Focus sul diritto del non abbiente di scegliersi un avvocato di fiducia
Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Con il D.P.R. 115/02 è stata modificata la normativa sul patrocinio per i non abbienti già prevista dalla legge 271/90, così come modificata dalla legge 134/01.
Sono ormai numerose le rese di posizione che hanno sottolineato come la nuova normativa - che il Governo ha emanato senza alcun dibattito ed eccedendo i limiti imposti dalla legge delega (in particolare con l'abrogazione dell'art. 9 della legge 134/01 che sanciva la libertà di scelta del difensore quanto meno nell'ambito del distretto di Corte d'Appello) - restringe fortemente il diritto del cittadino non abbiente a scegliersi un difensore di sua fiducia e si caratterizza per profili di incostituzionalità in relazione all'art. 3 e 24 Cost. nonché per profili di irrazionalità nel rapporto tra le norme sulla difesa d'ufficio e quelle sul patrocinio a spese dello Stato.
Fino ad oggi l'interpretazione adottata da tutti i Consigli dell'Ordine è stata quella di ritenere che lo speciale elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 17 bis l. 134/01, ancora da istituirsi e legato alla sussistenza del requisito dei sei anni di anzianità e all'assenza di sanzioni disciplinari, fosse funzionale agli speciali compiti che gi stessi Consigli si sono visti attribuire dalla legge 134/01, con particolare riferimento alla previsione del servizio consultivo ed informativo da offrire a tutti i possibili utenti della giustizia.
È evidente che la previsione di un servizio di "sportello" amplia in senso pubblicistico il ruolo del Consiglio dell'Ordine, e questo si riverbera anche sull'istituzione dell'elenco speciale del difensori.
È comprensibile che i Consigli, a fronte della richiesta di un utente non provvisto di mezzi sufficienti per affrontare un processo, e senza un proprio difensore già prescelto, debba indicare professionisti che abbiano determinati requisiti (altra la discussione sulla congruità dei requisiti stessi).
Risponde a un'esigenza di giustizia ed è in sintonia con il ruolo più pubblicistico degli Ordini dettare criteri che assicurino il miglior servizio possibile al cittadino.
Ad oggi dunque non era stato messo in dubbio che permanesse la libertà di accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte di chiunque ne avesse le condizioni e che avesse nominato un difensore di sua fiducia, a prescindere dalla sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 17 bis citato.
Insomma, nell'ambito della sfera lasciata alla completa autonomia del singolo non si poneva questione alcuna, mentre di fronte alla richiesta di informazione indirizzata al Consiglio dell'Ordine sarebbe scattata la riferibilità al solo elenco speciale.
In questo modo veniva salvaguardata la libertà di scelta del difensore senza discriminare gli interessati in base alle condizioni reddituali.
Con la nuova normativa - nonostante le prese di posizione di vari Consigli dell'Ordine - c'è il concreto rischio che il cittadino debba scegliere il proprio difensore solo tra quelli iscritti all'elenco speciale.
La rilevanza che ha ormai assunto nel processo penale l'istituto del patrocinio a spese dello Stato non consente ambiguità e restrizioni al diritto del cittadino.
Senza una completa, inequivoca e ampia applicazione di quello che è un diritto sancito costituzionalmente e imposto dalle più importanti convenzioni internazionali, il processo diventerà ancora di più un processo caratterizzato da un doppio binario: uno pieno di garanzie per chi ha i mezzi economici per difendersi e uno svuotato da ogni vera e concreta garanzia per il non abbiente.
È importante appoggiare l'interpretazione della nuova legge data da vari Consigli dell'Ordine, come quello di Roma, che indica come facoltà e non obbligo la nomina di un difensore iscritto all'elenco speciale ex art. 80 T.U., e ciò nonostante l'interpretazione della Corte data con ordinanza 299/02, ma è necessario sostenere con forza ogni iniziativa perché venga modificato l'attuale testo di legge e venga reintrodotta l'ampia facoltà di scelta del difensore da parte del cittadino non abbiente.
Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici