ALTRI IN "IMMIGRAZIONE-ASILO"
 
 
 L'arresto dello straniero nella Bossi-Fini

Pubblicato da GD Bologna 22-10-2002 12:33
 

Il testo dell'appello che i Giuristi Democratici e l'ASGi hanno inviato il 22 ottobre 2002 sugli arresti previsti dall'art. 14 comma 5 quinquies del T.U. sull'immigrazione.

All'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

All'UNIONE delle CAMERE PENALI ITALIANE


La legge 189/2002 (cosiddetta "Bossi-Fini") ha introdotto una nuova contravvenzione all'art. 14 comma 5 ter del DLGS 286/1998 ("Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno") e con l'introduzione del comma 5 quinquies ha stabilito che "Per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo".
All'arresto dello straniero consegue la sua liberazione, non essendo applicabile alcuna misura cautelare per la contravvenzione.
Che la previsione contenuta nell'art. 14 comma 5 quinquies sia di dubbia legittimità costituzionale ci pare evidente, ma quello che vogliamo segnalare è un problema sorto nell'applicazione di queste norma.
In forza dell'art. 121 disp. att. c.p.p. il Pubblico Ministero, appresa la notizia dell'arresto per la contravvenzione, deve disporre con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà perchè non richiederà l'applicazione della misura cautelare.
E' invalsa la prassi di disapplicare questa norma, far mantenere in stato d'arresto lo straniero, richiedere la convalida al Giudice monocratico e lasciare che sia quest'ultimo a disporre la liberazione dell'arrestato al termine dell'udienza e prima di procedere con rito direttissimo.
La prassi, che ci consta essere generalizzata, determina la prosecuzione della privazione della libertà personale ben oltre i termini dovuti e consentiti.
Non sappiamo se questo sia frutto di un'ignoranza delle norma, di mere esigenze burocratiche e di organizzazioni degli uffici o di una precisa scelta di politica giudiziaria.
Sappiamo, però, che l'art. 13 della Costituzione è per i magistrati, gli avvocati e tutti i cittadini qualcosa di più di una semplice norma.
E' per questo che chiediamo all'Associazione Nazionale dei Magistrati di sensibilizzare i propri aderenti al rigoroso e puntuale rispetto dell'art. 121 disp. att. c.p.p., norma che rende il Pubblico Ministero garante della libertà personale del cittadino.
E' per questo che chiediamo all'Unione Camere Penali di sostenere questo nostro appello al rispetto delle garanzie dei cittadini.
22 ottobre 2002
Coordinamento Nazionale dei Giuristi Democratici
Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

La risposta delle Camere Penali

Pubblicato da Redazione 22-07-2003 13:55

Al Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici

Egregi Signori,
La giunta dell'U.C.P.I. ha deliberato di aderire al Vostro appello, indirizzatoci in data 22 u.s. e concernente le problematiche che, sul fronte del processo penale, si sono verificate in ragione
dell'introduzione della contravvenzione di cui all'art. 14 comma ter del DLGS 286/1998, come modificato dalla recente legge Bossi-Fini.
Il Vostro documento pone in rilievo uno degli aspetti più allarmanti della recente legge.
La previsione dell'arresto obbligatorio in deroga agli artt: 380 e 381 c.p.p.., infatti, provoca la situazione da Voi descritta in ragione proprio dell'obbligatorietà per il Pubblico Ministero dell'arresto, da un lato, e della contestuale impossibilità di richiedere una misura coercitiva, dall'altro.
Sono evidenti i profili di incostituzionalità che il meccanismo processuale comporta in ragione all'indebita restrizione della libertà
dello straniero che provoca.
Sul punto è opportuno ricordare che, con sentenza n. 105 dell'aprile 2001, la Corte Costituzionale, in riferimento alla misura del trattenimento e dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, ha stabilito che entrambe le misure incidono sulla libertà personale e non meramente sulla libertà di circolazione, e che pertanto non possono
essere adottate al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione.
Sembrano allora manifesti i profili di incostituzionalità che gli effetti provocati dal meccanismo processuale secondo cui si prevede l'arresto obbligatorio per ipotesi contravvenzionali per le quali non è possibile la richiesta di applicazione di misura cautelare, presentano.
L'U.C.P.I. ritiene che le modifiche al DLGS 286/1988 introdotte dalla legge "Bossi-Fini" necessitano di un'attenta riflessione circa i loro effetti sul fronte del processo penale e, con tale consapevolezza, promuoverà ogni strumento utile per raggiungere tale scopo.

Avv. Valerio Spigarelli
segretario U.C.P.I.




La Corte Costituzionale e l'arresto dello straniero nella Bossi-Fini

Pubblicato da Redazione 23-07-2004 05:45

Con la sentenza 223 del 2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'arresto obbligatorio dello straniero che ha violato l'art. 14 comma 5 ter per violazione degli artt. 3 e 13 Cost.