ALTRI IN "IMMIGRAZIONE-ASILO"
 
 
 Diritto di asilo: il caso Cap Anamur

Pubblicato da Redazione 06-07-2004 02:54
 

Una nave raccoglie in mare dei cittadini sudanesi che cercano di arrivare in Italia per richiedere asilo politico. Il governo italiano le impedisce di attraccare. Un appello - primo firmatario Fulvio Vassallo Paleologo - per il rispetto del diritto d'asilo.

Costruiamo un Comitato italiano Cap Anamur.

La pratica generalizzata dei respingimenti in frontiera, adesso anche ai limiti delle acque internazionali, vanifica il diritto di asilo previsto dalla Convenzione di Ginevra, dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione italiana.

La vicenda ancora in corso della nave tedesca Cap Anamur, carica di profughi sudanesi salvati in mare, bloccata al largo delle coste siciliane ed alla quale viene negato persino il diritto di attraccare in un porto italiano, dimostra ancora una volta come le autorità italiane considerino i profughi, potenziali richiedenti asilo, come immigrati clandestini da criminalizzare o, peggio, come possibili terroristi.

Quanto avviene in questi giorni nel Canale di Sicilia, luogo di stragi continue e di esercitazioni militari, è conseguenza diretta dei nuovi accordi di cooperazione (di polizia) e di riammissione, oggetto di direttive all'interno della Unione Europea allargata (anche a Malta e a Cipro), e regolati da intese di vario tipo con i paesi di transito o di provenienza, del Nord-Africa ( come l'Egitto, la Libia, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco) dell'Europa orientale, come l'Albania, la Moldavia e l'Ucraina), dell'estremo oriente (come lo Sri-Lanka, il Pakistan o l'Arabia Saudita). Tutti questi paesi non garantiscono il riconoscimento effettivo del diritto di asilo previsto dalle Convenzioni internazionali e dalle Costituzioni nazionali.

In base a questi accordi, che sono adesso invocati dal governo italiano per negare l'ingresso della Cap Anamur nelle acque territoriali, e per negare il diritto di asilo ai profughi che vi sono imbarcati, si limita drasticamente l'accesso alla procedura d'asilo ( ed al territorio italiano), si diffondono procedure sommarie e luoghi di detenzione amministrativa anche per i richiedenti asilo, si creano centri di trattenimento forzato per migranti irregolari già nei paesi di transito.

E si inventano anche nuovi centri di detenzione temporanea "galleggianti" in acque internazionali, per richiedenti asilo ai quali non si riconosce neppure l'accesso alla procedura, luoghi al di fuori del diritto internazionale e del diritto umanitario, come è in questo momento la nave tedesca Cap Anamur a seguito delle decisioni di chiusura assunte dal Governo italiano.

Lo stesso Governo che non è stato ancora capace di fare approvare una normativa organica sull?asilo e la protezione umanitaria, dando attuazione all'art.10 della Costituzione italiana, lo stesso governo che non ha ancora emanato i regolamenti di attuazione della legge Bossi-Fini, affidando esclusivamente alla discrezionalità dell'autorità di polizia (e dei suoi vertici ministeriali) la gestione del contrasto dell'immigrazione clandestina e la delicata questione dell'ammissione in procedura dei potenziali richiedenti asilo, costretti all'immigrazione clandestina.



Chiediamo per tutte queste ragioni:

Che sia consentito immediatamente l'attracco della nave Cap Anamur in un porto italiano. E questo per ragioni umanitarie e di diritto internazionale.

Che, come previsto dal regolamento comunitario Dublino II, n.343 del 2003, l?Italia conceda il diritto di asilo ai profughi che sono stati salvati da questa nave.

Che si verifichino in tutti i paesi di transito (anche nei paesi di nuova ammissione nella Unione Europea, come Malta) le condizioni di accoglienza e di effettivo accesso alla procedura di tutti i potenziali richiedenti asilo, in fuga da guerre e conflitti etnici

Che il Parlamento italiano approvi al più presto la nuova legge sul diritto di asilo e sul regime di protezione umanitaria, abolendo la detenzione amministrativa dei potenziali richiedenti asilo

Che il Governo italiano sblocchi i lavori della Commissione centrale i cui ritardi (ormai oltre 18 mesi), oltre alle ben note modalità operative, costituiscono un ulteriore negazione sostanziale del diritto di asilo in Italia.

Che - al fine di un più rapido riconoscimento del diritto di asilo, o per il rilascio della "raccomandazione" per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari - la Commissione centrale conduca le audizioni dei richiedenti asilo in sede decentrata, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2002

Fulvio Vassallo Paleologo
ICS ( Consorzio italiano di solidarietà)

ASGI sul caso Cap Anamur

Pubblicato da Redazione 13-07-2004 05:52

Pubblichiamo un comunicato dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione del 12 luglio 2004


La vicenda dei cittadini africani raccolti dalla nave tedesca Cap Anamur e poi sbarcati a Porto Empedocle dopo una lunga attesa a bordo della stessa nave in acque internazionali a seguito di un diniego allo sbarco poi revocato da parte del Governo italiano dal punto di vista giuridico è l'occasione per mettere in luce che:

1) il contrasto all'immigrazione clandestina ha come limite il diritto d'asilo previsto dall'art. 10, comma 3 Cost., perché il diniego all'accesso al mare territoriale italiano per poter richiedere asilo finisce col violare il diritto soggettivo a ottenere l'asilo nel territorio della Repubblica di cui è titolare ogni straniero a cui non sia effettivamente garantito nel proprio Paese anche una sola delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. In tal senso il D. M. Interno 14 luglio 2003 in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina via mare prevede procedure per il respingimento al di fuori delle acque territoriali italiane di navi che trasportino persone che sono intenzionate a chiedere asilo rischiano di eludere il diritto d'asilo. Infatti l'art. 7 del citato decreto interministeriale sembra prevedere che la Marina, qualora rintracci un natante che trasporta migranti che tentano di entrare irregolarmente in Italia dopo aver effettuato l'identificazione "di bandiera" dello stesso qualora l'imbarcazione sia in buone condizioni, possa rinviare il natante al porto di partenza.
Quest'ultima misura è un atto di oggettivo respingimento alla frontiera marittima, si configura come una misura collettiva di espulsione di stranieri come tale vietata dall'art. 4 del Prot. n. 4 alla Conv. Eur. Dir. Uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982, e in ogni caso sembra essere assunta senza che si preveda di procedere a una identificazione dei migranti e senza che sia possibile disporre quindi di una cognizione, anche sommaria, delle singole posizioni individuali dei migranti e dei motivi del loro tentato ingresso in Italia.
È evidente che l'attuazione di siffatte misure di respingimento impedirebbero a priori l'accesso alla procedura di asilo da parte di potenziali richiedenti asilo presenti sui natanti proprio quando invece i dati recenti della cronaca confermano la presenza assai frequente tra gli stranieri coinvolti in tali sbarchi, di rifugiati o di altri stranieri in fuga da situazioni di guerra o violenza generalizzata.
Pertanto l'impedimento materiale all'accesso al territorio nazionale dei potenziali richiedenti asilo che giungono via mare e il loro respingimento in forma anonima e collettiva senza che sia previsto l'obbligo di curarsi in alcun modo delle possibili conseguenze di tale atto appare illegittimo perché viola il principio di non respingimento dei richiedenti asilo entrati illegalmente nel territorio dello Stato (principio di non refoulement), previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 772, vìola l'analogo principio di non respingimento previsto dall'art. 19, comma 1 T.U. e viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

2) Quanta alla determinazione dello Stato competente all'esame delle domande di asilo nell'incertezza circa la circostanza che gli stranieri abbiano compiuto un effettivo transito attraverso le acque territoriali di un altro Paese membro dell'Unione europea si deve anzitutto ricordare che il Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo prevede all'art. 5, comma 2 una norma generale in base alla quale "la determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro": si deve perciò anzitutto consentire la materiale presentazione della domanda di asilo in uno Stato membro (in ipotesi l'Italia) e poi determinare se quello Stato è davvero competente ad esaminare la domanda. Lo stesso regolamento comunitario all'art. 10, comma 1 prevede che "quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.". Tuttavia è evidente che i 12 mesi servono al Paese di prima accoglienza (oggi l'Italia) per compiere tutte le verifiche necessarie ad accertare che quegli elementi di prova sussistono e per chiedere il rinvio ad altro Paese, ma nel frattempo si deve procedere all'accoglienza dei richiedenti asilo ed accogliere la sua domanda di asilo, perché come prevede l'art. 13 dello stesso regolamento comunitario "quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata".

3) Nessuna incriminazione può essere elevata a carico del comandante di una nave che raccolga persone in difficoltà nel mare internazionale e le trasporti nel mare e nel territorio italiano: l'art. 12, comma 2 del testo unico delle norme sull'immigrazione (T.U. n. 286/1998, non modificato dalla legge n. 189/2002, c.d. Bossi-Fini) rende non punibile di un'eventuale condotta che faccia alludere al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina chiunque svolga attività di soccorso e di assistenza umanitaria a favore di stranieri presenti in Italia i quali si trovino in stato di bisogno. Lo stesso testo (art. 10, comma 3) in attuazione delle norme vigenti nello spazio Schengen prevede norme sanzionate penalmente che impongono al vettore - come ha fatto il comandante della nave - di comunicare alle autorità italiane la presenza a bordo di stranieri privi di documenti di ingresso e comunque non si applica in caso di richiesta di asilo.