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 Sul disegno di legge Mastella di riforma del codice di procedura civile

Pubblicato da Redazione 07-05-2007 20:05
:: Giustizia
 

Una prima riflessione a cura di Pietro Adami sul disegno di legge Mastella di riforma del codice di procedura civile.

Il Ministero della Giustizia ha promosso una nuova riforma del processo civile, che ha il fine di imprimere un'accelerazione al processo, con il principale intento di ridurne la durata.
Il Disegno di Legge, approvato il 16 marzo dal Consiglio dei Ministri, ha ad oggetto "Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile".
La Relazione illustrativa di accompagno indica i punti nodali su cui la riforma ha inteso intervenire:
a) previsione di norme che affidano al giudice l'effettiva direzione del processo, contestualmente alla sua responsabilizzazione in funzione del rispetto del termine ragionevole di durata del processo;
b) valorizzazione del principio di lealtà processuale, attraverso la predisposizione di un meccanismo di sanzioni processuali a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo, ovvero abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
c) valorizzazione della conciliazione giudiziale e del ruolo conciliativo del giudice, accompagnati dalla previsione di sanzioni processuali a carico della parte che abbia, senza giustificato motivo, rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla controparte;
d) razionalizzazione ed accelerazione dei tempi del processo, mediante la tendenziale concentrazione delle udienze, la riduzione dei termini per il compimento di singoli atti, la programmazione degli adempimenti processuali (c.d. calendario del processo), la razionalizzazione dei tempi di espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio e di assunzione della prova delegata;
e) attenuazione della rigidità del sistema delle decadenze e delle preclusioni, a garanzia dell'effettività del contraddittorio, mediante un ampliamento del potere di rimessione in termini;
f) alleggerimento del peso delle questioni di competenza, attraverso una serie di rilevanti interventi, che comportano: l'unificazione del regime del rilievo dell'incompetenza, con conseguente equiparazione dei casi di competenza c.d. debole a quelli di competenza c.d. forte; la soppressione del regolamento necessario e facoltativo di competenza e delle impugnazioni ordinarie per violazione delle norme sulla competenza e loro sostituzione con un nuovo e più
agile mezzo d'impugnazione (reclamo);
g) previsione dell'indicazione specifica dei motivi di appello, a pena di inammissibilità;
h) introduzione di un modello generale di procedimento sommario non cautelare avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o rilascio di cose;
i) semplificazione del regime delle nullità processuali, attraverso la riduzione delle ipotesi di nullità ed il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli."
La relazione prosegue poi indicando le future linee di intervento:
"L'efficacia di tali misure acceleratorie del processo dovrà essere necessariamente accompagnata da ulteriori interventi di carattere organizzativo - che pure sono in corso di elaborazione presso il Ministero - coordinati con la presente proposta.
Le possibili misure possono così riassumersi:
a) razionalizzazione e potenziamento degli strumenti alternativi d irisoluzione delle controversie civili, con qualificati organi di conciliazione, al fine di ridurre il numero dei nuovi processi, soprattutto in materia previdenziale ed in quella contrattuale, qualora siano coinvolti i consumatori;
b) previsione di meccanismi di filtro che, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, consentano di selezionare le cause che, per il loro basso grado di difficoltà, possono essere trattate mediante il ricorso a forme procedimentali semplificate, eventualmente avvalendosi dell'apporto della struttura dell'ufficio del processo;
c) istituzione dell'ufficio per il processo, ossia di una struttura di supporto, materiale ed umano, che consenta di razionalizzare e agevolare l'attività del
magistrato e rendere più efficiente il servizio giustizia;
d) razionalizzazione dei meccanismi di liquidazione delle spese processuali, attualmente correlata in misura direttamente proporzionale alla durata del processo. Il meccanismo di liquidazione dovrebbe essere sganciato dalla durata del processo e, anzi, dovrebbe prevedere incentivi in caso di minor durata; il tutto senza penalizzare l'impegno professionale degli avvocati;
e) tendenziale unificazione dei riti, considerato che, negli ultimi anni, si è assistito, per un verso, ad un vero e proprio fenomeno di erosione del modello del processo civile ordinario a cognizione piena e, per altro verso, al moltiplicarsi dei riti speciali.

Come si può osservare, la relazione illustrativa ed il testo del provvedimento si prestano a numerosi commenti.
In questa sede vorrei anticipare alcune valutazioni, da sottoporre alla comune discussione dei Giuristi Democratici.
In primo luogo. E' chiaro che la durata dei processi, in Italia, oggi non è compatibile con la tutela piena dei diritti.
Secondo la "Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2006 del dott. Gaetano Nicastro, Presidente presso la Corte Suprema di Cassazione" la durata media del processo civile è di 887 giorni. Si deve poi comprendere come venga calcolata tale media (solo sui processi decisi, o anche su quelli transatti, abbandonati etc?). Ad ogni modo è chiaro che in tale media rientrano casi di pronta definizione, e casi in cui il processo si protrae per 6/7 anni.
Il problema della durata dei processi non è solo un problema "temporale", è un problema sostanziale. Un diritto tutelato anni dopo è un diritto che, spesso, può definirsi non tutelato. Ed è proprio il soggetto socialmente e economicamente debole che non può attendere serenamente una tutela ritardata.
Il soggetto socialmente o economicamente debole è sempre il meno strutturato per affrontare i tempi lunghi dell'accertamento (ed i conseguenti costi maggiori). Senza considerare che la lunghezza dei procedimenti e la mancata tutela dei diritti ha ulteriori, rilevanti, effetti. Il cittadino che non ottiene risposta alla sua richiesta di (efficace e celere) tutela si sente scoraggiato e perde spesso fiducia nella giustizia e nella legalità, in particolare per quanto attiene alla tutela di particolari categorie di diritti. Si convince talora di dovere egli stesso agire con abuso e sopraffazione dei diritti altrui. E ciò genera, peraltro, ulteriore contenzioso.

In questo senso, una riforma che rendesse effettiva la tutela e celere la definizione del giudizio dovrebbe ritenersi condivisibile.
Resta da comprendere se la riforma proposta possa contribuire a tale obiettivo.
Per parte mia ho taluni dubbi, non tanto sulla bontà della riforma proposta, quanto sulla sua risolutività.
Una riforma, per prima cosa deve partire dalla consapevolezza dell'origine del problema.
In questo senso vi è una (ovvia) considerazione da fare. Il carico dei procedimenti in entrata, è maggiore di quello che il sistema è in grado di decidere. Ed il sistema sta, peraltro, rallentando: "un leggero decremento ha subito tuttavia, nel periodo, il numero dei procedimenti esauriti tanto presso i Giudici di pace (- 3,8%), quanto presso i tribunali (- 4% per quelli di primo e
-9,3% per quelli di secondo grado), che trova spiegazione nelle carenze di organico dei magistrati e del personale amministrativo" ( Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2006, sopra citata).
Ogni anno il numero di procedimenti iscritti è (molto) maggiore di quelli decisi (o transatti, abbandonati etc.), con variazioni notevoli in relazione alla materia o alla sede. La procedura, in sé, può senz'altro essere limata, ma non è da questo tipo di riforme che può derivare la soluzione del problema della giustizia civile Il "collo di bottiglia" del sistema è proprio la decisione, la sentenza.
Per cui si hanno anche udienze fissate ogni due/tre mesi, il processo si conclude rapidamente, e poi il giudice fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni a ...due anni.
Ora, la riforma di cui si tratta da un lato cerca di tagliare qua e là qualche giorno (vedi, riduzione dei termini feriali) con effetti poco significativi in termini di durata, dall'altro interviene su due direttrici principali, che si limitano a "sfiorare" il nodo cruciale.
Qui vorrei occuparmi di queste due direttrici.
a) Da un lato si vorrebbero porre in atto meccanismi per indurre le parti alla transazione. In sostanza:
L' art. 185 cp.c. prevederebbe che :
"Quando tenta la conciliazione della lite, il giudice indica alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare. Ciascuna parte è tenuta a specificare a quali condizioni è disposta a conciliare la controversia...."
L'articolo 91 c.p.c. prevederebbe poi che:
"Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'offerta di cui all'articolo 185, primo comma, secondo periodo, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92"
La relazione di accompagno recita: "Per indurre le parti ad avviare un trattativa seria per la definizione conciliativa della controversia - ed evitare, come accade nella pratica, che si svolga un lungo processo al cui esito la parte ottenga ciò che fin dall'inizio l'altra si è dichiarata disposta ad offrire - si è ritenuto utile prevedere una vera e propria sanzione processuale a carico dell'attore (o del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale) il quale all'esito del tentativo di conciliazione abbia rifiutato una proposta conciliativa seria avanzata dall'altra parte."
Il meccanismo suddetto induce talune riflessioni.
In merito all'efficacia. Credo che nel processo civile un rafforzamento dell'opera conciliatrice del giudice possa essere utile.
Non si può però dimenticare che in merito ci sono stati negli anni innumerevoli tentativi, sempre falliti. Con l'ultima riforma dell'art.185 c.p.c. del 2005, il tentativo di conciliazione era stato reso nuovamente facoltativo, nella disponibilità delle parti (tanto che la proposta odierna appare vagamente schizofrenica).
Allo stato attuale, molti giudici hanno rinunciato a svolgere una seria opera conciliativa. L'esperienza dei giuslavoristi è inversa. Spesso i giudici ottengono grandi successi nella loro opera mediatrice, talora esorbitano però dai limiti impostigli.
E' chiaro infatti che il sistema si presta a rischi. La mia esperienza è che se un giudice con forza afferma che una proposta deve essere accettata, la parte presente non se la sente di opporsi ad un'indicazione del giudice così diretta.
Eco di questa perplessità si ha nel primo comunicato dell'OUA in merito alla riforma, che accenna al problema: "dovendosi seriamente considerare la possibilità di prevedere che , fallito il tentativo di conciliazione, muti la persona del giudice istruttore".
Da un lato dunque è senz'altro un bene che si dia impulso alla fase conciliativa, fornendo anche agli avvocati uno strumento per indurre i clienti a chiudere in via transattiva, dall'altro non si deve mai dimenticare che il processo è il luogo dell'accertamento dei diritti, e che spesso c'è una parte che ha ragione, ed un'altra che invece ha pienamente torto. Indurre chi ha ragione ad accettare meno (anche molto meno) di quello cui ha diritto è celere, ma non giusto. Il processo non è una mediazione, ma l'accertamento della sussistenza di un diritto. Inoltre non può ritenersi che il processo sia meramente il luogo dell'accertamento di una pretesa puramente economica. Spesso la parte vuole, prioritariamente, l'accertamento del proprio diritto, per ottenere un giudicato sostanziale (cui eventualmente, ma non necessariamente, sono ricollegabili conseguenze economiche).
Infine, è chiaro che per rendere meno vano (e più equo) il tentativo di conciliazione, avvocati e magistrato, all'udienza dovranno conoscere bene i fatti di causa e le prove documentali.
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b) Il punto, a mio parere che potrà avere maggiore impatto, nel provvedimento in esame è però l'introduzione di un "procedimento sommario non cautelare", come mezzo ordinario di azione.
Fin ora il procedimento sommario era stato limitato a casi eccezionali, o di particolare urgenza. Il nuovo art. 702-bis prevederebbe invece un 'procedimento sommario di cognizione' ad ampio spettro.
Riportiamo gli elementi essenziali della norma:
"Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o rilascio di cose.
Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso ed un termine per la costituzione del resistente.
Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.
L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.
Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al comma seguente.
Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.
In caso di reclamo, il termine previsto dal comma precedente decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del
reclamo.
Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi precedenti se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile".
La relazione di accompagno recita:
Si tratta di una misura essenziale nella prospettiva di ridurre in modo significativo i carichi di lavoro giudiziario, il quale dipende non soltanto dal numero dei processi, ma anche dal carico di lavoro che ciascun processo comporta. Sotto quest'aspetto, appare necessario ridurre il numero dei processi che arrivano a sentenza, oltre che attraverso l'incentivazione di modi conciliativi di risoluzione delle controversie destinati ad operare a processo già iniziato, anche mediante la previsione generalizzata di provvedimenti condannatori a cognizione sommaria e ad effetto anticipatorio, non connotati da stumentalità rispetto alla decisione con sentenza e quindi dotati della possibilità di rimanere efficaci se nessuna delle parti ha interesse ad un accertamento a cognizione piena.
In dettaglio, la disciplina proposta prevede che se il giudizio di merito non viene iniziato, o si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento sommario non perde la sua efficacia, ma diviene irrevocabile. Mentre, nel caso in cui il successivo giudizio di merito si concluda con una sentenza, questa sostituisce con effetto immediato l'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario.
Alla norma non viene attribuita portata generale: essa viene circoscritta alle domande di condanna al pagamento di somme di denaro o alla consegna o rilascio di cose, con esclusione, quindi, sia delle domande di condanna aventi ad oggetto un facere o un non facere, che delle domande costitutive e di accertamento.
La sommarietà dell'accertamento si manifesta sotto un duplice aspetto. In senso procedimentale perché si tratta di un accertamento basato su un'istruttoria deformalizzata e ridotta all'essenziale.
In senso sostanziale perché si tratta di un accertamento nel quale il grado di probabilità e di verosimiglianza necessario per l'accoglimento dell'istanza di tutela sommaria è inferiore a quello necessario per l'accoglimento della domanda con sentenza. La previsione del reclamo avverso i provvedimenti cautelari rende inevitabile contemplare lo stesso rimedio anche per il provvedimento sommario; l'esito del giudizio di reclamo, del resto, potrebbe contribuire a dare stabilità al provvedimento, scoraggiando ulteriormente l'inizio o la prosecuzione del giudizio di merito."
La norma è già oggetto di critiche. (l'OUA: "un ulteriore modello processuale che difficilmente garantirebbe gli sperati effetti deflativi").
In merito all'impatto di questa norma sul sistema processuale, la realtà è che, come detto sopra in merito alla conciliazione, fino alla concreta applicazione non può dirsi molto. Si possono però anticipare alcune annotazioni.
Anche qui si segue un'intuizione giusta. Una risposta immediata, in taluni casi, fornisce alle parti un'indicazione sulle probabilità di vittoria finale, e può evitare il giudizio di accertamento pieno. .
Non vedo, però, la necessità di introdurre un procedimento ante causam, che si conclude con una valutazione di verosimiglianza.
Si rischia di introdurre un ulteriore, quarto, grado di giudizio (1. sommario, 2. merito, 3. appello, etc.) Non credo sia l'intento del legislatore. Parte dei giudizi ne trarrebbe giovamento, ma altri dovrebbero "ripartire" dalla citazione.
Il rischio, poi è che tale "microprocesso" duri mesi, se non anni.
Si pensi ai giudizi possessori, o a quelli ex art.700 c.p.c., i cui tempi non sono più compatibili con gli intenti del legislatore originario. Mi si permetta un inciso. Tempo fa seguii un'azione per "nuova opera". Tra nomina del CTU, e audizione di testi il giudice tenne quattro udienze in otto mesi. Alla fine deliberò che in effetti il mio cliente aveva ragione.... ma l'opera era ormai compiuta.
Anche la durata dei procedimenti urgenti e cautelari è quindi incompatibile con le esigenze della tutela dei diritti, nel civile.
Accenno solo la differenza con il processo amministrativo. Lo scorso anno ebbi incarico da un cliente il mercoledì mattina. Il giovedì pomeriggio avevo il decreto presidenziale richiesto. E' chiaro che il processo amministrativo p prevalentemente un processo documentale, tuttavia la differenza resta esorbitante.
Questo discorso porterebbe lontano. Torniamo alla riforma.
Sembra poco in linea con quanto accade nei tribunali, prevedere l'introduzione con ricorso. Come noto, la citazione è molto più celere. Si notifica e si iscrive. Con il ricorso, invece, si iscrive, si chiede copia, e si notifica. Chi conosce lo stato delle cancellerie nei tribunali più affollati sa che "chiedere copia" non vuol dire ottenerla subito (e non sono infrequenti i casi di decorso del termine per la notifica dovuti al mancato tempestivo rilascio di copie). Ad ogni modo gravare avvocati e cancellerie di un'ulteriore attività, non appare sensato. Così come appare insensato prevedere, per 'esigenze di uniformità' : "La previsione del reclamo avverso i provvedimenti cautelari rende inevitabile contemplare lo stesso rimedio anche per il provvedimento sommario"(vedi sopra relazione di accompagno). Rispetto al provvedimento sommario il rimedio è, a mio avviso, il provvedimento definitivo.
Resta comunque il problema del "microprocesso a perdere".
E' giusta l'intuizione di base. Il problema del giudice è (anche) scrivere il provvedimento. I giudici sarebbero molto sollevati, sapendo di poter argomentare sinteticamente, anche con semplice rinvio agli atti delle parti. Si pensi a quanto carico di lavoro è assorbito dalle norme sui decreti ingiuntivi. Se l'art.633 c.p.c non esistesse, il carico di lavoro dei tribunali raddoppierebbe. E ritengo che, in buona parte, i decreti ingiuntivi non vengano opposti (nelle relazioni sull'andamento della giustizia, non ho rinvenuto il dato).
*
Dunque, mi permetto di proporre un'ipotesi, da sottoporre al vostro vaglio.
Potrebbero essere tratte indicazioni dal processo amministrativo, dal processo di diritto di famiglia, e dalle disposizioni, già ora, sparse nel codice di p.c..
Mi riferisco in particolare agli articoli 186 bis, ter e quater, che si sono manifestati di scarsa utilità. In sintesi. L'art. 186 bis prevede un'ordinanza per il pagamento di somme non contestate. Ma il processo, per definizione, è il luogo dove le somme vengono contestate, anche solo per ritardarne il pagamento. Il 186 ter prevede un'ordinanza in corso di causa qualora ricorrano i presupposti (di cui all'art.633 c.p.c.) per ottenere un decreto ingiuntivo. Ma allora la parte propone un ricorso per decreto ingiuntivo. E comunque è raro che venga chiesta e, soprattutto, concessa questa ordinanza. Il 186 quater consente di ottenere un'ordinanza alla fine della fase istruttoria, quando la causa (in teoria) va a sentenza.
Ritengo che possa essere proposta allora una unificazione/razionalizzazione di queste norme, ampliandone nel contempo la portata.
L'esigenza, ritengo, sia quella di avere un provvedimento rapido che orienti le parti (ed in particolare quella la cui posizione è più vacillante). Un provvedimento idoneo a divenire definitivo. Un provvedimento che imponga alla parte soccombente una riflessione sulla opportunità o meno di proseguire il giudizio, e una conseguente manifestazione di volontà.
Ebbene, la proposta è che tale provvedimento sia endoprocessuale. Semplicemente: il giudice, se richiesto nell'atto introduttivo, alla prima udienza, o immediatamente dopo, sentite le parti, pronuncia un'ordinanza allo stato degli atti.
Si può prevedere una naturale esecutività dell'ordinanza (come nell'art.186 quater) ovvero che il giudice debba dichiararla esecutiva (come nel 186 ter).
Completerebbe il quadro una norma sul genere del comma 4 (introdotto dalla 263/2005) del 186 quater : "L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza".
Come si può osservare da questa ultima norma, non sarebbe una rottura rivoluzionaria l'introduzione nel processo civile di una sorta di "istanza di prelievo" (l'atto che nel processo amministrativo dà impulso al procedimento pendente). Questa ordinanza (magari esecutiva) imporrebbe alla parte soccombente una riflessione sulla opportunità o meno di proseguire il giudizio, e una conseguente manifestazione di volontà. Eviterei di prevedere la notifica di tale manifestazione di volontà, mentre porrei parte del contributo unificato, che oggi è interamente a carico dell'attore, a carico del convenuto che chiede la definizione del giudizio nel merito.

Nel procedimento amministrativo, come noto, la sospensiva svolge questa funzione. Respinta la sospensiva, si impone una riflessione sull'opportunità di chiedere la decisione nel merito. I giudici ti orientano. Se, pur nella brevità della motivazione, scrivono "il ricorso appare tardivo", (e tu hai il sospetto che potrebbe esserlo), devi informare il cliente della possibilità che, nel merito poi si subisca una condanna alle spese.
Mentre la sospensiva ottenuta, spesso significa "spontaneo" adempimento (in c.d. autotutela) della P.A., specialmente quando siano processi senza un controinteressato.
Così, spesso, il provvedimento temporaneo, assunto all'udienza presidenziale di separazione, e la sentenza finale coincidono (o differiscono di poco). Le parti lo sanno, e spesso raggiungono un accordo nelle more del giudizio.

Vorrei sottolineare un altro aspetto. Io ritengo (ma su questo vi chiedo, particolarmente, un confronto) che non abbia senso un provvedimento sommario/provvisorio assunto con un giudizio di mera 'verosimiglianza'. Mi sembra che sia più corretta una valutazione fondata sul dato documentale, per quanto possibile, e sulla verosimiglianza per quanto attiene alle prove da acquisire. Ad ogni modo, è un mero dato terminologico, nel senso che non potrà comunque essere imposta una stretta coerenza tra la valutazione della prova documentale effettuata ai fini dell'ordinanza, e quella finale.

Un'ultima considerazione. Comunque si voglia procedere, con un accertamento sommario ante causam o in corso di causa, alcuni problemi restano, a mio avviso, insormontabili. Un esempio aiuta a chiarire. Si faccia il caso di un lavoro di ristrutturazione di una casa. L'appaltatore vanta un credito che nasce da un contratto. Il committente oppone che i lavori sono fatti male. Uno ha una prova scritta, l'altro una prova costituenda. Il primo non può essere troppo favorito. Per ragioni di evidente equilibrio processuale sarà necessario, prima di prendere una decisione, anche temporanea, avere un riscontro istruttorio in merito alla prova costituenda. E non ha senso che tale riscontro, che deve necessariamente avvenire attraverso una consulenza tecnica, sia effettuato in modo sommario. Il tempo occorrente per una consulenza tecnica sommaria ed una "piena" è il medesimo (e, a questo punto, conviene che l'accertamento sia definitivo).
L'area, quindi, di efficacia di una norma che regola i provvedimenti sommari/temporanei non è delimitata tanto dal petitum (condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o rilascio di cose), quanto dalle prove dedotte. Se sono prevalentemente documentali, ovvero se vi sono rilevanti prove da acquisire in giudizio. Correlativamente nulla osta a provvedimenti temporanei, ad esempio, nei giudizi di status (ad esempio in merito allo status di rifugiato). Ed il giudizio non può che essere rimesso alla valutazione del giudice.

In conclusione, la valutazione sommaria, che anche la riforma in esame vuole estendere, non è affatto inutile e, come detto, un provvedimento temporaneo favorisce la conciliazione. E' viceversa poco saggio che tutto questo avvenga fuori dalla causa di merito, con il rischio di allontanare la decisione finale, caricando gli uffici di un lavoro supplementare.
Ricordando che, comunque, la via maestra resta quella di garantire una rapida definizione del merito.

Roma, 18 aprile 2007

Pietro Adami