1) e dell’articolo 31(3) della Carta, letti congiuntamente all’articolo E.
Evidentemente, la considerazione per i diritti umani fondamentali della Persona non è argomento sufficiente a riportare alla moderazione né il legislatore, né il Governo nell’esercizio del potere legislativo. Ci si auspica che quantomeno nelle aule dei Tribunali tali parametri di riferimento godranno di adeguata considerazione nella valutazione della legittimità costituzionale delle norme e dell’azione amministrativa.


NOTE

1) Indicativo che i media segnalino presunti casi di sottrazioni di bambini ad opera di zingari. Al di là dell’astratta possibilità che individui di qualsiasi gruppo etnico possa commettere tale crimine, vedi i casi legati allo sfruttamento sessuale o al commercio di organi, criminose attività purtroppo reali e certamente non legate ai gruppi zingari e nomadi, si tratta di leggende antiche, mai dimostrate ad oggi da nessuna statistica o ricerca scientifica, secondo le quali gli zingari ruberebbero i bambini degli stanziali per turpi traffici, e che hanno la stessa “dignità storica”, ovvero la falsità, delle leggende e dicerie che hanno accompagnato i pogrom e le altre persecuzioni contro gli ebrei.

2) A. R. Calabrò, "Il vento non soffia più. Gli Zingari ai margini di una grande città", pag 23.

3) Chapman v. the United Kingdom, 18.01.2001, n. 2723895, Corte Europea dei Diritti Umani, par. 96: As intimated in Buckley, the vulnerable position of Gypsies as a minority means that some special consideration should be given to their needs and their different lifestyle both in the relevant regulatory planning framework and in reaching decisions in particular cases (judgment cited above, pp. 1292-95, §§ 76, 80 and 84). To this extent, there is thus a positive obligation imposed on the Contracting States by virtue of Article 8 to facilitate the Gypsy way of life (see, mutatis mutandis, Marckx v. Belgium, judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, p. 15, § 31; Keegan v. Ireland, judgment of 26 May 1994, Series A no. 290, p. 19, § 49; and Kroon and Others v. the Netherlands, judgment of 27 October 1994, Series A no. 297-C, p. 56, § 31).

4) Buckley v. the United Kingdom, Corte Europea dei Diritti Umani, par. 76: The Court cannot ignore, however, that in the instant case the interests of the community are to be balanced against the applicant's right to respect for her "home", a right which is pertinent to her and her children's personal security and well-being (see the above-mentioned Gillow judgment, p. 22, para. 55). The importance of that right for the applicant and her family must also be taken into account in determining the scope of the margin of appreciation allowed to the respondent State. Whenever discretion capable of interfering with the enjoyment of a Convention right such as the one in issue in the present case is conferred on national authorities, the procedural safeguards available to the individual will be especially material in determining whether the respondent State has, when fixing the regulatory framework, remained within its margin of appreciation. Indeed it is settled case-law that, whilst Article 8 (art. 8) contains no explicit procedural requirements, the decision-making process leading to measures of interference must be fair and such as to afford due respect to the interests safeguarded to the individual by Article 8 (art. 8) (see the McMichael v. the United Kingdom judgment of 24 February 1995, Series A no. 307-B, p. 55, para. 87).

5) Chapman v. the United Kingdom, 18.01.2001, n. 2723895, Corte Europea dei Diritti Umani, par. 73-74 : The Court considers that the applicant's occupation of her caravan is an integral part of her ethnic identity as a Gypsy, reflecting the long tradition of that minority of following a travelling lifestyle. This is the case even though, under the pressure of development and diverse policies or by their own choice, many Gypsies no longer live a wholly nomadic existence and increasingly settle for long periods in one place in order to facilitate, for example, the education of their children. Measures affecting the applicant's stationing of her caravans therefore have an impact going beyond the right to respect for her home. They also affect her ability to maintain her identity as a Gypsy and to lead her private and family life in accordance with that tradition. The Court finds, therefore, that the applicant's right to respect for her private life, family life and home is in issue in the present case.


6) Chapman v. the United Kingdom, 18.01.2001, n. 2723895, Corte Europea dei Diritti Umani, par. 90: An interference will be considered “necessary in a democratic society” for a legitimate aim if it answers a “pressing social need” and, in particular, if it is proportionate to the legitimate aim pursued.