ALTRI IN "IMMIGRAZIONE-ASILO"
 
 
 Rifiuto del permesso di soggiorno e espulsione

Pubblicato da GD Bologna 28-11-2005 10:03
:: Immigrazione-Asilo
 

Pubblichiamo di seguito due importanti decisioni di due diversi Giudici di Pace di Bologna sul problema dell'espellibilità dello straniero a cui sia stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno. In entrambi i casi i decreti di espulsione del Prefetto vengono revocati, ma con una lettura diversa e anche confliggente della normativa.
Pubblichiamo queste decisioni perchè trattano casi purtroppo sempre più ricorrenti grazie alla legge Bossi Fini.

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
SEZIONE STRANIERI
R.G. N. 1174/05
Nella persona dell'avv. Maria Grazia Frezza ha pronunciato il seguente
DECRETO
- a scioglimento della riserva di cui al verbale in data 06.10.05; premesso che con decreto in data 21.07.0.5 il Prefetto della Provincia di Bologna disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero H. Z. (nato in Bosnia Herzegovina in data ....) in quanto "titolare di permesso di soggiorno revocato o annullato";
che avverso al suddetto decreto prefettizio è stato proposto ricorso avanti al Giudice di pace di Bologna chiedendo accertarsi la nullità del provvedimento stesso;
che a sostegno del ricorso proposto è stato esposto e documentalmente provato come l'odierno ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno, avesse presentato istanza volta all'ottenimento del rinnovo e la Questura di Bologna ha respinto detta istanza, venendosi così a creare una situazione differente rispetto alla motivazione posta alla base del suddetto decreto prefettizio;
che all'udienza fissata per la comparizione delle parti la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto, riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito nello stesso e il rappresentante della Prefettura di Bologna ha svolto richiesta di reiezione del ricorso medesimo;
rilevato che la legge dispone che l'espulsione prefettizia (con successivo accompagnamento alla frontiera) possa essere disposta nei soli casi di mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto; ovvero di annullamento, o revoca successiva al concessione del permesso di soggiorno, ovvero infine per il caso di scadenza del permesso da oltre 60 giorni senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, e, in quest'ultimo caso, per il concreto pericolo che il prevenuto si sottragga all'esecuzione del provvedimento;
rilevato altresì che la legge non disciplina altre e ulteriori ipotesi espulsive e che la motivazione posta alla base del provvedimento espulsivo non rientra in alcuna delle ipotesi espulsive tipiche previste dalla legge, sopra riportate, non essendo il caso di rigetto del permesso di soggiorno sanzionato con l'espulsione;
che peraltro non si ritiene possibile estendere, in malam partem, le fattispecie espulsive a casi simili non previsti dalla legge, in quanto ciò si risolverebbe in un non corretto utilizzo dei criteri di ermeneutica legislativa in quanto si avrebbe estensione analogica di una fattispecie restrittiva della liberti. personale del cittadino straniero extracomunitario (art. 14 preleggi);
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bologna, nel procedimento avente RG 1174/05 promosso ex art. 13, co.8 T.U. da H. Z. avverso al decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Bologna del 21.07.05 accoglie il ricorso proposto e conseguentemente annulla il decreto prefettizio opposto.
Bologna, 31.10.2005
(avv. Maria Grazia Frezza)

----------------------------------------------------
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
SEZIONE STRANIERI
R.G. N. 1462/05
Nella persona persona dell'Avv. Concetta Riverso ha pronunciato il seguente Decreto
DECRETO
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08/1 1/05;
PREMESSO IN FATTO
- Con decreto del Prefetto della Provincia di Bologna, emesso il 26/10 /05 e notificato in pari data , veniva ordinata l'espulsione del sig. D. H. B. H., nato in Tunisia ...., con la seguente motivazione: "era titolare di permesso di soggiorno revocato o annullato o di cui è stato rifiutato il rinnovo" ed il prefetto "dispone che lo stesso sia accompagnato immediatamente alla frontiera"
- Con ricorso ritualmente depositato il sig. D. H. B. H., tramite legale di fiducia, proponeva opposizione chiedendo l'annullamento del suddetto decreto, per il motivo di seguito esposto.
- Asseriva il ricorrente che le tre ipotesi indicate nella motivazione (revoca, annullamento e rifiuto) disciplinano tre aspetti diversi della vita dell'atto amministrativo, incidendo le prime due su un provvedimento ancora valido, che verrebbe a perdere efficacia, mentre il rifiuto di rinnovo (ipotesi non espressamente prevista tra le fattispecie espulsive) presupporrebbe - al pari dell'ipotesi di mancata richiesta di rinnovo nei 60 giorni successivi alla scadenza - l'esistenza di un atto già privo di efficacia.
- Ciò posto, non essendo l'ipotesi di mancato rinnovo per rifiuto del permesso di soggiorno espressamente prevista dalla legge, o deve ritenersi che per la stessa non possa procedersi all'espulsione (in forza del principio
di legalità -nella specie tassatività - che deve reggere l'applicazione di norme limitative della libertà personale) oppure la disciplina da applicare analogicamente al caso in esame avrebbe dovuto essere quella prevista per l'ipotesi più simile (che al pari di quella contestata ha lo stesso presupposto, cioè che non ci si trovi in presenza di un valido provvedimento amministrativo) che è quella della omessa richiesta di rinnovo, per la quale si sarebbe dovuto intimare l'allontanamento: ne deriverebbe che il decreto debba ritenersi nullo.
- All'udienza fissata per 1'08/11105 era presente il difensore dell'opponente che, insistendo per l'accoglimento del ricorso, si riportava a quanto in esso dedotto, mentre nessuno compariva per l'Amministrazione resistente che non aveva neanche provveduto al deposito di documenti .
- Il giudice si riservava.

OSSERVATO CHE
- Nel caso in esame, il decreto di espulsione è stato così motivato: "era. titolare di permesso di soggiorno revocato o annullato o di cui è stato rifiutato il rinnovo"; tale motivazione, oltre ad accomunare fattispecie giuridiche diverse, viola il principio secondo il quale l'atto di espulsione dev'essere a carattere vincolato, per cui nel giudizio di verifica della legittimità della causa giustificatrice dell'espulsione, oggetto dell'indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione stessa.
- Emerge dagli atti che l'esatta fattispecie espulsiva dei ricorrente deriva dal rifiuto del rinnovo del permesso. Orbene tale ipotesi - sebbene non espressamente prevista nell'art.13 TU- non può considerarsi frutto di un procedimento analogico delle ipotesi ivi elencate, ciò in quanto l'art.5 (che regola i casi in cui si può soggiornare nel territorio dello Stato) fa riferimento alla categoria "rifiuto" nell'individuare il permesso di soggiorno invalido ab origine (ipotesi, questa, per la quale, si ricade, ai sensi dell'art. 13 c.2, nella mancata richiesta del rinnovo) ed alla categoria "revoca" nell'individuare il permesso di soggiorno valido, del quale vengano a mancare i requisiti (ipotesi, questa, per la quale, si ricade, ai sensi dell'art.13 c.2, nella revoca o nell'annullamento del permesso medesimo)
- Ciò detto si ritiene che, applicando l'ipotesi espulsiva del rifiuto del rinnovo, non si verta nell'applicazione di un procedimento analogico (nel senso che il caso in esame non può essere compreso nella disposizione, anche se dilatata nella sua massima espansione) vietato per le disposizioni che limitano la libertà personale, bensì in un procedimento interpretativo (per cui ci si muove sempre nell'ambito della norma, dando alle parole un significato più ampio di quello che risulta apparentemente).
- Alla luce delle suddette argomentazioni, sebbene si ritenga valida l'ipotesi espulsiva de quo, tuttavia, sempre per le stesse ragioni di cui sopra deriva che la conseguenza del rifiuto non poteva che essere quella prevista per l'ipotesi rientrante in questa categoria, e cioè per la mancata richiesta di rinnovo. Quindi il provvedimento de quo avrebbe dovuto indicare come conseguenza non l'accompagnamento immediato alla frontiera, bensì l'intimazione di lasciare il tn entro 15 gg., ex art.13 c.- 5 TU 286/98, posto che tale trattamento è previsto proprio per lo straniero che non richiede il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, per il quale é individuato un trattamento più favorevole - trattandosi di straniero già regolarmente soggiornante - salvo che il Prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.
Tutto ciò premesso, il provvedimento opposto deve ritenersi invalido, rectius illegittimo perché difforme dalla normativa giuridica che lo disciplina - art. 13 c.5 TU286/98 - e pertanto va annullato.
P.Q M.
il Giudice di Pace di Bologna, nel procedimento avente N.R.G. 1462/2005
promosso ex art. 13 co. 8 T.U. dai sig.r D. H. B. H., nato in Tunisia ...., avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Bologna del 26/10/05, così decide:
- in accoglimento del. ricorso, annulla il decreto opposto.
Bologna, lì 15.11.05
Il Giudice di Pace
Avv. Concetta Riverso