ALTRI IN "INTERNAZIONALI"
 
 
 Appello per Leyla Zana

Pubblicato da Redazione 27-01-2002 21:59
 

Leyla Zana è una deputata kurda incarcerata in Turchia per delitti d'opinione. La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato ingiusto il processo celebrato contro di lei. Il testo dell'appello sottoscritto dai Giuristi Democratici il 21.11.2001. Di seguito aggiornamenti sul nuovo processo a cui viene sottoposta Leyla Zana.

Ai giuristi, magistrati, avvocati italiani
APPELLO per il RIFACIMENTO del PROCESSO contro LEYLA ZANA
e gli altri parlamentari turchi con lei incarcerati

L'8 dicembre 1994 Leyla Zana, parlamentare turca di etnia kurda, perseguitata
per aver auspicato in Parlamento la fratellanza tra il popolo kurdo ed il
popolo turco, con affermazione proferita sia in turco che in kurdo, è stata
condannata in Turchia a 15 anni di carcere da una sentenza notoriamente iniqua
(ed è tuttora in carcere).
Il 17 luglio 2001, dopo sei anni e mezzo di carcere, la Corte europea dei
diritti umani ha decretato l'iniquità di tale sentenza.

La sentenza della Corte europea è reperibile su internet all'indirizzo:
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=33&Action=Html&X=916124233&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=1

L'irregolarità procedurale del processo rilevata dalla Corte europea è
flagrante (tra l'altro: l'imputazione decisiva, cioè la falsa accusa di
appartenenza al PKK, è stata formulata solo all'udienza finale, precludendo
quindi ogni possibilità di difesa; gli avvocati difensori hanno chiesto la
comparizione dei testi d'accusa, ma ciò è stato rifiutato, violando il diritti
più elementare della difesa: ascoltare i testi, i quali tra l'altro erano in
parte noti criminali conniventi con gli apparati di polizia).

La Corte europea dei diritti umani è organo del Consiglio d'Europa, di cui la
Turchia fa parte, e di cui ha firmato le convenzioni.

Il Consiglio d'Europa, nella sua espressione politica (non la Corte, ma il
Comitato dei Ministri) può e deve obbligare la Turchia a RIFARE l'iniquo
processo del 1994.

La sentenza della Corte europea del 17 luglio 2001 è un banco di prova
ineludibile dell'autenticità della vantata democraticità dell'Europa.
A cominciare dal suo principale organo politico, il Parlamento europeo, sino ai
Parlamenti e ai governi dei singoli paesei, l'Europa non può sottrarsi alla
coerenza con i propri principi e le proprie stesse deliberazioni.
In modo particolare, questa circostanza, che mette in discussione la stessa
natura di "stato di diritto" della Comunità europea (visti i progressi che
l'ingresso della Turchia in Europa continua nonostante tutto ad effettuare),
chiama ad un intervento esplicito e incisivo quei soggetti che sono i
protagonisti dell'azione giuridica: i magistrati e gli avvocati (a partire dal
loro associazionismo organizzato).

E' a loro quindi, oltre che ovviamente alla intera cittadinanza ed
all'associazionismo democratico, che è indirizzato in particolare questo
appello affinché facciano sentire la loro voce.

27 novembre 2001

Il Parlamento Europeo per Leyla Zana

Pubblicato da Redazione 21-07-2003 22:12

Risoluzione (B5-0769/01COMPR)
del Parlamento Europeo
su Aung San Suu Kyi e Leyla Zana,
vincitrici del premio Sakharov
approvata all'unanimità, a Strasburgo, il 13 dicembre 2001


Risoluzione del Parlamento europeo Aung San Suu Kyi e Leyla Zana, vincitrici
del premio Sakharov

Il Parlamento europeo,

A. considerando che il trattato sull'Unione europea cita lo sviluppo e il
rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali tra i principali obiettivi della
politica estera e di sicurezza comune,

B. considerando che dal 1988 il premio Sakharov viene attribuito a personalità
o organizzazioni che nei rispettivi paesi hanno contribuito in modo decisivo
alla lotta a favore dei diritti dell'uomo e delle libertà,

I. Aung San Suu Kyi

A. considerando che Aung San Suu Kyi ha ricevuto il premio Sakharov nel 1990,

B. considerando che Aung San Suu Kyi, che nel 1990 ha vinto le elezioni in
Birmania, è tuttora detenuta agli arresti domiciliari dal regime militare di
Rangoon e che sono detenuti circa 1.600 prigionieri politici,

1. chiede l'immediata liberazione della signora Aung San Suu Kyi e chiede che
le sia garantito il pieno esercizio dei suoi diritti;

2. ritiene che Aung San Suu Kyi sia prigioniera di coscienza, perseguita per
avere espresso convinzioni pacifiche;

3. chiede l'immediata liberazione di tutti gli altri prigionieri politici in
Birmania;

4. chiede al Consiglio e alla Commissione di seguire attentamente la situazione
dei diritti umani in Birmania, indagando in particolare presso le autorità del
suo governo sulla situazione personale di Aung San Suu Kyi, vincitrice del
premio Sakharov;

5. chiede alla sua Presidente di testimoniare nuovamente alla signora Aung San
Suu Kyi la solidarietà di tutto il Parlamento europeo;

6. ritiene che Aung San Suu Kyi sia il solo capo legittimo eletto dal popolo
birmano e chiede urgentemente che il regime birmano manifesti la sua volontà di
ripristinare la democrazia e assicurare la riconciliazione nazionale avviando
un ampio dialogo politico e liberando rapidamente i prigionieri politici;

7. esige che venga garantita la totale libertà di organizzazione e di attività
politica alla Lega nazionale per la democrazia (NLD) diretta dalla signora Aung
San Suu Kyi e chiede che vengano abolite tutte le restrizioni imposte alla sua
libertà di movimento;

II. Leyla Zana

A. considerando che Leyla Zana ha ricevuto il premio Sakharov nel 1995,

B. considerando che Leyla Zana è ancora detenuta in Turchia, benché la Corte
europea dei diritti dell'uomo abbia concluso all'unanimità, nel quadro della
sua decisione del 17 luglio 2001 concernente la causa "Sadak, Zana, Dicle e
Dogan" , che la procedura giuridica sfociata in una condanna a 15 anni di
prigione per Leyla Zana non rispettava il diritto fondamentale ad un processo
equo, quale previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali,

1. chiede l'immediata liberazione della signora Leyla Zana;

2. ritiene che Leyla Zana sia prigioniera di coscienza, perseguita per avere
espresso convinzioni pacifiche;

3. chiede l'immediata liberazione di tutti gli altri prigionieri politici in
Turchia, in particolare di Selim Sadak, Hatip Dicle e Orhan Dogan, gli altri
tre ex deputati turchi di origine curda condannati insieme a Leyla Zana;

4. chiede al Consiglio e alla Commissione di seguire attentamente la situazione
dei diritti umani in Turchia, indagando in particolare presso le autorità del
suo governo sulla situazione personale di Leyla Zana, vincitrice del premio
Sakharov;

5. chiede alla sua Presidente di testimoniare nuovamente alla signora Leyla
Zana la solidarietà di tutto il Parlamento europeo;

6. chiede alla Turchia di mettere in pratica tutte le indicazioni contenute
nella sentenza sulla causa "Sadak e altri" , in particolare di procedere
all'abrogazione della legislazione antiterrorismo, su cui si basano pesanti
violazioni dei diritti umani, e di riformare alla base il codice penale turco
in conformità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, che è stata ratificata dalla Turchia;

7. chiede alla sua Presidente, alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri di intervenire presso il comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa per garantire che in Turchia venga attuato lo spirito e
la lettera della sentenza sulla causa "Sadak e altri" , come già è stato fatto
da numerose personalità;

III. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla
Commissione e al Consiglio nonché al Parlamento e al governo della Turchia e
alla giunta militare della Birmania.



Resta in carcere Leyla Zana

Pubblicato da Redazione 22-07-2003 18:10

RESTA ANCORA IN CARCERE LEYLA ZANA

Ankara, 25 aprile 2003
Si e' celebrata oggi la seconda udienza del processo a Leyla Zana e agli altri
tre deputati Kurdi condannati dalla Corte di sicurezza dello Stato di Ankara l'
8 dicembre 1994 a 15 anni di reclusione per alto tradimento, separatismo ed
altri reati collegati alla loro attivita' politica in difesa dei diritti del
popolo Kurdo.
La sentenza di condanna per ben due volte e' stata dichiarata contraria alla
convenzione europea per i diritti dell'uomo dalla Corte Europea di Strasburgo.
Ha ritenuto infatti la Corte Europea che i quattro deputati eletti nel partito
Dap furono ingiustamente privati dell'immunita' parlamentare in quanto la
decadenza dalla carica elettiva cosi dichiarata e' incompatibile con il potere
sovrano dell'elettorato. Ha altresi' ritenuto la Corte Europea che la condanna
inflitta ai 4 parlamentari sia avvenuta all'esito di un processo non giusto nel
quale il diritto di difesa fu del tutto negato (gli imputati non poterono
neppure presentare testi a discarico), e che fu inoltre condotto da un organo
giudiziario non imparziale per la presenza di giudici militari. Per adeguarsi
alla pronuncia della Corte Europea la Turchia ha scelto di celebrare nuovamente
il processo davanti ad una Corte la cui composizione non prevede piu' giudici
militari.
Purtroppo la speranza di rivedere Leyla Zana e i suoi tre compagni di
detenzione liberi e' andata ancora una volta delusa. Dopo una udienza fiume,
cominciata alle 10.00 e trascinatasi fino alle 18.00, la Corte di Sicurezza di
Ankara non ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori e ha
rinviato il processo al 23 maggio. In verita' l'andamento del processo aveva
acceso qualche speranza tra gli avvocati ed anche tra il numeroso pubblico che
affollava la grande aula della Corte. Innanzi ai tre giudici si sono succeduti
ben 19 testi dell'accusa e le sorprese non sono mancate. In mattinata ben due
testi dell'accusa hanno dichiarato che nel 1994 erano stati torturati per
accusare i 4 deputati dell'allora partito Dep. Nel pomeriggio altri testi,
tutti membri delle milizie paramilitari e filogovernative note come "guardie di
villaggio" si sono piu' volte contraddetti rispondendo alle domande che a
fatica la difesa é riuscita a porre, dopo accese polemiche con una corte che
invece tendeva a far semplicemente confermare ai testi le dichiarazioni rese
nel 1994. E' chiaramente emerso dalla udienza di oggi che non vengono seguite
le indicazioni della sentenza della Corte Europea che, tra l' altro, aveva
dichiarato illegittimo il primo processo proprio per la violazione dei diritti
della difesa. Cio' nonostante, ancora nell'attuale processo la difesa stenta ad
avere uno spazio adeguato. Gli imputati hanno reso lunghe dichiarazioni,
denunciando l'impossibilita' di difendersi in modo pieno ed evidenziando il
carattere politico del processo, definito come una occasione per la Turchia di
dimostrare la reale intenzione di percorrere la strada della democratizzazione.
E' presente ad Ankara anche una delegazione ufficiale del parlamento europeo
che assiste al processo. I parlamentari europei hanno incontrato vari esponenti
delle istituzioni turche, tra cui il ministro di Giustizia e il presidente
della commissione giustizia del parlamento.Sono presenti in aula i
rappresentanti dei giuristi democratici italiani, Desi Bruno e Carmine
Malinconico, che in precedenza avevano incontrato il difensore di Leyla Zana,
avvocato Yussuf Alatas, con il quale hanno affrontato i principali temi
giuridici e politici connessi al delicato processo
Tra il pubblico erano presenti i piu' noti sostenitori dei diritti umani in
Turchia, da Akin Birdal a Eren Keskin, ai dirigenti del disciolto partito
Hadep. Il processo potrebbe durare, a giudizio dei difensori, ancora qualche
mese.
Desi Bruno e Carmine Malinconico

29.09.03 - Realzione ICJ e CIJL

Pubblicato da Redazione 15-10-2003 00:55

Commissione Internazionale
dei Giuristi (ICJ)
Centro per l' Indipendenza
dei Giudici ed Avvocati
(CIJL)

Turchia - Relazione del rifacimento del processo di Leyla Zana e degli altri
tre ex deputati kurdi di fronte alla Corte di Sicurezza di Stato di Ankara N 1 del 23 maggio, 20 giugno, 18 luglio, 15 agosto, 15 settembre 2003

29 settembre 2003

Questa e' la relazione definitiva delle udienze di fronte alla Corte di
Sicurezza di Stato di Ankara nel rifacimento del processo di Leyla Zana e
degli altri tre altri imputati che ebbe luogo il 23 maggio, 20 giugno, 18
luglio, 15 agosto, 15 settembre 2003. La ICJ/CIJL ritiene che i diritti
degli imputati ad un tribunale imparziale, come pure i loro diritti alla
liberta' ed alla sicurezza, sono stati violati.

RELAZIONE DEL RIFACIMENTO DEL PROCESSO DI LEYLA ZANA E DEGLI ALTRI TRE EX
DEPUTATI KURDI DI FRONTE ALLA
CORTE DI SICUREZZA DI STATO DI ANKARA IL 23 MAGGIO, 20 GIUGNO, 18 LUGLIO, 15
AGOSTO, 15 SETTEMBRE 2003.

15 settembre 2003

Una relazione pubblicata dalla International Commission of Jurists' (ICJ)
Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

Ginevra, Svizzera

I. Sommario esecutivo

Il rifacimento del processo di Leyla Zana, Selim Sadak, Hatip Dicle e Orhan
Dogan, tutti ex deputati kurdi, e' proseguito di fronte alla Corte di
Sicurezza di Stato di Ankara n. 1 il 23 maggio, 20 giugno, 18 luglio, 15
agosto, 15 settembre 2003. Il Centre for the Independence of Judges and
Lawyers (CIJL) della International Commission of Jurists (ICJ) invio' degli
osservatori, il Signor Paul Richmond, un avvocato (d'alto grado: "barrister
) di Inghilterra e Galles per l'udienza del 3 maggio, la signora. Linda
Besharaty-Movaed, consulente legale del CIJL/ICJ per l'udienza del 20 giugno
il Signor Stuart Kerr, un avvocato (d'alto grado: "barrister") di
Inghilterra e Galles, per le udienze del 20 giugno, 15 agosto e 15 settemre,
e il dott. Patrick Vella, un ex giudice alla Corte di Malta, per l'udienza
del 18 luglio, per osservare e riferire a proposito del rifacimento del
processo.

Leyla Zana ed i suoi co-imputati erano stati dichiarati colpevoli di
appartenenza a banda armata" in violazione dell'articolo 168 del Codice
Penale Turco l'8 dicembre 1994 da parte della Corte di Sicurezza di Stato di
Ankara, ed erano stati condannati ciascuno a un periodo di 15 anni di
carcere. Tuttavia, il 17 luglio 2001 la Corte Europea dei Diritti Umani
(ECHR) delibero' che tali quattro ex parlamentari non avevano ricevuto un
processo equo di fronte alla Corte di Sicurezza di Stato di Ankara, la quale
all'epoca del processo includeva un giudice militare [1]. La Corte Europea
ritenne che la Corte di Sicurezza di Stato di Ankara, cosi' come composta
allora, non era un "tribunale indipendente ed imparziale secondo l'accezione
dell'articolo 6 della Convenzione" [2]. In seguito a tale decisione, Leyla
Zana e i suoi tre co-imputati sono ora riprocessati ed otto udienze sono
state tenute davanti alla Corte di Sicurezza di Stato di Ankara. Le udienze
ebbero luogo il 23 maggio, 20 giugno, 18 luglio, 15 agosto, ed il 15
settembre 2003.

Sulla base dell'osservazione delle udienze da parte dei sopra menzionati
osservatori processuali, la ICJ/CIJL esprime la sua soddisfazione per le
prassi che indicano che taluni aspetti del diritto ad un processo equo sono
stati rispettati. La ICJ/CIJL e' soddisfatto del fatto che durante ciascuna
delle udienze agli imputati non e' stato vietato l'intervento ai
procedimenti, ed essi sono stati pienamente in grado di ascoltare le
argomentazioni legali e le deposizioni dei testi. Nessuna limitazione e'
stata posta alla presenza alle udienze ne' del pubblico ne' di alcuno degli
avvocati che costituiscono il collegio di difesa degli imputati nell
esercizio dei propri doveri professionali, guidato dal principale avvocato
difensore, Il Signor Yusuf Alatas dell'Ordine degli Avvocati di Ankara.

Tuttavia, la ICJ/CIJL ritiene che, per quanto concerne i principi di parita'
delle opportunita' tra l'accusa e la difesa, e l'indipendenza ed
imparzialita' del tribunale, e la presunzione di innocenza, continuano a
persistere significativi difetti [3]. In sintesi, la ICL/CIJL ritiene che l
assetto della Corte, la disparita' dell'atteggiamento della Corte di fronte
ai testimoni, agli avvocati ed alle prove, a seconda che fossero della
difesa o dell'accusa, l'omissione di richiedere all'accusa di produrre prove
rilevanti, la mancanza di continuita' della composizione della commissione
giudicante e seri indizi del fatto che il principio fondamentale della
presunzione di innocenza non e' stato rispettato, sono fattori che hanno
condotto alla conclusione che agli imputati non e' stato garantito un equo
processo.
Di conseguenza, la ICJ/CIJL rinnova la propria esortazione al governo turco
di riconoscere che la parita' delle opportunita' tra le parti di fronte alla
Corte e' essenziale e di importanza fondamentale per la nozione di equo
processo secondo la Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani
e delle Liberta' Fondamentali (ECHR). Essa percio', ancora una volta, esorta
il governo turco ad assicurare che alle future udienze nel rifacimento del
processo tutto cio' che e' previsto dall'articolo 6 della Convenzione
Europea della Corte Europea di cui la Turchia e' membro,, siano pienamente
rispettati ed implementati.

Inoltre, la ICJ/CIJL esprime le sue preoccupazioni per il fatto che gli
imputati continuano ad essere detenuti in circostanze in cui: (1) la Corte
continua a ritenere che la condanna del 1994 era ancora valida , nonostante
la decisione della Corte Europea, (2) e' stato riferito che il Giudice che
presiede la Corte ha commentato che gli imputati sono colpevoli dei reati
per cui sono stati processati, e (3) il processo sta continuando al ritmo di
un solo giorno al mese, violando l'obbligo della Corte di procedere in modo
spedito nei casi in cui la liberta' provvisoria viene rifiutata. La ICJ/CIJL
e' inoltre preoccupata per il fatto che il diritto alla liberta' ed alla
sicurezza degli imputati e' parimenti stato violato.
Inoltre, ICJ/CIJL osserva che durante l'udienza del 15 agosto, per protesta
contro le continue violazioni del diritto ad un equo processo, la difesa
scelse di ritirarsi dalla partecipazione attiva al processo. A differenza
delle precedenti udienze, nessuna richiesta procedurale fu fatta alla Corte,
nessuna prova e nessun testimone per la difesa furono chiamati, ne' vi fu
alcuna richiesta affinche' gli imputati venissero rilasciati in liberta'
provvisoria. Contrariamente alle prercedenti udienze, gli imputati stessi
scelsero di non partecipare al processo, e non fecero nessuna dichiarazione
alla Corte.

La ICJ/CIJL e' inoltre estremamente preoccupata a proposito della
affermazione fatta da due degli imputati, Orhan Dogan e Hatip Dicle, all
udienza del 15 settembre, che essi sono stati trattati in modo disumano e
degradante dalle forze di sicurezza quando venivano trasferiti alla Corte.
Mentre la ICJ/CIJL e' soddisfatta che il giudice che presiede la Corte ha
annotato la lagnanza agli atti processuali, preoccupazioni rimangono ancora,
poiche' e' stato evidente agli occhi dell'osservatore che non vi e' stato
alcuno sforzo da parte dell'accusa per indagare le affermazioni rese, ne' i
giudici richiedettero una qualche investigazione sull'incidente. L
osservatore che l'omissione di mettere in atto alcuna indagine in modo che i
presunti colpevoli potessero almeno essere messi in guardia in merito alla
loro condotta, non e' una normale procedura. Se queste affermazioni sono
vere, la ICJ/CIJL ritiene che cio' dimostra un significativo e
indesiderabile sforzo da parte delle forze di sicurezza di intimidire gli
imputati in modo tale da limitare la loro facolta' di partecipare
effettivamente al processo.
La ICJ/CIJL richiede ai giudici ed all'accusa di sollecitare immediatamente
un'indagine sull'incidente, e, se le affermazioni risulteranno vere, di
adottare conseguentemente adeguate sanzioni contro i colpevoli.

II. Introduzione

L'accusa di "appartenenza a banda armata" contro Leyla Zana ed i suoi
co-imputati procede dall'articolo 168 del Codice Penale Turco. L'articolo
168 recita come segue:

"Qualsiasi persona che, con l'intenzione di commettere i reati definiti nell
articolo 125 [4] ... forma una banda od organizzazione armata o assume la
leadership ... o il comando di tale banda od organizzazione o assume qualche
speciale responsibilita' in essa dovra' essere condannato a non meno di
quindici anni di prigione.

Gli altri membri della banda od organizzazione dovra' essere condannato a
non meno di cinque anni e non piu' di quindici anni di prigione".

La tesi d'accusa e' basato, in primo luogo, sulle attivita' che Leyla Zana
ed i suoi co-imputati sono presunti aver svolto a favore del Partito dei
Lavoratori del Kurdistan (PKK) (dando ricetto ai militanti, conducendo
negoziati con leaders locali e minacciandoli per costringerli ad aiutare il
PKK a stanziarsi nelle loro regioni). In secondo luogo, la tesi d'accusa e'
basato sul contenuto di affermazioni orali e scritte fatte dagli imputati in
difesa dei diritti kurdi, nelle quali si sostiene che essi espressero
sostegno per le attivita' del PKK.

La tesi della difesa e' che Leyla Zana ed i suoi co-imputati non hanno mai
rivendicato la formazione di uno Stato separato kurdo tramite la azione
armata. Semmai, attraverso i loro discorsi e scritti, essi hanno cercato di
creare una soluzione pacifica e democratica al conflitto tra il governo
turco e la minoranza kurda della sua popolazione, una soluzione nella quale
i diritti fondamentali e la distinta identita' culturale dei kurdi della
Turchia venissero riconosciuti dalle autorita' dello Stato turco. La difesa
asserisce che i leader politici connessi alla causa kurda vengono perseguiti
unicamente per mettere a tacere persone che hanno cercato di criticare il
governo turco.
Nelle precedenti udienze che hanno avuto luogo il 21 febbraio 2003, il 28
marzo 2003 ed il 25 aprile 2003, la Corte ha ascoltato un totale di 21
testimoni a favore dell'accusa. Tuttavia, vari gruppi di tutela dei diritti
umani hanno espresso la preoccupazione che il processo possa essere condotto
non nel rispetto delle garanzie internazionali dell'equo processo. Secondo
il Kurdish Human Rights Project di Londra, all'udienza del 28 marzo 2003,
la Corte ha negato la richieste formulate dagli avvocati difensori che i
parlamentari incarcerati venissero rilasciati fino alla conclusione del
rifacimento del processo; e che un magistrato venisse rimosso a causa del
suo precedente coinvolgimento nel caso, implicante preoccupazioni a
proposito dell'imparzialita'" [5]. La International Federation for Human
Rights (FIDH) e la World Organisation Against Torture (OMCT), dopo aver
osservato l'udienza del 25 aprile 2003, hanno commentato che erano
allarmate dai ripetuti rinvii delle audizioni dei testi in questo processo,
in quanto manifeste violazioni dei diritti della difesa, che forniscono la
prova del perdurante malfunzionamento del sistema giudiziario in Turchia
nonostante le recenti riforme legali adottate dalla Turchia nel contesto
dell'ingresso in Europa. L'osservatore anzi rilevo' restrizioni frapposte
alla facolta' degli avvocati di interrogare i testimoni durante l'udienza"
[6].

In base al suo monitoraggio di tutte le successive udienze nel rifacimento
del processo, e precisamente da maggio a settembre, la ICJ/CIJL ritiene che
le preoccupazioni relative al diritto ad un equo processo da parte di un
tribunale indipendente e imparziale restano rilevanti.

III. Il contesto legale

La Corte Europea dei Diritti Umani e' il principale strumento regionale
vincolante che e' stato ratificato dalla Turchia. In aggiunta, rilevanti
standards persuasivi e non aventi status di trattati includono la Universal
Declaration of Human Rights del 1948 (UDHR), gli UN Basic Principles on the
Independence of the Judiciary del 1985 [7] e gli UN Basic Principles on the
Role of Lawyers of 1990 [8].

In base all'articolo 90 della Costituzione turca, gli strumenti sopra citati
formano parte integrante della legislazione nazionale turca.
L'articolo 6 della Corte Europea dei Diritti Umani garantisce il diritto ad
un equo processo nei procedimenti penali. L'oggetto ed il proposito del
provvedimento e' "proteggere il fondamentale principio del ruolo della legge
[9]. Il principio che vi deve essere parita' di opportunita' tra le parti
di fronte alla Corte e' di fondamentale importanza per la nozione di un equo
processo secondo questo articolo. Ciascuna parte in giudizio deve avere una
ragionevole possibilita' di presentare la propria tesi alla Corte in
condizioni che non collochino tale parte in un sostanziale svantaggio di
fronte al suo avversario [10].

Il principio della parita' di opportunita' necessita che vi sia parita' di
condizioni per l'esame dei testimoni. L'articolo 6 inoltre afferma che
ciascuno e
ha diritto ad un equo e pubblico processo da parte di "un tribunale
indipendente ed imparziale stabilito dalla legge".
L'articolo 5 della Corte Europea dei Diritti Umani garantisce il diritto
alla liberta' ed alla sicurezza della persona. Nel caso in cui una persona e
detenuta con lo scopo di portarla di fronte alla Corte per il processo su
di una imputazione penale, tale persona deve essere portata rapidamente di
fronte ad un giudice o ad un ufficio competente autorizzato ad esercitare
poteri giudiziari per la decisone se rilasciare quella persona in liberta'
provvisoria o se proseguire la detenzione [11].

IV. Violazione del Diritto a un equo processo

Parecchie irregolarità' osservate durante il corso delle udienze provano il
fatto che le parti non sono state trattate in maniera tale da assicurare la
loro uguale posizione procedurale durante il corso del processo:

(1) Presunzione di innocenza

La ICJ/CIJL e' profondamente turbata per l'eventualita' che il presidente
della Corte nel caso di Leyla Zana e dei suoi co-imputati possa non essere
imparziale. Secondo Il Signor Yusuf Alatas, un avvocato difensore altamente
rispettato, in consonanza con la legislazione nazionale, la difesa doveva
fare formale richiesta alla Corte per un rifacimento del processo [12]. In
tale occasione, i due magistrati membri del seggio acconsentirono ad
accordare un rifacimento del processo, ma il presidente della Corte rifiuto'
Secondo Il Signor Alatas, nel respingere la richiesta per un rifacimento
del processo il presidente della Corte ha commentato in presenza della Corte
che "le imperfezioni e gli errori messi in luce dalla Corte Europea dei
Diritti Umani non cambieranno la colpevolezza degli accusati". Secondo l
opinione dell'osservatore, questo commento pre-processuale ora riferito non
puo' non gettare un serio dubbio sull'imparzialita' del presidente della
Corte. Se e' vero, esso dimostra che prima dell'inizio del processo il
presidente della Corte ha formulato una opinione preconcetta in merito alla
colpevolezza degli accusati, e che tale opinione e' tale da pesare sulla sua
ultima decisione indipendentemente dalle prove che gli vengono poste
dinnanzi. L'osservatore comprende che alla luce del commento pregiudizievole
la difesa abbia richiesto che il presidente della Corte venisse rimosso;
tuttavia, tale richiesta e' stata respinta.

In aggiunta, l'osservatore e' stato informato dall'interprete e dal
consiglio di difesa che nel rifacimento del processo l'accusa e i giudici
hanno sovente fatto riferimento agli imputati con l'appellativo di "i
condannati" ("hükümlü"). La ICJ/CIJL ritiene che l'uso di tale terminologia
fornisce un'ulteriore prova che i giudici hanno effettivamente formulato o
almeno danno l'impressione di aver formulato una visione preconcetta della
colpevolezza degli imputati.

Inoltre, alla conclusione dell'udienza del 20 giugno 2003, il consiglio di
difesa ha fatto una richiesta affinche' ciascuno degli imputati venisse
rilasciato. L'accusa ha fatto obiezione al rilascio e la richiesta e' stata
respinta. La motivazione fornita per rifiutare la richiesta e' stata che la
Corte ha conservato la sua convinzione che la condanna comminata nel 1994
fosse valida nonostante il fatto che la Corte Europea dei Diritti Umani
avesse sentenziato il contrario.

Questo ragionamento, letto assieme all'uso del termine "i condannati" per
fare riferimento agli imputati, e l'affermazione che e' stato riferito che
venne pronunciata dal presidente della Corte, cioe' che il giudice Orhan
Karadeniz aveva commentato sulla colpevolezza degli imputati durante una
richiesta pre-processuale [13], conduce la ICJ/CIJL a concludere che c'e'
stata una violazione della presunzione di innocenza tutelata dall'articolo 6
(2) della Corte Europea dei Diritti Umani [14]. Laddove un giudice esprime
un'opinione che suggerisce che egli ha concepito una prematura impressione
di colpevolezza, cio' e' stato valutato come violazione della dottrina della
presunzione di innocenza [15].

Inoltre, poiche' questo rifacimento del processo deve essere considerato
come un nuovo processo con lo scopo di rimediare i difetti contenuti nel
processo del 1994 dove gli imputati vennero condannati ciascuno al periodo
di 15 anni di carcere, ne consegue che una estrema cautela deve essere
adoperata nelle prossime udienze per assicurare che il processo sara' equo
ed in conformita' agli obblighi internazionali della Turchia.

(2) L'assetto della Corte

In ciascuna udienza nel rifacimento del processo di Leyla Zana e dei suoi
co-imputati, all'inizio delle udienze, e dopo ogni aggiornamento, l'accusa e
i giudici sonno entrati contemporaneamente nell'aula della Corte dalla
stessa porta, mentre il collegio di difesa e' entrato nell'aula della Corte
da una porta laterale assieme al pubblico. Quando i giudici si sono alzati
per discutere nelle stanze la richiesta fatta dalla difesa per il rilascio
degli imputati, l'accusa si e' ritirata anch'essa con i giudici ed ha
lasciato l'aula della Corte assieme ad essi attraverso la stessa porta d
uscita.

Inoltre, durante l'udienza, l'accusa e' seduta su di una piattaforma
soprelevata, allo stesso livello dei giudici ed accanto ad essi, ed alquanto
vicino al giudice seduto alla sinistra dell'accusa. D'altro canto, gli
avvocati della difesa sedettero ad un banco al livello del pavimento, lo
stesso livello del pubblico e degli imputati. Gli avvocati della difesa sono
pure stati posti ad una certa distanza dagli imputati, in modo tale che
nessuna comunicazione tra di loro fosse possibile durante l'udienza. L
osservatore della ICJ/CIJL e' stato informato dall'avvocato del collegio di
difesa Alatas che nessuna comunicazione ha avuto luogo tra gli avvocati
difensori e gli imputati ne' durante il processo ne' durante gli intervalli
di aggiornamento della sessione. Egli ha affermato che il solo momento in
cui egli puo' comunicare con i suoi clienti e' nella prigione ove essi sono
tenuti.

Riguardo la sistemazione a sedere degli imputati, essi sedettero in un luogo
espressamente riservato ad essi come in ogni procedimento penale, di fronte
alla Corte e tra il pubblico e la Corte. Durante l'intero processo, gli
imputati sono stati circondati da circa sei soldati armati di fucili
automatici. Poliziotti armati sono stati pure posti in diversi luoghi
attorno all'aula della Corte.

L'assetto della Corte e la vicinanze dei giudici e dell'accusa che sono
tutti fisicamente lontani dal collegio di difesa, da' origine a legittimo
fondamento per temere che il tribunale e' sottomesso ad influenza e
pressione esterna e, di conseguenza, non e' indipendente o imparziale.
Inoltre, il fatto che l'accusa siede cosi' vicino ai giudici ed allo stesso
loro livello indubbiamente indica che in Turchia all'accusa e' conferita
maggior importanza ed essa e' tenuta in piu' alta considerazione che non gli
avvocati della difesa. A dimostrare ulteriormente tale circostanza, l'accusa
come i giudici, e' stata fornita di un computer e di un terminale che la
pone in grado di vedere gli atti processuali non appena esse vengono immesse
dallo stenografo della Corte o dal segretario amministrativo. Il fatto che
la difesa non sia stata parimenti messa in grado di usufruire di siffatte
opportunita' tecnologiche e sia stata posta sul livello del pavimento al di
sotto dei giudici e dell'accusa, allo stesso livello del pubblico, e lontano
dagli imputati e dai giudici, conduce la ICJ/CIJL a concludere che c'e'
stata, ancora una volta, una chiara violazione del principio della parita'
di opportunita' tra l'accusa e la difesa in quanto quest'ultima e' stata
posta in un sostanziale svantaggio.

Si puo' inoltre ragionevolmente sospettare che l'assetto della Corte di
Sicurezza di Stato di Ankara n. 1, ed il fatto che i giudici e l'accusa sono
entrati ed usciti dalla Corte simultaneamente e dalla stessa porta,
facilitando la comunicazione tra loro a proposito del processo, sia nelle
stanze che nell'aula della Corte, nell'assoluta assenza della difesa,
fornisce un quadro di un'assenza di equita' ed una sensazione che la Corte
non e' certo indipendente o imparziale con un'accusa che le sta cosi'
appresso. Il 20 giugno, quando i giudici si sono alzati per discutere una
richiesta della difesa che aveva ricevuto obiezione da parte dell'accusa, e'
stato possibile dalla zona del pubblico vedere l'accusa conversare con uno
del collegio giudicante, durante le deliberazioni. In un'altra occasione,
due giudici sono entrati nell'aula della Corte mentre l'accusa e il
presidente della Corte stavano dietro ed entrarono poi pochi minuti dopo. Il
15 agosto il presidente della Corte ha dato inizio al procedimento
informando la Corte che uno dei testimoni dell'accusa che avrebbe dovuto
essere presente per rendere testimonianza non era presente per rendere
testimonianza. Questa informazione giunse direttamente dal presidente della
Corte, e non, come l'osservatore si sarebbe aspettato, dall'accusa. La
conclusione tratta da cio' e' stata che il giudice era stato messo al
corrente di tale informazione direttamente dall'accusa fuori della Corte. Il
giudice informo' le parti che la testimonianza del teste assente sarebbe
stata ascoltata alla prossima udienza in settembre.

Leggendo cio' in connessione con le recenti osservazioni e' emerso
chiaramente come (1) l'assetto della Corte e (2) il comportamento dell
accusa e dei giudici di ritirarsi nella stessa anticamera per discutere
qualsiasi richiesta, ha reso evidente che l'accusa ha avuto accesso alla
possibilita' di comunicare con il collegio giudicante fuori della Corte
nella piu' assoluta esclusione degli avvocati della difesa.

nella stessa aula della Corte, l'osservatore ha notato il 20 giugno che l
accusa sedette abbastanza vicino al membro di sinistra del collegio
giudicante in modo tale che un documento poteva passare tra di loro - di
nuovo senza riferimento alla difesa.

Inoltre, la ICJ/CIJL e' preoccupata del fatto che la ampia aula della Corte
non era equipaggiata da un sistema di pubblico ascolto tale per cui
qualsiasi cosa veniva detta in questo processo aperto e pubblico potesse
facilmente essere udita e seguita da parte di tutti i presenti, incluso il
pubblico comune. L'interprete ha confermato che era talvolta abbastanza
difficile udire e comprendere cosa i testimoni stavano dichiarando, e, in
particolare, cosa il presidente della Corte stava dicendo o dettando, poiche
egli assai sovente parlava con voce assai tenue e sommessa, rendendo
estremamente difficile seguire ed udire tutto quanto diceva.
E' piuttosto inconcepibile il modo in cui un simile sistema e' carente al
giorno d'oggi ed in questa epoca, specialmente quando la medesima aula della
Corte e' equipaggiata con altri moderni impianti tecnologici, come computers
un sistema di registrazione diretta, aria condizionata, etc. Si spera che l
assenza di un sistema di pubblico ascolto sia stato solo di natura
temporanea e che esso verra' installato abbastanza presto per il beneficio
di tutti gli interessati. Il fatto che non vi sia un sistema di pubblico
ascolto e' motivo di grande preoccupazione quando si pensi al fatto che il
processo, in accordo agli standards enunciati dalla Corte Europea dei
Diritti Umani, deve essere un'udienza aperta e pubblica, e conseguentemente
deve essere un processo trasparente che non lasci sorgere dubbi e sospetti.
Il processo deve essere tale che chiunque e' presente possa chiaramente
vedere, udire e seguire tutto quanto sta accadendo senza nessun ostacolo di
qualsiasi sorta. L'osservatore della ICJ/CIJL e l'interprete sedettero
proprio sul primo banco direttamente dietro gli imputati e tuttavia
dovettero fare una estrema attenzione per udire cio' che il presidente della
Corte stava dicendo.

Per tutte queste ragioni, la ICJ/CIJL conclude che l'assetto della Corte, la
disparita' nel trattamento della difesa e dell'accusa, e la effettiva e
rilevata facolta' dell'accusa di avere contatto con i giudici ha dato
origine ad un grave timore che il principio di parita' di opportunita' non
viene rispettato e che il tribunale non e' ne' imparziale ne' indipendente.

(3) Esame dei testimoni della difesa

Alla conclusione della tesi dell'accusa il 23 maggio, gli avvocati della
difesa richiesero alla Corte di chiamare testimoni a beneficio della difesa
[16] . L'accusa fece opposizione alla richiesta sulla base del fatto che un
lungo periodo di tempo era trascorso da quando i fatti che diedero origine
ai presunti reati ebbero luogo, e che i testimoni percio' non sarebbero
stati in grado di aiutare la Corte a rinvenire nessuna prova importante. I
giudici dopo di cio' respinsero la richiesta della difesa di chiamare ed
esaminare testi della difesa, citando in sostegno della loro decisione le
ragioni avanzate dall'accusa. Laddove e' riconosciuto che la parita' di
trattamento tra accusa e difesa non richiede necessariamente la presenza e l
esame di ogni testimone che la difesa desidera chiamare [17], secondo il
parere della ICJ/CIJL, e' dubbio se la decisione della Corte di Sicurezza di
Stato sia stata compatibile con l'articolo 6 della Corte Europea dei Diritti
Umani, dato che 1) la decisione e' stata applicata a tutti i potenziali
testi della difesa senza eccezione, 2) gli imputati vanno incontro ad una
sentenza di 15 anni di carcere per gravi reati e 3) la testimonianza dei
testi procurera' alla difesa i suoi soli mezzi di provare diversi punti
disputati. Inoltre, secondo l'opinione della ICJ/CIJL, le motivazioni
indicate dalla Corte per negare alla difesa la possibilita' di chiamare ed
esaminare testi in sostegno della tesi della difesa puo' potenzialmente
violare l'articolo 6. E' evidente che le motivazioni avanzate per non
permettere la presenza e l'esame dei testi della difesa (cioe' che un lungo
periodo di tempo era trascorso da quando i fatti che diedero origine ai
presunti reati ebbero luogo, e che i testimoni percio' non sarebbero stati
in grado di aiutare la Corte a rinvenire nessuna prova importante) si
applicano ugualmente ai testimoni dell'accusa come ai testi proposti dalla
difesa. Ancora, la Corte era pronta ad ascoltare testimonianze orali da
parte di non meno di 26 testi d'accusa. La decisione della Corte di
Sicurezza di Stato di non permettere alla difesa di chiamare ed esaminare
testi in sostegno della propria tesi sottopone la difesa ad una posizione
procedurale inferiore di fronte all'accusa in contravvenzione del principio
di parita' di opportunita'.

Tuttavia, la ICJ/CIJL esprime la sua soddisfazione per il fatto che all
udienza del 20 giugno, contrariamente alle precedenti decisioni in cui alla
difesa non era stato permesso di chiamare nessun teste, a 4 testi per la
difesa e' stato concesso di essere chiamati a rendere testimonianza di
persona. La ICJ/CIJL e' inoltre soddisfatta che durante l'udienza del 18
luglio alla difesa e' stato concesso di chiamare 6 altri testi per sostenere
la sua tesi.

Tuttavia, nonostante il fatto che ai testi della difesa sia stato concesso
di testimoniare, e' ragione di grande preoccupazione il fatto che la normale
procedura nei processi penali in Turchia preclude alla difesa di esaminare i
testi. Piuttosto, come nel caso presente, e' il presidente della Corte che
esamina i testimoni. Nel caso presente, dopo aver esposto le sue domande ai
testi, il presidente della Corte ha semplicemente riassunto quanto egli
riteneva che ciascuno dei testi avesse detto, e quindi ha dettato il proprio
riassunto allo stenografo della Corte, dopo che la difesa e l'accusa avevano
chiarito alcuni punti cosi' come essi erano stati riassunti dal giudice, o
indicato che essi non avevano nulla da aggiungere a quanto il giudice aveva
chiesto.

Il fatto che i testi della difesa fossero esaminati solo dal presidente
della Corte, e non direttamente dalla difesa che li aveva chiamati, e'
preoccupante, e la ICJ/CIJL crede che questa procedura potrebbe facilmente
essere migliorata e portata in linea con i requisiti richiesti dalla Corte
Europea dei Diritti Umani riguardo l'esame dei testi. Nulla puo' essere piu'
fondamentale per assicurare un equo processo che l'avere, trascritto parola
per parola negli atti processuali, tutto quanto un testimone abbia
dichiarato. Questo e' l'unico modo di esaminare i testi che non dia origine
a dubbi e sospetti in merito a cio' che realmente un testimone abbia
dichiarato. Raramente, durante la testimonianza resa da ciascuno dei testi
della difesa, veniva preso qualche appunto, ed il presidente della Corte
sembrava fare ampio affidamento alla propria memoria in merito a quanto
ciascun teste avesse detto in replica alle sue domande. Questo sistema di
esaminare i testi in Turchia inevitabilmente lascia spazio a dubbi sulla
veridicita' o accuratezza degli atti processuali, in quanto basati solamente
sul riporto e riassunto delle dichiarazioni dei testi della difesa da parte
del presidente della Corte.

L'esame dei testi dell'accusa fu, comunque, radicalmente differente in
quanto tutte le testimonianze rese da questi testi vennero assunte
direttamente dallo stenografo della Corte e tenute negli atti processuali.

La ICJ/CIJL percio' crede che la difesa e' stata messa in una posizione
procedurale inferiore di fronte all'accusa in quanto la procedura per
esaminare i testi e' stata sostanzialmente diversa tra i testi dell'accusa e
i testi della difesa.

(4) Esame incrociato dei testimoni dell'accusa

E' stato molto evidente durante ciascuna udienza che e' mancata la parita'
di condizioni per l'esame dei testimoni dell'accusa e della difesa. Mentre l
accusa era in grado di formulare domande direttamente ai testimoni chiamati
a sostegno della tesi d'accusa, quando la difesa cercava di effettuare l
esame incrociato di un testimone d'accusa, era richiesto che prima
sottoponesse le domande al giudice. Questa procedura ebbe luogo nell'ascolto
dei testi d'accusa. Inoltre le domande della difesa incontravano
ripetutamente obiezioni da parte dell'accusa ma sia che fosse il caso che
non lo fosse, il giudice avrebbe proceduto a decidere se avrebbe rivolto o
no la domanda al teste. Se il giudice decideva di rivolgere la domanda, l
avrebbe riformulata e posta nei termini che egli riteneva appropriati.

Questa procedura per l'esame incrociato dei testi d'accusa da parte della
difesa, che e' comune in tutti i procedimenti penali in Turchia, impedisce
alla difesa di mettere effettivamente alla prova i testi portati dall'accusa
L'esigenza di dover formulare le domande attraverso un giudice mette sull
avviso un teste potenzialmente inaffidabile del fatto che la sua
testimonianza sta per essere messa alla prova, e gli fornisce l'opportunita'
di fabbricarsi una risposta appropriata sebbene falsa. Inoltre, al consiglio
di difesa e' impedito di esaminare i testi in termini che siano in
consonanza con la strategia processuale del collegio di difesa. Per esempio,
nell'udienza del 23 maggio, la difesa ha cercato di interrogare un teste d
accusa che parlava kurdo, a proposito dell'identita' dell'interprete che
aveva tradotto la sua testimonianza orale in lingua turca allo scopo della
sua dichiarazione testimoniale. L'accusa si oppose a questa domanda, ed il
presidente della Corte decise che non era necessario che il teste
rispondesse alla domanda poiche' essa non era importante. Secondo l'opinione
dell'osservatore, la linea di interrogazione della difesa era altamente
rilevante, nella misura in cui la difesa cercava di addurre prove al fatto
che l'interprete era in realta' un agente di gendarmeria e percio' non
imparziale.

La difesa cerco' anche di interrogare un altro teste d'accusa in merito alla
sua appartenenza politica. L'accusa si oppose a questa domanda ed il
presidente della Corte nuovamente decise che non era necessario che il teste
rispondesse alla domanda poiche' essa non era importante. Secondo l'opinione
dell'osservatore, la domanda era rilevante, nella misura in cui la difesa
cercava di addurre prove al fatto che il teste e' attivamente impegnato con
il Partito d'Azione Nazionalista (MHP), un partito ultra-nazionalista il cui
principale obiettivo e' di combattere il separatismo kurdo e le aspirazioni
politiche kurde in Turchia, e percio' non imparziale. La domanda della
difesa era percio' altamente rilevante agli effetti della credibilita' del
teste d'accusa.

Inoltre, a un teste dell'accusa, la cui principale lingua era il kurdo, non
venne procurato un interprete nell'aula della Corte. Questo teste aveva
preparato, con l'assistenza di un interprete, una dichiarazione scritta in
turco. All'udienza del 23 maggio, egli adotto' questa dichiarazione come la
sua testimonianza principale al rifacimento del processo. Il teste venne poi
presentato per l'esame da parte del collegio di difesa, e tuttavia nessun
interprete venne messo a disposizione. A causa della comprensione
estremamente limitata del turco (la lingua in cui tutti i processi sono
condotti in Turchia) da parte del teste, egli fu incapace di intendere
pienamente molte delle domande postegli dalla difesa, ribadendo in diverse
occasioni, "Io parlo assai poco il turco", "il mio turco non e' molto buono"
"non capisco".

L'osservatore e' profondamente preoccupato della evidente ineguaglianza di
opportunita' nella misura in cui l'accusa e' stata in grado di beneficiare
del fatto che il teste desse la sua testimonianza principale (la
dichiarazione scritta) nel suo linguaggio principale, il kurdo, ma alla
difesa fu richiesto di effettuare l'esame incrociato del teste in turco,
lingua della quale egli aveva una comprensione estremamente limitata.
Secondo l'opinione dell'osservatore, affinche' all'accusa e alla difesa
fosse offerta una uguale posizione procedurale, avrebbe dovuto correttamente
esser procurato un interprete kurdo-turco per l'esame incrociato del teste.
In assenza dell'interprete, la Corte avrebbe dovuto correttamente aggiornare
la testimonianza del teste ad ulteriore data provvedendo affinche' un
interprete fosse presente in tale occasione.

E' percio' opinione della ICJ/CIJL che tale disparita' e' incompatibile con
il principio della pari opportunita'.

(5) Alla difesa venne impedito di addurre prove rilevanti

Sia nell udienza osservata il 23 maggio che nelle precedenti udienze,
diversi testi d'accusa resero testimonianze in riferimento alla distanza tra
un caffe' dove si afferma che gli imputati avessero avuto un incontro in
sostegno del PKK, e una stazione di gendarmeria. La testimonianza dei
testimoni d'accusa oscillava tra 60 metri e 700 metri. In tale udienza, il
collegio di difesa chiese alla Corte di avere un esaminatore indipendente
incaricato di effettuare una misurazione ufficiale della distanza tra il
caffe' e la stazione di gendarmeria. L'accusa si oppose alla richiesta e la
Corte rifiuto' di adempiere alla richiesta della difesa.

La decisione della Corte di rifiutare di adempiere alla richiesta della
difesa fornisce un'ulteriore prova che la difesa e' stata sostanzialmente
svantaggiata di fronte all'accusa. La prova di misurazione, che secondo la
legge turca avrebbe potuto essere ottenuta solo da parte di un esaminatore
indipendente incaricato dalla Corte, sarebbe stata altamente provante della
credibilita' o meno dei testi d'accusa. L'omissione da parte della Corte di
richiedere che tale prova fosse ottenuta nega alla difesa una effettiva
possibilita' di mettere alla prova la tesi d'accusa e di proporre realmente
la propria tesi e getta dubbi sulla volonta' della Corte di sottoporre le
testimonianze dei testi d'accusa a qualsiasi dettagliato esame. La ICJ/CIJL
ribadisce che la parita' di opportunita' impone alle autorita' accusatrici
ed investigatrici l'obbligo di rivelare qualsiasi materiale in loro possesso
o a cui essi possano avere accesso, che possa aiutare l'accusato a
discolparsi.

(6) L'accusa ha omesso di rivelare prove rilevanti contro gli
accusati

Durante l'udienza osservata il 23 maggio, un teste d'accusa ha fornito una
audio cassetta che egli affermava contenere la registrazione di una
conversazione che egli aveva avuto con gli imputati in cui essi avevano
espresso sostegno per il PKK. Questa cassetta non era stata rivelata alla
difesa prima del processo, e percio' alla difesa era stata preclusa la
possibilita' di averne conoscenza e commentare la prova rilevante fornita
dall'accusa. Risulto' che la audio cassetta originale conteneva la
registrazione di una conversazione tenuta in kurdo, ma che essa era poi
stata tradotta in turco e la cassetta fornita dall'accusa in realta'
conteneva la traduzione turca. In seguito ad una richiesta della difesa, l
accusa acconsenti' a rivelare la versione turca ma non la versione originale
kurda. Una richiesta della difesa affinche' la versione originale kurda
venisse rivelata fu respinta dal presidente della Corte.

L'omissione dell'accusa di rivelare sia la versione turca che quella kurda
dell'audiocassetta prima del processo deve aver inevitabilmente influenzato
le condizioni in cui l'esame incrociato della difesa ha avuto luogo. Alla
difesa e'' stato negata l'opportunita' di familiarizzarsi con la
testimonianza prima dell'udienza e di commentarne l'esistenza, il contenuto
e l'autenticita'. Forse pero' ancor piu' preoccupante e' la decisione del
giudice di non ordinare la rivelazione della cassetta che si affermava
contenesse la registrazione della conversazione originale in kurdo. Senza
una copia della conversazione originale in kurdo, la difesa e' stata
danneggiata in due punti chiave. In primo luogo, non ha avuto mezzi per
verificare l'affermazione del teste d'accusa che le voci sulla cassetta
erano effettivamente quelle degli imputati; e in secondo luogo, non c'e'
nessun mezzo per verificare se la traduzione della conversazione kurda in
turco che e' stata ammessa nella testimonianza e' realmente una traduzione
precisa.

(7) La trascrizione agli atti delle proposte legali della difesa e
delle dichiarazioni degli imputati

La ICJ/CIJL e' preoccupata che il principio delle pari opportunita' non e'
stato rispettato nella misura in cui le proposte alla Corte dell'accusa sono
state immesse direttamente negli atti processuali nelle loro stesse parole,
mentre gli avvocati difensori e gli imputati sono stati impediti di dettare
proposte della difesa e discorsi direttamente negli atti. Invece, la difesa
ha dovuto affidarsi al giudice che riassumeva (anziche' ripetere
testualmente) le proposte della difesa prima che esse venissero immesse
negli atti processuali. La ICJ/CIJL considera che questa procedura, che e'
comune in tutti i processi penali in Turchia, non soddisfa il principio
delle pari opportunita' nella misura in cui essa colloca la difesa in un
sostanziale svantaggio di fronte all'accusa.

La ICJ/CIJL e' preoccupata che la procedura per trascrivere le proposte
della difesa in Turchia indebolisce potenzialmente gli imputati in tre
aspetti chiave. In primo luogo, durante il processo essa crea l'impressione
che le proposte della difesa non sono parimenti importanti che quelle fatte
dall'accusa. In secondo luogo, essa puo' impedire agli imputati di discutere
in fase di appello argomenti esposti a loro beneficio durante il loro
processo. In terzo luogo, la procedura cosi' come attualmente seguita si puo
affermare che priva la Corte d'appello, il cui ruolo e' di controllare l
equita' del procedimento processuale, di qualsiasi esatta trascrizione delle
procedure nella Corte inferiore. Questi fatti percio' servono a porre gli
imputati in un sostanziale svantaggio di fronte all'accusa durante i
processi penali in Turchia.

La ICJ/CIJL comprende che sebbene durante l'udienza la difesa puo' obiettare
al riassunto del giudice, l'accettazione di queste obiezioni e' a
discrezione del giudice. Dopo che l'udienza e' terminata, gli avvocati
difensori non hanno diritto di obiettare come le loro argomentazioni sono
state riassunte negli atti. Nella udienza osservata, il collegio della
difesa ha cercato di mettere alla prova il riassunto del giudice in almeno
due occasioni. In entrambe le occasioni il giudice ha corretto il proprio
riassunto.

Inoltre, in ogni udienza, a ciascuno degli imputati e' stata concessa l
opportunita' di fare una dichiarazione a sostegno della propria difesa.
Tuttavia, gli osservatori hanno rilevato che, cosi' come le proposte della
difesa, le dichiarazioni fatte dagli imputati alla Corte non sono state ne'
trascritte testualmente negli atti processuali da parte dello stenografo
della Corte, ne' riassunte dal giudice per essere incluse negli atti
processuali.

In alcune occasioni gli imputati hanno fornito copie delle loro
dichiarazioni alla Corte ma il 20 giugno Orhan Dogan ha fatto la sua
dichiarazione sulla base di appunti, e di conseguenza non ha fornito una
copia della sua dichiarazione alla Corte. Nessuna trascrizione della sua
dichiarazione e' stata inclusa negli atti processuali da parte dello
stenografo della Corte ne' in forma integrale ne' in riassunto da parte del
giudice. La ICJ/CIJL e' dell'opinione che questa procedura fornisce l
impressione che alle proposte della difesa cosi' come a quelle degli stessi
imputati non viene data la considerazione appropriata.

Cosi', il modo diseguale in cui le testimonianze e le proposte sono assunte
conduce ad una violazione del diritto ad un equo processo ed e' un altro
chiaro esempio di ineguaglianza di opportunita' tra accusa e difesa, poiche'
alla prima viene offerta una posizione piu' vantaggiosa che alla seconda.

(8) Continuita' del collegio giudicante

L'osservatore presente all'udienza del 15 agosto ha notato che all'udienza
il collegio giudicante era composto in modo differente rispetto alla
procedura che il medesimo osservatore aveva monitorato il 20 giugno. Un
membro collaterale del collegio di giugno presiedeva il 15 agosto, e i
membri collaterali erano, nella misura in cui l'osservatore era in grado di
accertarsi, interamente nuovi al procedimento.

Inoltre, il 15 settembre, l'osservatore ha rilevato che il collegio
giudicante era stato di nuovo ulteriormente ricomposto. Il presidente della
Corte del 15 agosto era ritornato nel suo ruolo di membro collaterale,
mentre un altro membro collaterale del 20 giugno presiedeva in settembre.

Letto in connessione con le precedenti osservazioni che, (1) le proposte
degli avvocati della difesa sono riassunte per gli atti processuali, (2) le
testimonianze rese dai testimoni della difesa sono riassunte dal presidente
della Corte per gli atti processuali, e (3) i testi d'accusa non sono
sottoposti in modo diretto ad esame incrociato ma sono interrogati tramite
il giudice il quale poi riassume una linea di interrogazione, la ICJ/CIJL e'
profondamente preoccupata che la mancanza di continuita' del collegio
giudicante esacerbi i problemi gia' riferiti nelle precedenti relazioni. In
particolare, il potenziale margine di inconsistenza da' ulteriormente
origine all'impressione che le argomentazioni e prove della difesa non sono
importanti.

Inoltre, la ICJ/CIJL e' preoccupata che il cambiamento nella composizione
giudiziaria abbia un grave impatto sulla capacita' della Corte di fornire un
verdetto equo sulla base della totalita' delle testimonianze. La ICJ/CIJL
ritiene che e' un compito irrealizzabile raggiungere un verdetto quando i
giudici che prendono la decisione non hanno ascoltato tutte le testimonianze
e percio' dovranno affidarsi agli atti processuali, i quali, come gia' e'
stato osservato, sono anch'essi una fonte di preoccupazione, in
considerazione del modo in cui gli atti vengono trascritti. La ICJ/CIJL e'
dell'opinione, percio', che la mancanza di continuita' nel collegio
giudicante ha un significativo impatto sull'equita' del processo.

(9) Presunto maltrattamento degli imputati

All'udienza del 15 settembre, era stata fatta una affermazione da parte di
due degli imputati, Orhan Dogan e Hatip Dicle, secondo cui le forze di
sicurezza li avevano trattati in modo inumano e degradante mentre essi
venivano trasferiti alla Corte. Il signor Dogan ed il signor Dicle hanno
informato la Corte del presunto maltrattamento quando essi hanno fatto la
loro dichiarazione alla Corte. Dettagli del presunto maltrattamento,
comunque, non sono stati forniti. Quando il giudice e' venuto a riassumere i
discorsi per la trascrizione agli atti, e' stato necessario che la difesa
gli ricordasse di includere nel suo riassunto il riferimento a tali
informazioni. Tuttavia, la Corte non ha richiesto nessuna indagine su tali
affermazioni, ne' l'accusa ha indicato che avrebbe effettuato qualche sforzo
per indagare su tale affermazione, ne' ha richiesto che le forze di
sicurezza venissero dissuase da tale comportamento. L'osservatore e' stato
informato dal collegio di difesa che l'omissione di promuovere alcuna
indagine sui presunti maltrattamenti in modo tale che i presunti
responsabili potessero almeno essere messi in guardia sulla loro condotta,
non e' una procedura normale.

Mentre la ICJ/CIJL esprime la sua soddisfazione per il fatto che il
presidente della Corte ha annotato la lagnanza per gli atti processuali,
preoccupazioni rimangono ancora sull'eventualita' che una qualche futura
azione verra' intrapresa dal giudice o dall'accusa. Se le affermazioni degli
imputati sono vere, la ICJ/CIJL ritiene che cio' dimostra un significativo
ed indesiderabile sforzo da parte delle forze di sicurezza di intimidire gli
imputati prima del processo, limitando in tal modo la loro capacita' di
partecipare effettivamente alla procedura. L'omissione di indagare sull
incidente in ultima analisi conduce ad una percezione di complicita' tra la
Corte e le forze di sicurezza che contamina ulteriormente il processo.

(10) Processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale

La ICJ/CIJL nutre inoltre apprensioni in relazione alla misura in cui si puo
riscontrare indipendenza ed imparzialita' della magistratura. Sebbene la
Costituzione turca proibisce alle autorita' statali di impartire ordini o
raccomandazioni concernenti l'esercizio del potere giudiziario, e'
ampiamente riportato che in pratica, il governo ed il Consiglio di Sicurezza
Nazionale, un potente organo consultivo verso il governo, composto di
leaders civili di governo e di anziani comandanti militari, emette
periodicamente comunicazioni o direttive a proposito di minacce allo Stato,
che possono essere interpretate come ordini alla magistratura.

Inoltre, l'organismo di governo della magistratura, il Consiglio Superiore
della Magistratura, ha il potere di esercitare indebite pressioni sui membri
della magistratura. Stabilito dall'articolo 159 della Costituzione, il
Consiglio Superiore e' responsabile per la nomina, il trasferimento, la
promozione, i provvedimenti disciplinari e la revoca dei giudici. Il
Consiglio Superiore e' presieduto dal ministro della Giustizia, da un
sottosegretario del ministro della Giustizia e cinque giudici scelti dal
presidente. Il ministro della Giustizia e il sottosegretario del ministro
della Giustizia detengono, ciascuno, diritto di voto nel Consiglio Superiore
e percio' c'e' influenza diretta dell'esecutivo nelle procedure di nomina,
trasferimento, promozione, provvedimenti disciplinari. Inoltre, le decisioni
del Consiglio non sono aperte alla revisione giudiziaria [18]. La ICJ/CIJL e
preoccupata che il Consiglio di Sicurezza Nazionale, un gruppo onnipotente
in seno al governo, possa essere in grado di influenzare il Consiglio
Superiore il quale, a suo turno, puo' esercitare pressioni sui giudici della
Corte di Sicurezza di Stato nel caso qui in oggetto, altamente politicizzato
[19].

V. Violazione del diritto alla liberta'

(1) La perdurante detenzione degli imputati

Gli imputati sono rimasti in stato detentivo sin dal loro arresto nel 1994 e
successivo processo da parte della Corte di Sicurezza di Stato in tale anno.
La Corte di Sicurezza di Stato ha concesso agli imputati un rifacimento del
processo nel febbraio 2003 in seguito alle modifiche legislative (il secondo
"Pacchetto di Armonizzazione") che garantiscono il diritto all'automatico
rifacimento del processo per coloro che la Corte Europea dei Diritti Umani
avesse sentenziato che non hanno ricevuto un equo processo [20]. Nonostante
questo rifacimento del processo, gli imputati continuano a rimanere in stato
di detenzione e reiterate richieste da parte del collegio di difesa per il
loro rilascio vengono respinte. La ICJ/CIJL e' preoccupata che la perdurante
detenzione degli imputati costituisca una violazione del loro diritto alla
liberta' e sicurezza in ottemperanza all'articolo 5 della Corte Europea dei
Diritti Umani.

Come e' gia' apparso evidente nelle prime sedute, alla conclusione dell
udienza del 18 luglio, tutti i membri del collegio di difesa hanno fatto
proposte verbali affinche' ciascuno dei quattro imputati venisse rilasciato.
Mentre gli avvocati della difesa hanno presentato varie proposte ed
argomentazioni legali per dare fondamento alla loro richiesta per il
rilascio degli imputati, le loro proposte, tuttavia, non sono state assunte
testualmente da parte dello stenografo della Corte, ma meramente e assai
concisamente riassunte da parte del giudice della Corte. L'accusa ha
semplicemente fatto opposizione al rilascio degli imputati senza fornire
alcuna motivazione per dare fondamento alla propria obiezione. A differenza
della proposta della difesa, l'opposizione dell'accusa e' stata testualmente
trascritta da parte dello stenografo della Corte.

Dopo un breve intervallo di una decina di minuti deciso affinche' il gruppo
di tre giudici, assieme all'accusa, discutessero nelle stanze la richiesta
del rilascio degli imputati sottoposta dal collegio di difesa, la Corte fece
ritorno, e il presidente della Corte lesse pubblicamente la decisione della
Corte di respingere la richiesta per il rilascio degli imputati. L
osservatore venne informato dall'interprete che la ragione fornita dalla
Corte per rifiutare tale richiesta fu che c'erano ancora altri testimoni da
udire nelle future udienze di questo caso. E' riconosciuto che cio' puo'
costituire una valida ragione per rifiutare una richiesta di liberta'
provvisoria, allo scopo di prevenire gli imputati dall'interferire con il
corso della giustizia (cioe', commettendo un reato o fuggendo dopo averlo
commesso). Tuttavia, non venne argomentato da parte dell'accusa che ci fosse
un timore o sospetto che gli imputati avrebbero effettivamente interferito
con il corso della giustizia, ne' il presidente della Corte sentenzio' che
un timore o sospetto di interferenza con il corso della giustizia era la
motivazione per cui lo stato detentivo doveva perdurare. E' percio' opinione
della ICJ/CIJL che le ragioni fornite per il perdurante stato di detenzione
degli imputati - e precisamente il fatto che essi rimangano in stato
detentivo finche' restano dei testimoni da ascoltare - sono insufficienti.

Il 15 settembre, la difesa fece una ulteriore richiesta per il rilascio
degli imputati, seguendo la stessa procedura che nell'udienza di luglio. Il
giudice di presidenza informo' la Corte che la richiesta era stata respinta
ma non forni' alcuna ragione per la sua decisione.

Il processo e' durato, finora, otto giorni di udienza, al ritmo di un giorno
al mese. Ci si aspetta che ci siano almeno due ulteriori udienze in ottobre
ed in novembre. La ICJ/CIJL teme che il protrarsi del procedimento
processuale possa dare origine ad una violazione dell'articolo 5 della Corte
Europea dei Diritti Umani. Ove una persona e' trattenuta in stato detentivo
durante la definizione di una imputazione penale, tale persona puo'
aspettarsi una particolare diligenza da parte delle autorita' competenti per
raggiungere tale definizione di colpevolezza o di innocenza con rapidita'.
La ICJ/CIJL considera che i periodo di inattivita' nel processo sono
inaccettabili e percio' che l'obbligo di procedere in modo spedito e' stato
violato [21].

Percio', il dilazionamento nel raggiungere una conclusione del processo,
letto in connessione con il fatto che: (1) gli imputati sono gia' stati in
carcere per quasi nove anni, (2) nessun fondamento logico e' stato fornito
per la continuazione della detenzione degli imputati, (3) c'e' la
presunzione da parte della Corte che la condanna del 1994 sia stata valida
nonostante la decisione in contrario della Corte Europea dei Diritti Umani,
e (4) il presidente della Corte aveva presumibilmente gia' commentato sulla
colpevolezza degli imputati durante una richiesta pre-processuale [22] sono
fattori che non costituiscono fondamenti legali sufficienti per continuare
la detenzione degli imputati.

E' opinione della ICJ/CIJL che come naturale e legale conseguenza della
decisione della Corte Europea dei Diritti Umani del 17 luglio 2001, l
attuale rifacimento del processo deve essere considerato come un processo
completamente nuovo, ed effettivamente lo e', con lo scopo di rimediare ai
difetti che esistevano nel primo processo. Percio', estrema cura e cautela
deve essere usata per assicurare che i diritti degli imputati ad un processo
equo ed alla liberta' personale siano rispettati in conformita' con la Corte
Europea dei Diritti Umani e con le obbligazioni internazionali della Turchia
che scaturiscono da tale della Corte Europea dei Diritti Umani. Allo stato
attuale, il diritto degli imputati alla liberta' ed alla sicurezza della
persona non sono stati rispettati.

VI. Conclusione

E' spiacevole che la Corte di Sicurezza di Stato non abbia posto rimedio ai
difetti identificati della Corte Europea dei Diritti Umani nel 2001.
Nonostante alcune positive decisioni della Corte di Sicurezza di Stato, la
ICJ/CIJL ritiene che, per gli aspetti principali, il fondamentale principio
e diritto ad un equo processo non sia stato pienamente rispettato ed
implementato cosi' come richiesto dalla Corte Europea dei Diritti Umani. In
particolare, la violazione del principio della parita' di opportunita' tra l
accusa e la difesa, la violazione del diritto alla liberta' a causa della
perdurante detenzione dei quattro imputati, la violazione della presunzione
di innocenza dovuta alle insufficienti valide motivazioni fornite per tale
situazione, e il ragionevole sospetto che la Corte non e' un tribunale
indipendente ed imparziale per le ragioni sopra esposte, prevalgono tuttora
attualmente. Queste mancanze, associate al fatto che il Consiglio di
Sicurezza Nazionale attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura, si
trova in posizione tale da esercitare pressioni sui giudici, indica che la
Corte di Sicurezza di Stato di Ankara n. 1 non e' stata ne' indipendente ne'
imparziale quando ha trattato in udienza il caso di Leyla Zana e dei tre
altri ex deputati parlamentari kurdi.

La ICJ/CIJL sollecita il governo ad assicurare che alla prossima udienza,
che e' stata fissata per il 17 ottobre 2003, i difetti sopra descritti siano
rimediati in linea con gli obblighi internazionali della Turchia.

VI. Informazioni retrospettive

Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Dogan e Selim Sadak erano ex membri della
Assemblea Nazionale Turca e del Partito della Democrazia (DEP) [23]. Il 2
marzo 1994 l'Assemblea Nazionale Turca, sulla base di ripetute richieste
effettuate durante il corso dei tre anni precedenti da parte della Corte di
Sicurezza di Stato di Ankara, tolse l'immunita' parlamentare agli imputati.
poco tempo dopo, gli imputati vennero posti in custodia cautelare. Il 16
giugno 1994 la Corte Costituzionale dissolse il DEP ed ordino' ai
parlamentari di tale partito di lasciare liberi i propri seggi parlamentari.

Gli imputati vennero inizialmente incolpati di "tradimento contro l
integrita' dello Stato", un reato che secondo l'articolo 125 del Codice
Penale prevedeva la pena capitale. Tale imputazione venne piu' tardi
cambiata in "appartenenza a banda armata" in base all'articolo 168 del
Codice Penale.

Nella sua sentenza dell'8 dicembre 1994, Corte di Sicurezza di Stato di
Ankara condanno' gli imputati a 15 anni di carcere nell'ambito dell'articolo
168. La Corte respinse l'imputazione in base all'articolo 125. Essa ritenne,
in breve, che gli imputati erano stati impegnati in una intensa attivita'
separatista" sotto le direttive del PKK - un gruppo armato separatista che
cercava di fondare uno stato kurdo nel sud est ed est della Turchia.

Il 17 gennaio 1996 gli ex parlamentari depositarono una richiesta alla
Commissione Europea dei Diritti Umani di allora, sostenendo, in riferimento
agli articoli 6 e 10 della Corte Europea dei Diritti Umani, che ad essi non
era stato concesso un processo equo da parte di un tribunale indipendente ed
imparziale e che la loro liberta' di espressione era stata violata.

Il 17 luglio 2001 la Corte Europea dei Diritti Umani sentenzio' che gli ex
membri del Parlamento turco non avevano ricevuto un processo equo. La Corte
sentenzio' che vi era stata violazione dell'articolo 6 poiche' la Corte di
Sicurezza di Stato di Ankara, che all'epoca del processo includeva un
giudice militare, non era "un tribunale indipendente ed imparziale". La
Corte inoltre ritenne all'unanimita' che i diritti degli imputati in base
agli articoli 6 (3) (a) e (b) erano stati violati nella misura in cui c'era
stato un cambiamento nella caratterizzazione del reato durante l'ultima
udienza, e agli imputati non era stato concesso il tempo aggiuntivo per
preparare la loro difesa contro la nuova imputazione, ed inoltre agli
imputati era stata negata la possibilita' di esaminare o di far esaminare
testi chiave dell'accusa [24].

Il 3 febbraio 2003 il presidente turco, Ahmet Necdet Sezer, ratifico' la piu
recente "legge d'Armonizzazione", mirante a portare il Paese piu' vicino ad
incontrare i requisiti di appartenenza all'Unione Europea pertinenti ai
diritti umani. Secondo la nuova legge, quando la Corte Europea ha
sentenziato che ad una persona e' stato negato un processo equo in accordo
con l'articolo 6, tale persona deve avere il diritto ad un rifacimento del
processo. Il 4 febbraio 2003, gli ex parlamentari hanno ufficialmente
depositato una richiesta per un rifacimento del processo in base alla nuova
legge adottata dal Parlamento turco.

VII. Metodologia

Gli osservatori hanno effettuato il monitoraggio delle udienze processuali
alla Corte di Sicurezza di Stato di Ankara n. 1 il 23 maggio 2003, il 20
giugno 2003, il 18 luglio 2003, e il 15 settembre 2003. Essi sono stati
molto efficacemente assistiti da un interprete che ha tradotto con
competenza i procrdimenti. Essi hanno osservato che diversi altri
osservatori da differenti organizzazioni ed enti erano pure presenti nell
aula della Corte durante le udienze, cosi' come rappresentanti di alcune
ambasciate straniere e del Parlamento Europeo.
Dopo l'udienza del 20 giugno, gli osservatori hanno richiesto di incontrare
brevemente l'accusa per chiarire questioni procedurali. Tuttavia, dopo
essere stati presentati, l'accusa rifiuto' di rispondere a qualsiasi domanda
Similmente, gli osservatori tentarono di incontrare il presidente della
Corte, il giudice Orhan Karadeniz, ma fu impedito loro di farlo da parte
della polizia.

Dopo ogni udienza, gli osservatori, assieme all'interprete ed altri
osservatori, incontrarono l'avvocato della difesa signor Yusuf Alatas nel
suo ufficio di avvocato. Ivi l'avvocato della difesa rispose a tutte le
domande che gli osservatori ed altri gli posero per chiarire argomenti di
procedura e certi aspetti della legislazione turca rilevanti per il caso in
oggetto, aspetti che sono stati incorporati in questa relazione.

I seguenti documenti sono disponibili:


Report of the Re-trial of Leyla Zana and Three other Kurdish Former
Parliamentarians Before No. 1 Ankara State Security Court on 23 May, 20 June
18 July, 15 August 2003, 15 September 2003 (PDF format)

Note :

[1] Sadak and Others v. Turkey (no.1) (App. Nos. 29900/96, 29901/96,
29902/96 and 29903/96), para.40.

[2] Ibid.

[3] Per una completa analisi di ogni argomento, cfr. la Sezione IV di questa
relazione.

[4] L'articolo 125 del Codice Penale Turco recitava:
"Deve essere un reato punibile con la morte il commettere qualsiasi atto con
lo scopo di assoggettare lo Stato o parte dello Stato ad una dominazione di
uno Stato straniero, diminuire l'indipendenza dello Stato, rompere la sua
unita' o rimuovere parte del territorio della nazione dal controllo dello
Stato".

[5] European Court Orders Turkey to Grant Retrial for Leyla Zana and Others,
Newsline Issue 21 Spring 2002 p.10.

[6] Dichiarazione di stampa congiunta di FIDH e OMCT: "Turkey: Release
jailed Kurdish deputies" del 29 aprile 2003.

[7] "Basic Principles on the Independence of the Judiciary", adottato dal
Settimo Congresso delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine ed il
Trattamento dei Colpevoli, Milano 1985, appoggiato dalla Risoluzione 40/32
del 29 novembre 1985 della Assemblea Generale, e dalla Risoluzione 40/146
del 13 dicembre 1985. Cfr G.A. Res. 40/32, UN GAOR, 40th Sess., Supp. No. 53
al 204, UN Doc. A/40/53 (1985); Res. 40/146, UN GAOR, 40th Sess., Supp. No.
53, al 254, UN Doc. A/40/53 (1985).

[8] "Basic Principles on the Role of Lawyers", adottati dall'Ottavo
Congresso delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine ed il
Trattamento dei Colpevoli, tenuto all'Avana nel 1990, e salutato co9n
soddisfazione dalla Assemblea Generale nella Risoluzione 45/121 del 14
dicembre 1990. G.A. Res. 45/121, 45th Sess.

[9] Salabiaku v. France (1991) 13 EHRR 379

[10] Kaufman v. Belgium (1986) 50 DR 98, EcmHR 15.

[11] Abdoella v The Netherlands (1992)20 EHRR 585.

[12] Amnesty International, "Concerns in Europe and Central Asia, Turkey",
gennaio - giugno 2003 afferma, "Un secondo 'Pacchetto di Adeguamento' che
entro' in vigore il 4 febbraio [2003] ha garantito il diritto ad un
automatico rifacimento del processo per coloro che la Corte Europea dei
Diritti Umani (ECHR) avesse sentenziato che hanno subito una violazione
della Convenzione dei Diritti Umani coma risultato del giudizio di una Corte
in Turchia. Cio' ha aperto la strada per un rifacimento del processo dei
quattro deputati incarcerati del Partito della Democrazia (DEP) - Leyla Zana
Hatip Dicle, Orhan Dogan e Selim Sadak - i quali, secondo la sentenza ECHR,
erano stati ritenuti non avere ricevuto un equo processo nel 1994" - pag. 2

[13] Cfr., ICJ/CIJL "Report of the Re-Trial of Leyla Zana and Three Other
Kurdish Former Parliamentarians before No. 1 Ankara State Security Court"
del 23 maggio 2003.

[14] L'articolo 6 (2) dell' ECHR afferma, "chiunque sia incolpato di un
reato penale deve essere presunto innocente finche' non sia stato dimostrato
colpevole conformemente alla legge".

[15] Ferantelli e Santangelo v. Italia (1996) 23 EHRR 288, paragrafi 59-60.

[16] Il consiglio di difesa ha informato l'osservatore che i testimoni della
difesa avrebbero incluso nuovi testi la cui testimonianza non era stata
ascoltata al primo processo.

[17] Engel ed Altri v. Netherlands (1979-80) 1 EHRR 647 al par. 91; Bricmont
v Belgium (1990) 12 EHRR 217 al par. 89

[18] per una dettagliata discussione cfr. il capitolo VII di: "The
Independence of Judges and Lawyers in the Republic of Turkey: Report of a
Mission", 1999, pubblicato dal "Centre for the Independence of Judges and
Lawyers", Ginevra, Svizzera.

[19] All'udienza del 15 settembre, Orhan Dogan ha affermato che il Consiglio
di Sicurezza Nazionale aveva in realta' denominato i quattro imputati (ed
altri) come persone "nocive allo Stato", in un documento che era stato
distribuito alle principali istituzioni, incluso il ministero della
Giustizia.

[20] Cfr. nota 13.

[21] Abdoella v The Netherlands (1992)20 EHRR 585, paragrafo 24

[22] Cfr., ICJ/CIJL "Report of the Re-Trial of Leyla Zana and Three other
Kurdish Former Parliamentarians before the No.1 Ankara State Security Court"
del 23 maggio 2003.

[23] Per tutte le informazioni citate sui fatti accaduti, cfr. Sadak and
Others v. Turkey (no. 1) (App. Nos. 29900/96, 29901/96, 29902/96 and
29903/96).

[24] Ibid.

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Leyla Zana all'udienza del 15 settembre 2003

Pubblicato da Redazione 04-11-2003 08:38

L'intervento di Leyla Zana

Ankara, 15 settembre 2003
Intervento dell'imputata Leyla Zana nella settima udienza del processo

La giustizia, cosi' inizia, viene rappresentata da una donna, perche' si
vuole esprimere una purezza di intenzioni. Gli occhi di questa donna sono
coperti da una benda, perche' si vuole esprimere l'imparzialita' del
giudizio. La bilancia nelle mani di questa donna simboleggia
l'eguaglianza dinanzi alla legge. E la spada simboleggia la forza del
diritto, perche' appoggiato dallo stato.

La giustizia oggi in Turchia se vuole rispettare questi simboli deve
diventare il rifiuto di cio' che e' stata e continua a essere. La giustizia deve
tornare in Turchia libera dal potere politico, deve tornare a essere
indipendente, deve tornare a rifarsi ai principi universali del diritto. Nel
nostro paese alla giustizia e' stata tolta a suo tempo la benda, cosi' essa
e' diventata parziale, mentre la spada che ha in mano non e' la sua,
potrebbe essere quella di un generale o di un capo della mafia o di un
aspirante alla dittatura personale o di un qualsiasi altro tipo di potere
dispotico. La giustizia in Turchia quando nel 1980 ci fu il colpo di stato si
pose al servizio dello stato autoritario. Sorsero tribunali speciali, nuovi
tribunali dell'Inquisizione - le Corti per la Sicurezza dello Stato - che si
scagliarono e continuano a scagliarsi contro chiunque critichi il potere.

In ogni paese dove tutto questo e' accaduto ne sono sempre derivate
cose molto negative.

Veniamo da un secolo di barbarie, ci sono state due guerre mondiali e
massacri terribili. In queste guerre e in questi massacri sono morte molte
donne e molte altre hanno curato i feriti. Cosi' alla fine di questo secolo le
donne si sono trovate molto forti. Hanno quindi cominciato a spezzare le
loro catene e a giocare un loro ruolo importante nei cambiamenti sociali.
Le donne sono diventate alla fine di questo secolo simbolo di lotta per la
pace, la liberta' e la democrazia. Offendendo la dea della giustizia in
Turchia si e' voluto percio' colpire in primo luogo le donne.

La nostra lotta e' la lotta del nuovo contro il vecchio, della luce contro il
buio. C'e' un'immensa differenza tra noi e i nostri avversari. E' per questa
natura totalmente vecchia e buia dei nostri avversari che in Turchia e' cosi'
difficile il cambiamento.

Il Primo ministro Erdogan ha presentato all'Unione Europea l'elenco delle
riforme in cantiere e ha dichiarato che l'80% della popolazione turca e' a
favore dell'ingresso nell'Unione Europea. Il Ministro della Giustizia ha
accettato, a sua volta, il rifacimento del nostro processo. Persino il capo
dell'esercito ha lanciato un messaggio di cambiamento, dichiarando che
il potere deve fondarsi sulla saggezza, non sulla forza delle armi e sullo
spargimento di sangue. Abbiamo cosi' sperato che la giustizia venisse
liberata, che le riforme progredissero davvero, che cadessero i tabu' nei
confronti dei diritti dei curdi. Abbiamo lanciato messaggi di pace e di
fraternita' con cuore sincero. D'altro canto noi siamo innocenti di quanto ci
si accusa.

Tuttavia successivamente e' accaduto che stiamo arretrando. Erdogan ha
affermato che i curdi non esistono come popolo, quindi che non esiste
una questione curda in Turchia. Anche lui come me ha subito una
condanna per avere dissentito dal governo in carica; pero' oggi sostiene
solamente le riforme che gli convengono. E a sua volta questa Corte
continua a rifiutarsi come tribunale imparziale. Nella scorsa udienza non
abbiamo voluto intervenire proprio per protesta contro il carattere
illegittimo di questo processo.

La questione curda pero' esiste lo stesso; esisteva ieri, esiste oggi,
continuera' a esistere se non si giungera' a dare una risposta
democratica alla domanda da parte dei curdi di riconoscimento dei loro
diritti.

Dopo il colpo di stato del 12 settembre 1980 mio marito (Mehdi Zana era
sindaco a Diyarbakir) venne arrestato. Quando andai trovarlo in carcere
vidi che era stato torturato. Non sapevo parlare in turco e gli chiesi "come
stai" in curdo. Le guardie che mi accompagnavano mi dissero che il
curdo era vietato e che dovevo parlare a mio marito guardandolo in faccia.
Dovetti quindi rimanere in silenzio. In quel momento capii la mia realta'.
Signori giudici, io come voi sono un prodotto del colpo di stato del 12
settembre 1980. Ero una donna di casa, non appartenevo a nessuna
tribu' e non avevo nessun sostegno, dopo le torture a mio marito mi sono
trasformata in una donna sensibile alle questioni della societa'. Ho
scoperto che tante persone erano state picchiate davanti alle Corti per la
Sicurezza dello Stato mentre protestavano contro la repressione e mi
sono aperta al loro dolore. Ho poi conosciuto direttamente la violenza
dello stato. Nel 1990 la questione curda era piu' che mai terreno minato,
per questo siamo stati arrestati e condannati a 15 anni di carcere. Con
questa condanna venne praticata la condanna di un intero popolo. Una
guerra sporca scatenata in quegli stessi anni contro questo popolo si
prefiggeva di cancellarne definitivamente l'identita'.

Invece i protagonisti del potere di allora oggi non contano piu' nulla.
Diyarbakir e' di nuovo il cuore della cultura curda. Gli intellettuali curdi
sono oggi impegnati in una lotta per la democratizzazione che attraversa
tutta la Turchia e che riguarda la Turchia come tale.

Signori giudici, io e voi apparteniamo alla stessa generazione. Mentre io
ho lottato per la pace, la solidarieta' tra i popoli della Turchia e la
liberta',
voi avete lottato per il contrario, e continuate a farlo. Voi continuate a voler
ribaltare il corso della storia. Non capite che la societa' oggi chiede
cambiamenti, che non vuole piu' la guerra civile, che ha in se' un profondo
desiderio di pacificazione, di fraternita', di fiducia tra tutte le sue
componenti. Voi giudici vi ostinate a negare l'esistenza di un popolo e i
suoi diritti piu' elementari. E avete in mano in questo momento una
grande responsabilita': quella di determinare l'andamento della lotta in
Turchia tra il vecchio e il nuovo. Se imporrete una decisione di questo
processo a partire dalle vostre posizioni la Turchia subira' una sconfitta
grave. Se la resistenza al cambiamento prevarra', a partire da questo
processo, piu' in generale nella realta' della Turchia, ancora molto
sangue verra' versato, e alla fine lo stato si disintegrera'. E le vostre
coscienze non potranno piu' essere tranquille: pensateci.

La sentenza di questo processo probabilmente e' gia' stata emessa.
Avevamo sperato che ci fosse un passo in avanti, pare che ci siamo
sbagliati. Comunque la vostra decisione per noi personalmente non e'
molto importante. Una nostra nuova condanna sara' invece una
condanna definitiva delle Corti per la Sicurezza dello Stato dinanzi alla
storia. Il nostro impegno per una Turchia democratica continuera'
ugualmente, e alla fine ce la faremo, anche contro queste Corti.
....................................................................

NB.: Per l'intero resoconto dettagliato di tutte le udienze del processo, e,
in particolare, per gli interventi degli altri parlamentari kurdi nella
medesima udienza del 15 settembre (tutti di grande interesse) cfr. :
http://www.ranchdeiviandanti.it/LeylaZana/Retrial/it.html