Contro la precarizzazione del lavoro, una risolutiva proposta di legge - Convegno e atti

Pubblicato da Redazione 17-05-2007 15:40
 

La presentazione e la discussione di una proposta legislativa moderna che si pone l'obiettivo di sintetizzare in un articolato il più possibile compatto e essenziale le riforme o risposte normative che appaiono necessarie per contrastare e, sperabilmente, rovesciare la precarizzazione ... che ha colpito l'insieme del mondo del lavoro, non soltanto questo o quel segmento.

In allegato il progetto di legge

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CONTRO LA PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO
UNA RISOLUTIVA PROPOSTA DI LEGGE

Convegno organizzato da
Associazione Giuristi Democratici
CGIL Camera del lavoro di Padova

PADOVA
15 giugno 2007 ore 15.00/19.30
Aula De Ponti - Facoltà di Giurisprudenza
Università di Padova

Introduce e modera
avv. Luigi Ficarra - Giuristi Democratici

Relatore
prof. avv. Giovanni Alleva

Interventi
prof. avv. Carlo Cester
prof. Ferruccio Gambino
avv. Roberto Lamacchia
avv. Marco Ferrero
Rappresentati FIOM CGIL nazionale e regionale
prof. Giuseppe Mosconi
Ugo Angiollo - segretario generale FP CGIL Veneto
Salvatore Livorno - segretario confederale CGIL Padova
dr. Gaetano Campo - Giudice del lavoro Padova
Emilio Viafora - segretario generale CGIL Veneto
on. Gianni Pagliarini - Presidente Commissione lavoro Camera dei Deputati
Nicola Nicolosi - responsabile segretariato d'Europa CGIL nazionale

Introduzione di Luigi Ficarra

Pubblicato da Redazione 11-09-2007 17:34


Della precarietà del lavoro e della sua crescente precarizzazione, oggetto di questo convegno, parlano in questi giorni i sindacati dei lavoratori, esponenti del Governo, la Confindustria, i Partiti Politici. Nel Programma dell’Unione si parla di superare la legge 267/03, il d.lgs. che ha dato attuazione ai principi direttivi della legge delega n. 30 del 14/02/03, con cui si sono dettate norme organiche su tutte le forme di lavoro precario, estendendo al massimo la precarizzazione, già introdotta dalla legge 196/01 - c. d. legge Treu - e dal d.lgs. 368/01.
Mentre Prodi, nel discorso tenuto a Firenze il 26 maggio scorso(2007), afferma, almeno nelle intenzioni, che la precarietà “ distrugge un’intera generazione, rovina la società ”; che “ la precarietà ed i bassi salari impediscono ai giovani di programmare la loro vita ”; che “ la fase dell’apprendistato, – se c’è – deve essere breve e deve portare ad un contratto stabile e duraturo”; la Confindustria, tramite il suo Presidente Montezemolo, all’assemblea annuale tenutasi il 25 maggio scorso, ha elevato un peana alla legge vigente n. 276/03, c.d. Legge 30 (dal numero della legge delega), ed in particolare ai contratti a termine, (ripetibili all’infinito col sistema truffaldino legalizzato dall’art. 5, L. 368/01 = riassunzione il 21° giorno dopo la fine del precedente contratto), e alla somministrazione di lavoro (lavoro interinale). La quale costa sì di più al datore, anzi, più correttamente “percettore di lavoro”, rispetto al lavoro a progetto (vs. sul punto l’art. 23, d.lgs. 276/03), ma egli segue questa strada in quanto ottiene in tal modo un controllo totale del lavoratore, che viene sottoposto ad una doppia alienazione: al somministratore ed all’utilizzatore, ed all’azzeramento di ogni sua pur minima libertà: un nuovo schiavo, non un lavoratore, ma un interinale, un numero. (Nota è la prassi generalizzata degli imprenditori che si scelgono essi stessi la forza lavoro e poi la mandano all’Agenzia Interinale, tramite la quale poi, formalmente, la utilizzano).

Montezemolo, per gli industriali, e cioè per il padronato, ha ripetuto l’11 giugno scorso all’Assolombarda che “ il d.lgs. 276/03, (chiamato anche legge Biagi o Maroni, dal nome di quelli che più hanno concorso alla sua stesura tecnica), non si tocca : è un elemento fondamentale di competitività”; ed ha espresso tale giudizio con riferimento all’aumento della produttività. Nulla di più falso: come certamente dirà il prof. Alleva, - parlando in particolare della gravissima norma che, abrogata la civile ed avanzata legge n. 1369/60, consente oggi l’appalto di mano d’opera (art. 29, d.lgs. 276/03), ed anche di quella (art. 32, d.lgs. 276/03) che consente la truffaldina individuazione e qualificazione, da parte del cedente e del cessionario, di un ramo d’azienda come articolazione autonoma della stessa, ai fini della sua cessione ex art. 2112 c.c., (così come modificato dal medesimo art. 32 cit. della c.d. legge “Biagi”), e ciò, si badi, al momento del trasferimento, senza vietare, anzi prevedendo che il cedente stipuli poi col cessionario un contratto d’appalto per la cui esecuzione viene utilizzato proprio il ramo d’azienda ceduto -, la logica della legge “Biagi - Maroni” è diretta a garantire il massimo sfruttamento della forza lavoro e ad ottenere proprio per tale via un aumento della produttività, disincentivando quindi gli investimenti di tipo tecnologico, gli unici che nel breve e nel lungo periodo aumentano la competitività delle aziende che ne sono investite. (Germania docet).
- A fronte della palese disparità di trattamento esistente, in termini di tutela e quindi di libertà, fra lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi (detti a progetto dopo il d.lgs. 276/03 e, quindi, strutturalmente a termine), ed anche con le altre forme di lavoro precario (somministrazione e contratti a termine in primis), ci sono oggi due modi di affrontare il problema in termini tecnico-giuridici e quindi politici.

A) Quello proposto dal Ministro Damiano : non superare la legge 276/03 (legge Biagi o legge “30” che dir si voglia), ma cancellare le forme di lavoro più precarizzanti : il lavoro a chiamata (intermittente, di cui agli artt. 33 e segg. legge 276/03); ed il lavoro ripartito (di cui agli artt. 41 e segg. legge 276/03); forme, peraltro, che poche aziende utilizzano. Ed anche riavvicinare le aliquote contributive: Damiano intende portare i contributi dei parasubordinati dall’attuale 23,5% al 25-26% ed abbassare di due punti quelli sul lavoro subordinato (oggi al 33%), così da avvicinare i costi. In tal modo, però, si istituzionalizza un mercato di lavoratori co.co.pro., strutturalmente a termine, detti giustamente “usa e getta”, cittadini dimidiati, precari, quasi dei novelli servi, non liberi (in violazione a nostro avviso dell’art. 3 cost.), resi sì più costosi, alla pari dei lavoratori interinali, ma del tutto sottomessi alla mercé dei datori di lavoro, ed in ogni caso senza, in particolare, la tutela dell’art.18 St. Non solo, così operando sarebbe anche inutile, come pure proposto dal governo, mettere un tetto ai contratti a termine, perché le imprese ben potrebbero attingere allo sconfinato mercato dei co.co.pro., cioè al lavoro c.d. parasubordinato, strutturalmente a termine: la più triste invenzione giuridica italiana, unico caso in Europa.
B) C’è un secondo modo di affrontare il problema: superare la c.d. legge Biagi, cioè il d.lgs.276/03 di attuazione delle legge delega n.30/03. E’ il fine dichiarato della proposta di legge Alleva, presentata l’8.2.07, a firma di oltre cento parlamentari dello schieramento di sinistra.
- La proposta di legge che, come detto, porta il nome del prof. Piergiorgio Alleva, è una presa d’atto rivoluzionaria dell’odierna situazione del mercato del lavoro.
Definisce il lavoro subordinato, non secondo il concetto classico di eterodirezione del lavoro : predeterminazione datoriale - padronale di tempi di lavoro, orari d’entrata e di uscita, direzione gerarchica, potere disciplinare (che andava bene nella vecchia fabbrica fordista della catena di montaggio), ma secondo il concetto di dipendenza socio-economica del lavoratore dal datore di lavoro; dipendenza determinata da una doppia alienità : dei mezzi di produzione e del risultato della prestazione, appartenenti entrambi al datore-percettore di lavoro. Il quale stabilisce esso stesso i risultati secondo un suo proprio piano organizzativo – (vs. sul punto l’importante anticipazione contenuta nella famosa sentenza n. 30/1996 della Corte Costituzionale).
Dipendenza che si coglie nella stessa definizione data dall’art. 61, d.lgs.276/03, del lavoro a progetto : “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa […] devono essere riconducibili a […] progetti o programmi determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, (e) nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente”, (cioè con la sua struttura aziendale).
Il lavoratore, dice giustamente Allevi, in cambio della retribuzione viene subordinato ad un progetto e ad un’organizzazione d’impresa altrui, alla quale è destinata l’utilità della sua prestazione.
Vive, quindi, una condizione di dipendenza socio-economica.
Si osserva ancora da parte del prof. Alleva, che porre la differenza ontologica fra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa nella diversità della eterodirezione è, non solo per quanto sopra detto, concettualmente e logicamente errato; ma si ha pure che detta differenza diventa, il più delle volte, impalpabile nella odierna c.d. economia della conoscenza, con il progressivo sviluppo delle prestazioni intellettuali, cioè di conoscenza, caratterizzate da massima discrezionalità tecnica nella loro esecuzione.
La eterodirezione, che caratterizzava la vecchia fabbrica fordista, in sostanza non costituisce più - egli dice - una modalità efficiente di utilizzazione delle risorse umane, caratterizzate sempre più da alti gradi di istruzione e flessibilità decisionale. Gli stessi giovani oggi chiedono giustamente le garanzie tipiche del lavoro dipendente ed insieme la possibilità di autogestirsi i tempi ed i modi di lavoro. E ne guadagno in efficienza le stesse aziende.
La proposta avanzata riunifica il mondo del lavoro e libera dalla condizione di precarietà servile milioni di persone, se è vero che in Italia su 22 milioni di lavoratori, 9 circa sono precari.
- La proposta di legge Alleva mira a modificare poi sostanzialmente il contratto di lavoro a termine, superando le flessibilità gravissime introdotte dal d.lgs. 368/01: essa infatti pone il limite massimo di durata di detto contratto, proroghe comprese, in tre anni, ed estende i limiti ed i divieti anche nella Pubblica Amministrazione; ed in tal modo annulla la truffaldina prassi oggi consentita dall’art. 5, d.lgs. 368/01, della ripetibilità all’infinito (precari a vita) del contratto a termine, purché lo si rinnovi … dopo il 21° giorno della sua scadenza: una vera e propria truffa legalizzata. - La proposta Alleva mira pure a modificare la figura della somministrazione del lavoro (c.d. lavoro interinale), vietando quanto il d.lgs. 276/01 oggi consenta: la somministrazione a tempo indeterminato; e rapportandola alla disciplina del contratto a termine. – Mira inoltre a superare-annullare la nefasta figura del contratto di opere e servizi, di cui all’art. 29 del d.lgs. 276/03, il quale, consentendo l’appalto di mano d’opera, (che era vietato dall’art.1 della legge 1369/60), ha, non solo gravemente danneggiato i lavoratori sul piano economico e della loro libertà, ma, come già prima accennato, ha costituito un’alternativa negativa per lo sviluppo tecnologico delle aziende; e, abolendo le regole della solidarietà fra committente e appaltatore, (prima imposto dall’art. 3, l. 1369/60), ha creato una vera e propria situazione criminogena (appalti interni al ribasso, con compressione dei salari e non rispetto delle normative in materia di sicurezza ed aumento esponenziale degli assassini sul lavoro). Affronta il problema del trasferimento d’azienda di cui all’art.2112, 5° co. , cc. , con la proposta di abolizione della gravissima modifica introdotta dall’art.32, d.lgs.276/03, che, come prima detto, consente oggi che siano le parti ad “identificare”, al momento del trasferimento, come articolazione autonoma, la parte ceduta. Programma una nuova disciplina del contratto di associazione in partecipazione, di cui all’art.2549 c.c., vietando che l’apporto sia costituito da prestazioni di lavoro, ed impedendo quindi il suo conseguente “legale” massimo sfruttamento. Affronta in modo radicale la repressione del lavoro nero (la cui precarietà è massima), consentendo ai sindacati di far ricorso all’art.28, l.300/70 e disciplinando in modo intelligente la conseguente sua « emersione ».
- Il fulcro della riforma, che, come detto riunifica il mondo del lavoro, superando l’artificiale distinzione introdotta in Italia fra lavoro subordinato e parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa), passa attraverso la riscrittura dell’art. 2094 c.c..
Testo vigente
art. 2094 “Prestatore di lavoro subordinato”
“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Proposta Alleva
art. 2094 “Contratto di lavoro”
1. “Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salvo le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all’impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro”.
2. “Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore”.
3. “L’eventuale esclusione, per accordo tra le parti, dell’esercizio da parte del datore di lavoro dei poteri di cui agli artt. 2103 (mansioni), 2104 (diligenza e osservanza delle disposizioni), 2106 e art.7 l.300/70 (sanzioni disciplinari), 2100 (obbligatorietà del cottimo e osservanza di determinati ritmi), 2101 (comunicazione tariffe di cottimo), 2102 (partecipazione agli utili), 2108 (lavoro straordinario e notturno), non comporta l’esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro, previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli applicati agli altri lavoratori dipendenti dalla medesima impresa”.
4. “L’accordo di cui al comma 3°, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro, né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo”.
- In questa proposta la dipendenza formale, l’eterodirezione, può esser escluso (comma 3), divenendo quindi essa, come dice Alleva, una semplice eventuale modalità del rapporto di lavoro dipendente, non la sua essenza. Questa è ora individuata, indicata nella dipendenza socio-economica, nella doppia alienità: dei mezzi di produzione e del risultato utile, entrambi appartenenti al datore di lavoro. - Solo nei casi in cui il lavoratore può controllare i mezzi di produzione: • organizzazione aziendale e • risultato del lavoro, può parlarsi di lavoro autonomo, non dipendente.
Con la proposta Alleva, si ha un unico contratto per lavoro dipendente, con le stesse garanzie per tutti, diviso al suo interno in dipendenti anche “formali” e dipendenti sostanziali (para-autonomi).
Il co.co.co. – oggi, dopo la 276/03, co.co.pro. -, fu inventato una trentina di anni fa (1973 circa), perché i signori datori-precettori di lavoro non pagassero ferie, malattia, tredicesima, perché versassero meno contributi e, soprattutto, potessero licenziare ad libitum.
Non è più l’appartenere ad una catena di montaggio – (oggi sembra meno presente nell’organizzazione del lavoro) – che può e deve dare una piena tutela dei diritti del lavoratore (retribuzione, licenziamento solo per giusta causa e- giustificato motivo e tutela “reale”, diritto di assemblea, etc.), ma l’essere dipendente da un’organizzazione del lavoro decisa da altri ed insieme l’impossibilità, da parte sua, di controllare il risultato del proprio lavoro e dell’attività economica complessiva dell’azienda.
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Considerazioni politiche generali.
Con Jellinek e la sua opera “Dottrine generali dello Stato”(1900) è entrata nell’uso delle teorie sullo Stato la distinzione fra dottrina sociologica e dottrina giuridica dello Stato. La distinzione fu riconosciuta rilevante e seguita da Max Weber. Kelsen, invece, criticando Jellinek, risolse lo Stato solo nell’ordinamento giuridico: lo Stato, per lui, scompare come entità diversa dal diritto, il quale ne regola l’attività consistente nella produzione ed esecuzione di norme giuridiche.
Come è noto le teorie meramente giuridico-formali dello Stato (Kelsen) sono state in maggioranza abbandonate dagli stessi giuristi, ed hanno ripreso vigore gli studi di sociologia politica ed economica che hanno per oggetto lo Stato come forma di organizzazione sociale, di cui il diritto è solo uno degli elementi costitutivi. (Così Bobbio).
Svolgo queste considerazioni per dire che non possiamo parlare di diritto del lavoro solo in termini giuridico formali, ma necessariamente facendo riferimento alla struttura economico sociale odierna, di capitalismo avanzato, nell’epoca della globalizzazione capitalistica mondiale dispiegata.
• L’aumento enorme della flessibilità e precarizzazione del lavoro e del suo sfruttamento è strutturalmente connesso alla concorrenza sfrenata del capitalismo asiatico in grande travolgente ascesa (Cina ed India, in particolare, e tutto il sud est asiatico, dove il costo della forza lavoro è enormemente più basso), ma anche direttamente al dominio esteso del capitale finanziario.
I fondi di pensione europei ed anglosassoni, che sono tra i principali investitori istituzionali - muovono centinaia di miliardi di euro e di dollari – oggi chiedono alle imprese, di cui detengono quote rilevanti del capitale azionario, che il “loro” capitale finanziario sia remunerato con tassi del 10-15% annuo. Ciò quando il PIL cresce nel migliore dei casi del 3% annuo.
Le imprese, che non possono dire di no, per dare agli investitori istituzionali il 10-15% annuo, devono raggiungere un saggio di profitto di almeno il 20-25% annuo, sì da poter avere una loro accumulazione.
Come! Comprimendo al massimo i costi di produzione ed in primis il costo della forza lavoro col ricorso ai lavori precari (appalti e subappalti di mano d’opera, esternalizzazioni - cessione di rami d’azienda -, lavoro interinale, cioè somministrazione di lavoro, co.co.pro., contratti a termine, con ripetitibilità senza limite), in cui i lavoratori, non solo “costano” spesso e volentieri di meno, ma possono soprattutto essere dominati e sfruttati sino all’osso con l’aumento dei ritmi (intensificazione del lavoro), abolizione delle pause (densificazione del lavoro), etc.
E, quindi, aumento del plusvalore e del saggio di profitto.
L’aumento della precarietà, la sua teorizzazione e diffusione costituiscono un attacco generalizzato al diritto del lavoro.
In cento anni eravamo passati dalle 60 alle 38-40 ore settimanali.
Ora si passa dalle 40 h. alle 60 h., come agli inizi del ‘900 (vedi circolare della Commissione Europea, già tradotta in legge in Austria ed entrata pure nel nostro ordinamento interno).
Dal sabato festivo si passa al sabato lavorativo.
Le retribuzioni, in violazione dell’ art. 36 cost., vanno largamente sotto il minimo vitale.
Il licenziamento torna ad essere ad libitum.
Si programma il superamento del CCNL, e si privilegia, con un ritorno all’indietro, all’’800, la contrattazione individuale ed aziendale, legando gli aumenti salariali solo all’aumento della produttività ed a quello degli straordinari, i quali sono da detassare ed esonerare pure dai contributi, come ha fatto Sarkosy in Francia. In tal modo si programma il sostanziale ritorno alla situazione delle gabbie salariali, la cui abolizione costituì una grande vittoria del mondo del lavoro.
Il diritto del lavoro, affermato nella seconda metà del ‘900, è definito arcaismo, non conquista della modernità. E’ - dicono con linguaggio aulico - un ostacolo alla competitività, intendendo con questa parola solo aumento senza limiti dello sfruttamento della forza lavoro.
E’ quindi chiaro che i problemi da affrontare non sono solo di carattere giuridico, ma prevalentemente di natura politica.


Relazione del Prof. Piergiovanni Alleva

Pubblicato da Redazione 11-09-2007 17:36

NUOVE NORME PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E LA DIGNITA’ DEL LAVORO

- il testo è quello già presentato il 26 ottobre 2006 a Roma presso il Centro Dirriti del Lavoro - Sinistra Europea "Pietro Alò" in occasione della presentazione della proposta di legge

Sommario:
1) Finalità e struttura del progetto di legge.
2) Precarizzazione e rapporti atipici.
3) Precarizzazione e apposizione del termine. 4) Precarizzazione e separazione del lavoro dall’impresa.
5) Precarizzazione e lavoro nero.
6) Diritti del lavoratore e risarcimento del danno.

Par.1): Finalità e struttura del Progetto di Legge
Questo progetto di legge si propone di sintetizzare in un articolato il più possibile compatto ed essenziale, le riforme o risposte normative che appaiono necessarie per contrastare e, sperabilmente, rovesciare quel progetto di multiforme precarizzazione dei rapporti di lavoro e di forte degrado degli standars di tutela che ha caratterizzato l’ultimo decennio.
La precarizzazione è stata “multiforme” perché ha colpito l’insieme del mondo del lavoro, non soltanto questo o quel segmento, e perché a tal fine ha utilizzato diverse vie e strumenti.
Così l’uso (e l’abuso) dei rapporti di lavoro parasubordinato e “atipico” al posto del rapporto di lavoro subordinato è stato diretto principalmente contro i giovani, ai quali è stato precluso l’ottenimento di una appagante, o almeno sufficiente, condizione di vita e di lavoro.
Contro i lavoratori del settore terziario è stata, d’altro canto, per lo più diretta la possibilità, quasi incontrollata, di apporre un termine di durata al rapporto di lavoro. Per altro verso, gli ancor recenti interventi legislativi di manomissione di un tradizionale quadro di garanzie, portati dal Dlgs n. 276/2003 (anche se non solo da esso), hanno rimesso in discussione ed esposto a gravissimi pericoli di precarizzazione anche la condizione del “nucleo forte” dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato nei settori industriali e manifatturieri.
Si tratta, infatti, di interventi che perseguono obiettivamente lo scopo di separare il lavoro dall’impresa che lo utilizza, così deresponsabilizzando l’imprenditore verso lavoratori che producono per lui, ma non sono più “suoi”: il che è avvenuto attraverso la legittimazione (almeno tendenziale) di appalti di mano d’opera, di esternalizzazioni di comodo e fittizie di parti dell’apparato produttivo, di forme di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
Resta poi, diffusissima, e talvolta condotta agli estremi di un nuovo schiavismo, la forma peggiore di precarietà, quella costituita dal lavoro nero e clandestino, che si è dimostrato resistente ed insensibile sia ai tentativi di repressione amministrativa e penale, sia a quelli di bonifica tramite legislazione premiale “di emersione”.
Ma restano anche, per converso, nella stessa disciplina del lavoro regolare, antiche e non risolte ingiustizie, illogicità e lacune che anch’esse si traducono, in definitiva, in situazioni di precarietà e sottotutela: si pensi alla palese insufficienza della tutela riservata ai dipendenti delle piccole imprese contro i licenziamenti ingiustificati, oppure alla elusione delle norme protettive condizionate alla sussistenza di un certo livello occupazionale, che viene normalmente realizzata con la suddivisione ed articolazione della attività d’impresa, riferita formalmente a distinti soggetti giuridici, collegati, però, nell’assetto proprietario.
La precarizzazione non è, infine, fenomeno che riguardi solo il lavoro privato, essendo anzi, diffusissima, seppur per diverse ragioni, anche nel settore pubblico, dove può addirittura contare sull’esenzione delle principali norme restrittive o sanzionatorie ancora vigenti nel settore privato.
Si pensi, ad esempio, all’inapplicabilità agli enti pubblici datori di lavoro della regola, in caso di irregolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di sua trasformazione a tempo indeterminato (art. 36 Dlgs n. 165/2001) oppure alla permanenza, per le pubbliche amministrazioni, della legittimazione a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché non riconducibili ad un progetto specifico (art.1 e 61 Dlgs n. 276/2003)
Sono, dunque, queste le coordinate essenziali per la individuazione di una problematica che troppe volte è stata strumentalmente presentata come sfuggente e di difficilissimo governo: al contrario, è perfettamente possibile disciplinarla adeguatamente, purché si abbia presente il disegno complessivo del mosaico e di quali tessere esso è composto. Ad ognuna di queste tessere (lavoro a termine, appalti, lavoro parasubordinato e suo superamento, lavoro “nero” ecc.) il progetto dedica normalmente un solo e specifico articolo, proprio per sottolineare il ruolo essenziale, ma anche la valenza sinergica, di ogni istituto sottoposto a revisione normativa.
Infine, quasi a simboleggiare e riassumere la sua ispirazione complessiva, il progetto propone una riscrittura, ampliata ed aggiornata con le moderne tendenze dottrinali e giurisprudenziali in tema di danno risarcibile, della norma-polmone dell’art. 2087 c.c. sulla previsione generale di tutela della dignità e dell’integrità fisica e morale del lavoratore.

Par.2): Precarizzazione e rapporti atipici
L’illustrazione dell’articolato può, ora, iniziare dall’argomento forse più importante, e certamente più controverso (a cui sono dedicati gli artt. 1, 2 e 3 del progetto) riguardante il superamento della distinzione tipologica, e dunque di disciplina giuridica degli effetti, tra rapporto di lavoro subordinato e cosiddetto “rapporto di lavoro parasubordinato” o, per meglio dire, collaborazioni coordinate e continuative.
La tematica è, non solo nel suo profilo teorico ma anche nella sua recente evoluzione storica, alquanto complessa, ma sarà qui sufficiente rammentarne i punti salienti. Le collaborazioni coordinate e continuative costituivano, ancora nella legge n. 533/1973, una qualificazione generica per rapporti tipici (es. di agenzia) anch’essi demandati alla giurisdizione del giudice del lavoro, ma poi, per effetto di una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale criticabile e sotto una potente spinta alla elusione delle norme protettive in materia di lavoro, sono passate ad identificare, in contrapposto al rapporto di lavoro subordinato, un particolare rapporto di lavoro autonomo; un rapporto caratterizzato, in specifico, dalla continuità, dalla personalità e dalla sistematica funzionalizzazione alla organizzazione produttiva del committente, che è dunque difficilmente distinguibile, in concreto, dal rapporto di lavoro subordinato. Eppure, in quanto lavoro autonomo, esso è privo di tutte le tutele sia economiche che normative, legali e contrattuali collettive che lunghi anni e decenni di lotte e conquiste sociali hanno introdotto e stratificato per il lavoro “subordinato”, ed in particolare delle due fondamentali garanzie attinenti alla adeguatezza della retribuzione ed alla protezione contro licenziamenti ingiustificati.
E’ stata questa la principale via di fuga dal diritto del lavoro: una via davvero tutta italiana alla precarizzazione, che ha lasciato, apparentemente intatto il “corpus” normativo di tutela del lavoro dipendente, ma lo ha totalmente aggirato, “inventando” un rapporto similare ed equivalente ai fini produttivi, ma nel quale il lavoratore risulta privo di tutele e soggetto allo strapotere della controparte.
Né l’abuso è agevolmente reprimibile in via giudiziaria, tramite azioni di accertamento di simulazione, dal momento che la differenza ontologica tra rapporto di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, consisterebbe essenzialmente nella diversa intensità della eterodirezione, ossia delle direttive e dei controlli del datore di lavoro: una differenza, cioè, che diviene impalpabile e sfuma in amplissimi zone “grigie”, con la progressiva prevalenza delle prestazioni intellettuali, con il maggior tasso di scolarità e professionalità, e dunque di discrezionalità tecnica richiesta dalla maggior parte delle adibizioni lavorative.
E’ bastato, così, spessissimo un semplice “cambio di etichetta” al rapporto di lavoro per privare il lavoratore delle tutele legali e contrattuali, ed è qui importante tener fermo che questa è stata una precarizzazione “per via di tipologia contrattuale” ossia con ricorso ad un rapporto contrattuale teoricamente diverso da quello di lavoro subordinato.
Questa “via alla precarizzazione”, dunque, non va confusa con quella di cui si dirà più sotto (art. 4) della apposizione al rapporto di lavoro di un termine, dovendo esser chiaro che una collaborazione continuata e continuativa è precaria anche se a tempo indeterminato, in quanto sempre risolubile in ogni momento dal datore di lavoro, non applicandosi ad essa le leggi che difendono i lavoratori subordinati contro i licenziamenti arbitrari.
Va però aggiunto, per fornire al lettore tutti gli elementi di comprensione delle innovazioni normative qui proposte, che la vicenda ora ricordata ha indotto una riflessione critica sulla stessa nozione giuridica di subordinazione accolta dalla nostra giurisprudenza, ed una riflessione -va aggiunta – la cui razionale conclusione è la proposta di un superamento della separazione tipologica dei rapporti ed il riconoscimento di un “rapporto unico”, sia pure con una possibile interna articolazione di modalità di esecuzione.
Il fatto è che la nostra giurisprudenza prevalente fa ancora coincidere la subordinazione in senso giuridico con la eterodirezione in senso forte, ossia con la sottoposizione del lavoratore a “capillari direttive ed assidui controlli” del datore di lavoro e dei suoi funzionari, mentre non valorizza sufficientemente la dipendenza socio-economica, ossia quella “doppia alienità”, dei mezzi di produzione e del risultato utile della prestazione, entrambi appartenenti al datore di lavoro, che contraddistingue la condizione del lavoratore, il quale, in cambio della retribuzione necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia, aderisce ad un progetto e ad una organizzazione d’impresa altrui, e cioè di un datore di lavoro cui è esclusivamente destinato l’utilità della prestazione.
E’ chiaro, allora, che se le direttive appaiono, nei singoli casi concreti, un po’ meno vincolanti e cogenti e i controlli un po’ meno asfissianti, si può disinvoltamente affermare, applicando quell’erroneo criterio giurisprudenziale, di essere fuori, in quel caso, dal lavoro subordinato, e – quel che conta – dalla applicazione della legislazione protettiva del lavoro, economica e normativa, ed è ciò che in questi anni è accaduto in danno di centinaia di migliaia di “collaboratori”. Ma se il criterio fosse stato l’altro, quello della doppia alienità e della dipendenza socio-economica, i collaboratori sarebbero stati, a pieno diritto, destinatari di quella legislazione protettiva, perché anche essi, sicuramente, vivevano e vivono questa condizione di dipendenza.
E’ indiscutibile che i lavoratori abbiano sempre rivendicato maggiori retribuzioni, orari più brevi, ferie, stabilità del posto, qualificazioni professionale perché dal loro lavoro in quell’impresa dipende la sussistenza loro e delle loro famiglie, e non certo per l’afflizione di dover sopportare un capo-ufficio o un capo-officina autoritario ed invadente; ma è, allora, davvero sorprendente che la giurisprudenza e la legislazione continuino, per così dire, ad appendere lo scrigno prezioso delle leggi e normative di tutela “al gancio sbagliato”, a quello cioè dell’eterodirezione, anziché a quello della dipendenza socio-economica.
Si tratta di uno storico equivoco o scambio tra epifenomeno e sostanza, che poteva esser comprensibile all’alba della industrializzazione, quando, per lo più, eterodirezione in senso forte e dipendenza socio-economica erano congiunte, come nella figura emblematica dell’operaio addetto alla catena di montaggio, ma che non può più esserlo oggi, quando l’eterodirezione non costituisce ormai neanche una modalità efficiente di utilizzazione delle risorse umane, caratterizzate da alti gradi di istruzione, da capacità e flessibilità decisionale ecc.
La insopportabilità della diametrale disparità di trattamento tra lavoratori subordinati (in senso tecnico tradizionale) e collaboratori, e la sua caratteristica furbesca ed anche truffaldina sono, in progresso di tempo, apparse chiare ed evidenti a tutti gli osservatori (con l’eccezione, ovviamente, di quanti ne traggono lucro), e sono emerse due tendenze: la prima è quella di “colmare” progressivamente le differenze di tutela tra lavoro subordinato e parasubordinato, ravvicinando le aliquote contributive, introducendo una qualche garanzia retributiva ed una qualche forma di maggior controllo ecc., ma senza incidere sulla sussistenza dei due diversi tipi contrattuali. La seconda è quella, tradottasi nell’ art. 61 e ss. del Dlgs n. 276 /2003, di vietare, le collaborazioni coordinate e continuative a tempo indeterminato, ossia per esigenze ordinarie del committente (salve eccezioni comunque cospicue: collaboratori pensionati, oppure iscritti ad albi professionali, collaborazioni con pubbliche amministrazioni ecc.), ed ammettere solo quelle destinate alla realizzazione di un “progetto” e per questo strutturalmente a tempo determinato.
La prima soluzione perpetua o proietta su un tempo assai lungo, solo rendendola meno stridente, una disparità di trattamento ormai senza senso e giustificazione: la seconda, alla quale non può essere negato un certo iniziale decisionismo, oltre ad essere teoricamente discutibile, è stata ben presto vanificata da interpretazione strumentali (e “gattopardesche”) che hanno consentito o tentato di individuare “progetti” sempre e comunque in quasi tutte le fattispecie concrete di collaborazione.
La proposta che qui viene avanzata è quella, invece, che riunifica il mondo del lavoro e supera la distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa (lavoro parasubordinato) tramite una modifica-riscrittura dell’art. 2094 c.c. (art. 2 della proposta) che pone al centro del rapporto di lavoro, ora unificato, la dipendenza socio-economica, ossia la condizione di “doppia alienità” di cui si è sopra detto. In tal modo la estensione a quelli che sono ora i collaboratori coordinati e continuativi (sia “a progetto” che a tempo indeterminato) dell’insieme delle loro normative contrattuali e legislative di protezione del lavoro diviene automatica.
Si tratta di una proposta solo all’apparenza “rivoluzionaria”, perché in realtà non fa che eliminare quel vecchio equivoco e rimettere le cose nella giusta e reale prospettiva.
L’eterodirezione, a sua volta, scende di rango, e diviene, come è già di fatto, una semplice modalità eventuale di esecuzione del rapporto di lavoro, e per questo nel terzo comma dell’art. 2 della proposta è previsto che le parti possano derogare alla applicazione di quelle norme del codice civile (art. 2103, primo e secondo periodo, art. 2104 comma 2°, art. 2106 ecc.) che disciplinano vari aspetti e poteri della eterodirezione.
Il lavoro dipendente ovvero il “lavoro per conto altrui”, potrà dunque indifferentemente essere eterodiretto (in via ordinaria) o autogestito (su accordo delle parti) ma il “corpus” delle norme protettive applicabili sarà unico. Solo in via transitoria, e per intuibili motivi di opportunità, è previsto, nell’art. 3, un forte sgravio contributivo per i rapporti di collaborazione che confluiranno automaticamente nella nuova tipologia unificata (art. 1).
E’ ovvio che le attuali collaborazioni “a progetto” essendo rapporti a termine (ove siano legittime nel caso concreto) confluiranno nel nuovo rapporto di lavoro unificato come rapporti a termine, ricorrendo i requisiti sostanziali che l’art. 5 della proposta prevede in generale per i contratti a termine. Lo stesso fenomeno di confluenza è previsto per le collaborazioni in corso con le pubbliche Amministrazioni, ancorché, in tal caso l’assunzione sia, però, condizionata al superamento di concorsi.
Completa, poi, l’opera di bonifica del mercato del lavoro dalla presenza ed utilizzo abusivo di rapporti incongrui la previsione dell’art. 4 che pone fine all’impiego, paradossale ma assai diffuso e concretamente molto insidioso, del contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall’art. 2549 c.c., la cui figura e causa tipica sono state stravolte, onde trasformarlo da contratto di finanziamento di attività imprenditoriali in contratto di sfruttamento della forza-lavoro.
Nel contratto di associazione in partecipazione, invero, l’associato è un finanziatore, mediante denaro o altro bene utile, dell’attività di impresa dello “associante” della cui gestione non si immischia, pur avendo, in cambio del suo finanziamento, il diritto di una parte degli eventuali utili. Aver, allora, concepito l’idea che questo schema contrattuale possa essere piegato fino a configurare il lavoratore come associato che conferisce all’imprenditore la sua opera lavorativa, altro non è che una aberrazione, ancorché supportata dalla giurisprudenza, finalizzata a sottrarre al lavoratore tutti i diritti della legislazione del lavoro e ad addossargli non pochi rischi.
Comprensibilmente, dunque, l’art. 4 del progetto vieta di considerare la prestazione lavorativa legittimo conferimento nel contratto di associazione in partecipazione, riconducendo la fattispecie concreta al contratto di lavoro.

Par.3): Precarizzazione e apposizione del termine di durata
La seconda via alla precarizzazione dei rapporti di lavoro è stata quella della cosiddetta “liberalizzazione dei rapporti a termine”, attuata con l’emanazione del Dlgs n. 368/2001, che ha sostituito la vecchia (e restrittiva) legge n. 230/1962 e provvedimenti successivi di parziale liberalizzazione.
Da un punto di vista metodologico va ripetuta l’ avvertenza di non identificare “tout court” precarizzazione dei rapporti e libertà di apposizione del termine perché, come visto, fuori dal campo del rapporto di lavoro subordinato, sono strutturalmente precari anche i rapporti a tempo indeterminato: per converso la problematica della apposizione del termine riguarda oggi i rapporti di lavoro subordinato e domani, sperabilmente, il rapporto di lavoro unificato alle dipendenze o per conto di altri.
Va subito avvertito che la proposta - contenuta nell’art. 5 del progetto - non si ripromette un ritorno al sistema della causali astratte di legittima apposizione del termine su cui era imperniata la vecchia legge n. 230/1962, sistema poi degenerato con la moltiplicazione ed inflazione delle causali stesse per effetto di leggi e contratti collettivi successivi; assume invece, quale principio, il controllo rigoroso del carattere effettivamente temporaneo dell’esigenza produttiva per la quale il contratto a termine viene stipulato e del nesso di causa ed effetto tra quella esigenza e l’apposizione del termine allo specifico contratto: ciò implica, anzitutto, un accentuato formalismo del contratto stipulato tra le parti (in ogni caso prima dell’inizio della prestazione lavorativa) nel cui testo quelle giustificazioni devono essere compiutamente espresse e, in secondo luogo, la attribuzione al datore di lavoro dell’onere della prova della loro ricorrenza in concreto a pena, per ambedue i profili, di sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Il rigore di questa regolamentazione si giustifica, e non da oggi, con l’abuso che del contratto di lavoro a termine si fa particolarmente nel settore terziario, dove svolge, purtroppo, una funzione di intimidazione dei lavoratori i quali, ignorando che l’apposizione del termine non è, in realtà, “libera”, sottostanno sovente a prevaricazioni ed illeciti nella speranza della concessione di un rinnovo o della sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Il controllo sulla legittima apposizione del termine non può, però, esser solo individuale, da parte dell’interessato (o eventualmente del giudice), ma deve essere anche collettivo, ed invero il comma 2° dell’art. 4 della proposta prevede in favore dei sindacati sia un diritto di informazione sia la possibilità, anzitutto, di stabilire in contratto collettivo la percentuale massima dei lavoratori assumibili, nella singola azienda, con rapporto a termine.
Ed a proposito dell’azione sindacale in questa materia, la proposta reintroduce la possibilità, di prevedere nei contratti collettivi specifiche ipotesi di apponibilità del termine, purché si tratti pur sempre di esigenze oggettive e di attività temporanee (e non di caratteristiche soggettive del lavoratori da assumere) e purché si tratti di contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati unitariamente dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Caratteristiche della fonte collettiva, queste ultime, che dovrebbero rassicurare molti osservatori comprensibilmente critici sulla funzione svolta, in passato, in questa materia dalla contrattazione separata, conclusa da sindacati sospetti di connivenza con le controparti e ad un livello, territoriale o aziendale, dove potevano facilmente operare suggestioni clientelari.
Stabilire, invece, che la funzione materialmente legislativa delegata dalla legge alla contrattazione collettiva (di cui il nostro ordinamento conosce e conoscerà molti esempi) è condizionata da un principio di rappresentatività massima, perché richiedente l’unanimità dei sindacati comparativamente più rappresentativi, costituisce una innovazione importante di riequilibrio nel sistema delle fonti formalmente e materialmente legislative. Se si accetta, come ormai l’ordinamento ha accettato, che norme di diritto obiettivo possono essere poste dall’autonomia della contrattazione collettiva, su delega “in bianco” del legislatore, occorre quanto meno giustificare questa evidente eccezione agli ordinari criteri costituzionali, con una rappresentatività altissima nell’ambito categoriale.
La previsione introdotta nella delicata materia dei contratti a termine, può dunque fungere da prototipo per tutte le altre ipotesi nelle quali da un lato l’ordinamento non può rinunziare ad adeguare la normativa alla dinamica dei rapporti tra le parti sociali, ma sussiste, dall’altro, il pericolo di accordi separati, ossia - dallo angolo visuale della giustificazione dell’efficacia generale della previsione che viene introdotta dalla norma - di abusi di rappresentanza.
E’ poi noto che la problematica principale dei contratti a termine non è, forse, neanche quella della legittimità iniziale della apposizione del termine, quanto quella della ripetizione delle assunzioni a termine, ossia dei contratti “a catena”. E’ questa la tipica condizione, esistenzialmente difficilissima, del precario permanente il quale ottiene bensì da un datore di lavoro (tipicamente in occasione di punte produttive stagionali) la stipula di più contratti a termine, ma senza certezza alcuna del prossimo contratto, e meno che mai di assunzione definitiva a tempo indeterminato. Il risultato può essere solo quello di una sudditanza psicologica verso l’impresa e di un profondo malessere esistenziale nell’impossibilità di formulare un progetto di vita. Va allora detto che la legislazione attuale, quella rappresentata del Dlgs n. 368/2001 ha obiettivamente voluto che proprio questa sia la condizione dei lavoratori a termine, perché da una parte ha consentito la ripetibilità all’infinito dei contratti a termine purché il datore di lavoro abbia l’avvertenza di far trascorrere venti giorni tra la fine del precedente e la stipula del successivo, e perché d’altra parte ha abolito quel “diritto di precedenza” nelle nuove assunzioni che, almeno nelle lavorazioni stagionali, garantiva al lavoratore a termine un minimo di prospettiva futura.
Si è però andati, in questa volontà di precarizzazione, oltre il segno perché la fissazione di un limite temporale massimo complessivo di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro, che il legislatore italiano ha omesso, è invece presupposta ed imposta nella disciplina europea, ragion per la quale sul punto è comunque necessario legiferare, dopo le recenti pronunzie della Corte Europea.
Riassumendo: il problema non è solo quello di limitare la possibilità di apposizione del termine alla ricorrenza di esigenze produttive davvero temporanee, e di perseguire gli abusi, ma è anche quello di porre un limite alla ripetibilità, per la stessa persona, di contratti a termine, ancorché singolarmente illegittimi, onde emanciparla dalla condizione di eterno precariato.
A questo problema fornisce una risposta il comma quarto dell’art. 5 della proposta che prevede, anzitutto, il diritto del lavoratore a termine ad essere preferito in caso di nuove assunzioni sia a termine che a tempo indeterminato, e di passare, comunque, a tempo indeterminato, ove sia stato occupato presso lo stesso datore di lavoro più di 18 mesi negli ultimi cinque anni.
Di particolare rilievo è la applicabilità della normativa del contratto a termine anche agli enti pubblici istituzionali, i quali dovranno, peraltro, indire procedure concorsuali anche per l’assunzione di lavoratori a termine, quale garanzia di idoneità professionale nel caso di trasformazioni, per ragioni sopravvenute o per vizi originari del contratto, in rapporti a tempo indeterminato.

Par. 4): Separazione del lavoro dall’impresa
La terza via o modalità di precarizzazione dei rapporti di lavoro è consistita nel permettere, ed anzi apertamente favorire, la separazione del lavoro dall’impresa abrogando il principio fondamentale, di vero ordine pubblico del lavoro, contenuto nella legge 1369/1960, in base al quale doveva in ogni caso essere legalmente considerato datore di lavoro chi effettivamente utilizzasse la prestazione del lavoratore e non già l’eventuale interposto formale.
E’ del tutto agevole comprendere perché la separazione del lavoro dall’impresa comporti per il lavoratore che ne sia vittima una reale e profonda precarizzazione del suo rapporto: perché se il datore di lavoro che lo ha assunto non è quello che effettivamente utilizza la sua prestazione e ne trae utilità, ogni dialettica individuale e collettiva con il datore di lavoro (formale) è solo apparente, giacché tutto il potere decisionale in ordine al rapporto e le valutazioni di convenienza appartengono ad un terzo soggetto. Ne resta parimenti svuotata la responsabilità datoriale per essere il datore di lavoro formale lui stesso un semplice strumento di cui l’effettivo “dominus” può, in ogni momento, decidere di non servirsi più abbandonandolo - con i lavoratori da lui formalmente dipendenti – al suo destino.
L’aver tracciato e resa ampiamente percorribile questa strada è stata, probabilmente, la più grave colpa del Dlgs n. 276/2003, ma non soltanto dal punto di vista dei lavoratori, ma anche da quello della crescita tecnologica e della capacità concorrenziale delle imprese, incentivate a perseguire, con ogni mezzo, risparmi sul costo del lavoro, conseguenti alla compressione di diritti, anziché maggior produttività attraverso investimenti e riqualificazione produttiva. L’alternativa alla decisione di investimento in un reparto produttivo può, ad esempio, essere, nel breve periodo, quella di cederlo, insieme ai rapporti dei lavoratori ad esso addetti, ad un appaltatore che pagando meno i lavoratori e peggiorandone il trattamento sotto ogni aspetto potrà rifornire il committente, a costi minori, degli stessi prodotti che prima questi produceva direttamente. Nulla impedisce, anzi, per chiudere il cerchio del deteriore espediente, che l’”appaltatore” in parola sia, in realtà, un mero prestanome, o una società appartenente allo stesso committente. Ma si tratta, appunto, di espedienti di corto respiro che non risolvono certo i problemi veri di competitività, creando, invece, gravi danni sociali.
Va dunque osservato, scendendo ora ad una illustrazione più analitica, che la separazione del lavoro dall’impresa è veicolata, nell’attuale ordinamento, da tre istituti o nuclei normativi rappresentati, rispettivamente, dalle discipline della somministrazione di lavoro da parte di agenzie specializzate, dallo appalto di opere e di servizi, e del trasferimento di ramo d’azienda, discipline che il presente progetto agli artt. 6,7 e 8 modifica profondamente, mutandone del tutto i contenuti e i significati regolativi.
La somministrazione di manodopera è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 24 Giugno 1997 n. 196 (come “lavoro interinale”) che suscitò non poco allarme in chi vi scorgeva un primo pericoloso “vulnus” al principio di corrispondenza tra datorialità ed utilizzo effettivo della prestazione stabilito dall’art. 1 legge 1369/1960: prevalse la tesi, non priva di supporti testuali, secondo cui si trattava solo di una parziale e controllata eccezione, in quanto le agenzie di lavoro interinale operavano invece come interposti, realizzando un profitto nel commercio di lavoro, ma svolgendo comunque un ruolo utile nel mercato del lavoro, quello cioè di consentire agli imprenditori che ne necessitavano per esigenze temporanee, di procurarsi personale già qualificato ed addestrato che ben difficilmente avrebbero potuto reperire e selezionare direttamente.
Si è trattato di una giustificazione non troppo convincente, perché altro è la mediazione, anche privata, nella conclusione dei rapporti di lavoro, altro l’interposizione, ossia la intestazione del rapporto all’intermediario (con percezione non di un compenso di mediazione “una tantum” ma di una percentuale continuativa), che rende tra loro estranei chi presta lavoro e chi effettivamente lo utilizza, ma sono stati poi gli sviluppi successivi ad inverare i timori peggiori.
Intanto la possibilità di ricorso al lavoro interinale (o somministrazione di mano d’opera) è diventata amplissima, sia per riflesso della “liberalizzazione” dei rapporti a termine, sia ad opera di una contrattazione collettiva poco avveduta, ma poi, con l’entrata in vigore dell’art. 20 e ss. del Dlgs n. 276/2003, che ha ridisciplinato la materia, consentendo anche la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato, la funzione politico-giuridica e la valenza ideologica dell’istituto sono divenuti evidenti.
Il vero “fascino” della somministrazione non è dato né da un risparmio sul costo del lavoro (il lavoro somministrato, almeno secondo la legge dovrebbe costare di più di quello diretto), né da una facilitazione nel reperimento di risorse umane qualificate, bensì proprio dal fatto di esercitare sul lavoratore che la dipendenza formale da altri rende strutturalmente precario nella azienda in cui è utilizzato, uno specifico preponderante potere sociale, mantenendolo in uno stato di soggezione ancor più grave di quello di un normale lavoratore a termine.
Il concreto utilizzo che molte imprese hanno fatto delle Agenzie di lavoro interinale in questi anni dimostra l’esattezza di queste valutazioni, all’apparenza un po’ troppo colpevolizzanti: il fatto è che spessissimo le imprese si sono rivolte alle Agenzie di lavoro interinale non già per conoscere lavoratori qualificati, ma, all’inverso, dopo averli direttamente conosciuti, selezionati e riscontrati idonei, perché le Agenzie li assumessero come lavoratori interinali e li riavviassero, poi, presso le stesse imprese “in missione” interinale. Ed è stato frequente il caso di lavoratori che hanno così inanellato missioni su missioni restando per anni presso la stessa azienda utilizzatrice, ma sempre in condizione precaria.
Questo uso “rovesciato” della Agenzia di lavoro interinale ( o di somministrazione di mano d’opera) fa venir meno ogni giustificazione alla loro attività, riducentesi, allora, a mera interposizione parassitaria a fini di elusione di norme di tutela (ad esempio, quelle in tema di licenziamento) previste da leggi o contratti collettivi.
A questa diffusissima fattispecie potrebbe forse applicarsi la norma dell’art. 28 del Dlgs 276/2003 (“interposizione fraudolenta”), la quale, tuttavia, espressamente prevede solo una sanzione pecuniaria amministrativa. Si tratta, invece, di ricondurre l’attività delle Agenzie di somministrazione alla loro “ratio” giustificativa originale, ed a ciò provvede l’art. 6 del progetto di legge, il quale da un lato abolisce la possibilità di somministrazione a tempo indeterminato, dall’altro consente la somministrazione a tempo determinato solo nei casi in cui sarebbe possibile la stipula di un contratto a termine diretto, e dall’altro ancora stabilisce la nullità del contratto di lavoro somministrato tra Agenzia e lavoratore (per mancanza in concreto, della causa negoziale) quando esso consegua ad una previa intesa assuntiva tra il lavoratore e l’imprenditore utilizzatore, che diviene allora, a tutti gli effetti, datore di lavoro.
La disciplina degli appalti, cui è dedicato l’art. 7 del progetto costituisce, però, il problema centrale, lo strumento più importante con cui la legge 276/2003 ha cercato di realizzare la separazione del lavoro dall’impresa, cancellando la legge n. 1369/1960 e consumando così una sorta di attentato all’ordine pubblico del lavoro.
La legge n. 1369/1960, invero, conteneva due nuclei normativi di grande importanza, rispettivamente nell’art. 1 e nello art. 3 del suo testo: quello (art. 1) che vietava l’appalto nel quale l’appaltatore si limitasse a mettere a disposizione del committente dei lavoratori da lui assunti, (nel qual caso i lavoratori dovevano essere considerati a tutti gli effetti dipendenti del committente), e quello (art.3) che introduceva - nel caso di appalti veri, nei quali l’appaltatore usava mezzi e organizzazione propria e tuttavia interni al ciclo produttivo dell’impresa del committente - una responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, perché i dipendenti del secondo godessero di un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti del primo.
Va sottolineato che doveva considerarsi appalto vietato, in quanto di mera manodopera, ai sensi dell’art. 1 legge 1369/1960 anche quello in cui l’appaltatore coordinasse e dirigesse personalmente il lavoro dei suoi dipendenti all’interno o per l’organizzazione produttiva del committente, e comunque nell’interesse di quest’ultimo, tanto che, secondo la giurisprudenza, poteva in tal caso aspirare lui stesso all’assunzione presso il committente in qualità di capo-squadra.
Quanto alla regola fissata nell’art. 3, era evidente la sua funzione di selezione automatica tra appalti interni giustificati da necessità di specializzazione produttiva e tecnica, e appalti interni finalizzati invece al mero risparmio di costi in danno dei dipendenti dell’appaltatore: proprio perché l’art. 3 imponeva parità di trattamento economico-normativo tra dipendenti dello appaltatore interno e dipendenti del committente, ne conseguiva che solo i primi appalti, quelli teoricamente giustificati, avevano ragion d’essere in concreto stipulati.
Ebbene l’ art. 29 del Dlgs n. 276/2003 ha in primo luogo sicuramente abolito la regola dell’art. 3 legge 1369/1960, così creando una situazione criminogena, o quasi, aprendo la via allo affidamento di appalti interni al ribasso per i quali il committente ha ora tutto l’interesse, con pericolosa e crescente compressione delle condizioni economiche, normative e di sicurezza dei lavoratori.
In secondo luogo, seppur tra incertezze ed oscurità espressive, ha introdotto il concetto di una liceità dell’appalto anche di mera mano d’opera alla sola condizione che l’appaltatore diriga personalmente o comunque direttamente, attraverso suoi delegati, il lavoro dei dipendenti.
Questa sarebbe poi, in definitiva, l’unica differenza strutturale tra appalto (di sola mano d’opera) e somministrazione di lavoro, nel senso che nella somministrazione la direzione del lavoro è esercitata dall' utilizzatore, e nell’appalto di servizi consistenti in sola mano d’opera, la direzione sarebbe esercitata invece dall’appaltatore.
Ma le differenze di effetti nel trattamento del lavoratore sarebbero notevolissime anzitutto perché per la somministrazione la legge n. 276/2003, all’ art. 23 comma primo, fissa ancora un principio di parità di trattamento con i dipendenti diretti dell’utilizzatore che, invece - come detto – è stato cancellato per l’appalto. Da un punto di vista più generale poi, mentre la costituzione di una Agenzia di somministrazione comporta la dimostrazione di una piena solvibilità e della irreprensibile condotta degli amministratori, qualunque soggetto, anche di dubbia fama e scarse risorse, può improvvisarsi appaltatore d servizi (consistenti in sola mano d’opera).
E’ un vero e proprio caporalato quello che l’art. 29 della legge 276/2003 ha inteso legittimare, almeno secondo le interpretazioni che vengono accreditate anche da studiosi ed organi di stampa di parte datoriale, che insistono, insidiosamente, sulla “smaterializzazione” della economia e della produzione per nobilitare quella prassi di sfruttamento.
L’art. 7 del progetto restaura pienamente, aggiornandoli, i principi e le regole della legge n. 1369/1960, reintroducendo anzitutto il fondamentale canone di parità di trattamento tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore confermando, in proposito, la responsabilità solidale tra questi ultimi e sancendo poi, senza ambiguità l’illegittimità di un appalto di servizi di mera mano d’opera, ancorché quest’ultima sia organizzata e diretta nella esecuzione delle prestazioni, direttamente dall’appaltatore o suo delegato.
La proposta, tuttavia, tiene conto, nel limite del razionale e all’insegna della prudenza, della ricorrente osservazione secondo cui negli oltre 40 anni trascorsi dall’entrata in vigore della legge 1369/1960, sono nate e si sono sviluppate attività consulenziali altamente qualificate che si traducono in appalti aventi per contenuto prestazioni lavorative solo intellettuali che trasmettono al committente un know-how che egli non potrebbe procurarsi direttamente. Viene dunque previsto, in chiusura del secondo comma dell’art. 7 della proposta, che possano essere individuati con contratti collettivi sottoscritti unitariamente da sindacati comparativamente più rappresentativi, specifici casi di appalti di servizi per attività di alta specializzazione, aventi ad oggetto prestazioni di lavoro intellettuale, purché si tratti di attività non inserite stabilmente nel ciclo produttivo dell’impresa.
Infine, viene confermata la piena applicabilità anche alle società cooperative del divieto di assumere appalti di mano d’opera e delle altre norme di tutela.
Il terzo nucleo normativo che consente di precarizzare il lavoro separandolo dall’impresa per conto della quale è effettivamente prestato, è costituito nell’ordinamento attuale dall’art. 32 del Dlgs 276/2003 che ha modificato la norma dello art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, così da trasformarla da norma protettiva dei lavoratori in un insidioso e pericoloso strumento per sottrarre loro sicurezza e stabilità dell’impiego e per ridurre, talvolta drasticamente, trattamenti economici e normativi.
E’ noto che, ai sensi dell’art. 2112 c.c. in caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo, i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti passano automaticamente al cessionario e ai lavoratori trasferiti si applicano immediatamente i contratti collettivi, nazionali ed aziendali applicati dal cessionario, sempre che esistano, perché in caso contrario continuano ad applicarsi, ma solo fino alla data di scadenza, quelli già vigenti presso il cedente. Si può parlare allora, per i lavoratori di casi di trasferimento d’azienda “in perdita”.
Il punto è che questo “passaggio” dei rapporti al cessionario è automatico, ed avviene, cioè, senza necessità di consenso di parte dei lavoratori, sicché è bastato al Dlgs n. 276/2003 moltiplicare le ipotesi di applicabilità dell’art. 2112, consentendo a cedente e cessionario di plasmare a loro piacimento un “ramo” di azienda per moltiplicare anche le ipotesi di passaggio “in perdita”, cioè verso un cessionario che applica contratti nazionali ed aziendali peggiori o non ne applica alcuno. La moltiplicazione delle ipotesi di applicazione dell’art. 2112 c.c. è avvenuta con il mezzo di considerare “ramo d’azienda” trasferito qualsiasi compendio di beni e di rapporti di lavorativi che, proprio in vista del trasferimento, cedente e cessionario decidano di considerare (o “battezzare”) ramo d’azienda, ancorché precedentemente privo di autonoma funzionalità economica-produttiva. L’ultimo comma dell’art. 32 legge 276/2003 rende, infine, palese lo scopo di tale modifica ed il “consiglio” davvero perfido che gli ideatori del Dlgs n. 276/2003 hanno dato agli imprenditori desiderosi di abbassare sostanzialmente, a fini di risparmio sui costi, il trattamento economico e normativo dei loro dipendenti ; il consiglio, cioè, di “scorporare” una parte dell’azienda, individuata al momento, cedendolo ad un cessionario (“di fiducia”) che assuma anche l’appalto di fornitura dei beni o semilavorati prima direttamente prodotti, ma li fornisca a prezzi inferiori in virtù del peggior trattamento che egli può praticare ai lavoratori forzosamente trasferiti alle sue dipendenze.
Con l’aggiunta, però, che il più delle volte questo “appaltatore di fiducia” sarà una società di capitali costituita allo scopo dallo stesso cessionario.
Il disposto dell’art. 8 del presente progetto di legge sventa queste deteriori manovre stabilendo il nuovo principio di mantenimento dei diritti ovvero dei trattamenti acquisiti presso il cedente, se migliori rispetto a quelli praticati dal cessionario, così colmando una lacuna comunque esistente anche nel disposto originario, dell’art. 2112 c.c., antecedente allo art. 32 Dlgs 276/2003.
Impedisce, poi, la artificiosa costituzione “ad hoc” di rami di azienda da trasferire, ristabilendo il principio che la autonomia funzionale del ramo di azienda deve essere preesistente al trasferimento perché “scattino” gli effetti dell’art. 2112 c.c. Infine, perché la cessione del ramo di azienda al cessionario che diviene appaltatore non possa costituire, come è anche accaduto, una criptica manovra di licenziamento collettivo, con la quale prima si esternalizza il ramo d’azienda che si vuole dismettere, ed in seguito si mette in liquidazione la società cessionaria ed appaltatrice presso cui sono, intanto, passati in forza i lavoratori, viene previsto dall’art. 8 il diritto di questi lavoratori ad esser riassunti dal cedente in caso di cessazione dello appalto.
Innovativa, ma destinata a risolvere un vecchio e arduo problema, è poi la disposizione dell’art. 9 della proposta di legge riguardante il lavoro prestato nel gruppo di imprese, tra loro collegate perché riconducibili ad un unico assetto proprietario.
La suddivisione di una attività di impresa sostanzialmente unitaria tra soggetti imprenditoriali (normalmente costituiti in forma societaria) giuridicamente autonomi costituisce una ben nota modalità di elusione di importantissime normative di tutela del lavoro, condizionate però dalla sussistenza di una certo livello occupazionale: il caso simbolo è quello della tutela di stabilità reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che si applica ad imprese ed unità produttive con più di 15 addetti, ma non meno importante è, con riferimento al medesimo livello occupazionale, il diritto di creare rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dello art. 19 della Statuto.
Dunque in un’impresa che conti, ad esempio, 28 dipendenti si applica la tutela di stabilità reale contro i licenziamenti ingiustificati e si può costituire la RSA, ma se quell’impresa si divide in due diverse società di 14 addetti, seppur riconducibili alla stessa proprietà, in nessuna delle due i lavoratori possono più fruire di quei diritti.
La giurisprudenza ha affrontato il problema in modo volenteroso ma con strumenti concettuali inadeguati, ammettendo che si possano “sommare” gli organici delle diverse società collegate ai fini di applicazione di quelle norme di tutela, quando la suddivisione risulti attuata strumentalmente, proprio a fini elusivi, ma mantenendo una unitarietà di organizzazione, caratterizzata, in particolare, dall’utilizzo promiscuo dei lavoratori da parte delle diverse imprese del gruppo.
In questa maniera la giurisprudenza è riuscita a controllare solo una piccola parte del fenomeno, ponendosi autolimitazioni incongrue: non è infatti necessario andare alla ricerca di un dolo datoriale, né di un materiale impiego promiscuo dei lavoratori, perché non si tratta in realtà di ragionare in termini di frode alla legge o di simulazione, ma solo di comprendere che certe norme di tutela ben possono far riferimento alle caratteristiche di una impresa intesa come attività, invece che di un imprenditore. Impresa e imprenditore sono concetti diversi: la prima è un’attività, il secondo è un soggetto, e non è certo cosa nuova che l’ordinamento, in presenza di una attività di impresa che viene esercitata “da”, ovvero “tramite” più soggetti, faccia riferimento alla prima e non ai secondi.
Si pensi al commissariamento straordinario di tutte le imprese appartenenti ad un gruppo, anche se solo per una o alcune di esse ricorrono certi indici di crisi o insolvenza. Non è, dunque, né giuridicamente né logicamente incongruo che normative- l'applicabilità delle quali sia giustificata dalla rilevanza quantitativa, dalla ricchezza, dalla complessità dell’iniziativa imprenditoriale- facciano riferimento alle dimensioni occupazionali di quella iniziativa nel suo complesso anziché dei singoli soggetti imprenditoriali che ad essa partecipano.
E’ quanto stabilisce, allora, l’art. 9 della proposta di legge, che non è da intendere come norma “antifrodatoria” in senso proprio e specifico, ma piuttosto come una norma organica, che affrontando e disciplinando il problema da un punto di vista più alto e più ampio, evita frodi e anomalie.
Stabilisce, dunque, in specifico l’art. 9 che, al fine del computo del numero dei dipendenti richiesto per l’applicabilità di norme di legge e di contratto collettivo, occorra far riferimento non solo ai dipendenti formalmente assunti dal soggetto imprenditoriale cui la norma va applicata ma, (prescindendo dalle distinte personalità giuridiche) ove quel soggetto faccia parte di un “gruppo”, al livello occupazionale complessivo del gruppo.
Il concetto di appartenenza ad un gruppo è specificato dallo stesso art. 9 della proposta riprendendo una definizione già accolto nel nostro ordinamento da molti anni con il disposto del comma quattro bis dello art. 8 legge 21 Luglio 1991 n. 223.
Lo scopo specifico di questa norma è quello di impedire che i benefici accordati alle imprese che assumono lavoratori in mobilità possano essere fruiti da un’impresa facente parte di un gruppo in cui sono presenti imprese che hanno attuato licenziamenti, così realizzando, a livello appunto di gruppo, una facile speculazione.
Si tratta, dunque di una norma ispirata proprio al concetto sostanzialistico dell’iniziativa imprenditoriale complessiva, e per questo si presta perfettamente ad esser qui ripresa e generalizzata. Considera invero come appartenente allo stesso gruppo l’impresa la quale “presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento e controllo”.
La nozione comprende, dunque, quella risultante dalla normativa commercialistica in tema di società controllate e collegate (art. 2359 c.c. e Dlgs n. 74/2002) ma è in un certo senso più comprensiva (“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”) abbracciando, dunque, anche l’ipotesi di imprese “parallele”, ossia riconducibili alla stessa proprietà, ma senza partecipazioni societaria dell’una al capitale dell’altra. Si pensi al caso, molto diffuso, della riorganizzazione aziendale attuata, (a fini sostanziali di elusione normativa) suddividendo un’azienda in due: una di soli operai ed una di soli impiegati, costituite in due diverse srl, di cui la seconda diviene appaltatrice di servizi amministrativi della prima.
E’ ovvio, infine, che questa riforma riguardante direttamente il regime giuridico di rapporti di lavoro individuali avrà, di fatto, positivi riflessi anche sul piano collettivo, con impulso alla generalizzazione di una contrattazione collettiva di gruppo.
Nel secondo comma dell’art. 9 è contemplato l’ipotesi che il lavoratore abbia non soltanto lavorato in una impresa di un gruppo ma, promiscuamente, per più imprese: in tal caso si determina un effetto aggiuntivo rispetto a quello del primo comma (per il quale, si ripete, basta l’appartenenza delle imprese allo stesso gruppo, e non è necessario anche l’adibizione lavorativa promiscua), ossia la totale corresponsabilità delle imprese per cui il lavoratore abbia prestato l’opera per il soddisfacimento di ogni suo credito e diritto, secondo un criterio di “codatorialità”, implicante solidarietà passiva nelle obbligazioni.

Par. 5): Precarizzazione e lavoro nero
Che la condizione di lavoro irregolare o, come comunemente si dice, “in nero” coincida con il massimo della precarietà è proposizione troppo evidente per dover essere illustrata o dimostrata e, d’altro canto, la deprecazione del fenomeno è universale.
Ad un così compatto e totale rigetto politico ed etico non hanno, però, fatto seguito iniziative efficaci, pur non essendo certamente mancate da un lato norme repressive, di natura amministrativa e penale, e dall’altro norme “premiali” per i datori di lavoro che accettassero di “emergere” dalla irregolarità.
La ragione di fondo della scarsa efficacia di queste misure è probabilmente da identificare nella forzata omertà tra le vittime del lavoro nero ed i loro sfruttatori che non può, obiettivamente, esser supplita dall’iniziativa degli apparati repressivi statuali, per insufficienza di mezzi e mancanza di radicamento nell’ambiente socio-economico. D’altro canto, che il lavoratore “in nero” non abbia mai, o quasi mai, la forza di ribellarsi e di denunziare il suo sfruttatore è del tutto comprensibile nelle condizioni sociali ed economiche note.
Si tratta, dunque, di stabilire una legittimazione alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, in favore di soggetti istituzionalmente interessati alla regolarità del mercato del lavoro, ed esponenziali dell’interesse collettivo dei lavoratori quali sono, per eccellenza le organizzazioni sindacali, affinché esse possano autonomamente e con la loro capacità d’indagine e di controllo del territorio, bonificarlo denunziando i casi di “lavoro nero”.
La soluzione adottata dall’art. 10 della proposta è, dunque, tanto semplice quanto efficace: sancire espressamente che il datore di lavoro il quale coltiva rapporti di lavoro “nero”, ossia non regolarizzato, commette comportamento antisindacale, ai sensi dell’art. 28 legge 20 Maggio 1970 n. 300.
Ciò consentirà al sindacato di essere protagonista dell’opera di “bonifica”, contando su uno strumento processuale di provata efficienza, quale è il procedimento previsto dall’art. 28 dello Statuto, e – va aggiunto – su un fondamento di “ratio” giuridica ineccepibile, perché è indubbio che non regolarizzare i lavoratori costituisce un gravissimo impedimento all’attività sindacale, non potendo evidentemente il sindacato avvicinare e organizzare lavoratori “invisibili”.
Dunque, il giudice del lavoro adito in sede di ricorso ex art. 28 legge 300/1970 dalla sola organizzazione sindacale senza necessità di costituzione in giudizio dei lavoratori, potrà ordinare al datore di lavoro (con ordine la cui inosservanza è –come si sa – sanzionata penalmente) di regolarizzare i lavoratori sia per il futuro, sia per il passato.
Il disposto dell’art. 10 del progetto, peraltro, si preoccupa di “venire incontro” al datore di lavoro che accetti la situazione (rinunziando a proporre gravame contro il decreto ex art. 28) e di intrattenere per il futuro normali rapporti sindacali, consentendogli di adempiere all’ordine giudiziario anche attraverso la stipula con il sindacato denunziante di un “contratto di emersione” sicuramente vantaggioso rispetto alla pura e semplice regolazione coatta.
E’ evidente la positività di una tale soluzione anche per l’azione sindacale, giacché continuare a gestire il rapporto con i lavoratori e con la stessa controparte dopo il “trauma” della regolarizzazione forzata è quasi altrettanto importante.

Par. 6): Diritti del lavoratore e risarcimento del danno
Il progetto di legge conclude il suo arco tematico con due norme, quelle degli artt. 11 e 12 che sono accomunati da una riconsiderazione della teorica del danno risarcibile, applicata ai rapporti di lavoro.
E’ innegabile che all’epoca in cui furono create le principali norme capo-saldo della tutela giuridica dei lavoratori (ed in particolare la legge n. 604/1966 e gli artt. 18 e 13 dello Statuto) quella teorica era, del tutto stagnante, e la risarcibilità dei danni extrapatrimoniali limitata all’ipotesi di danno morale da fattispecie di reato.
Peggio ancora, almeno con riguardo al disposto dell’art. 8 legge 604/1966, il moderato indennizzo forfetario per il licenziamento ingiustificato fu in modo pressoché unanime, inteso come rigorosamente racchiuso tra il minimo di 5 ed il massimo di 12 mensilità (da 2 ½ a 6 dopo l’art. 2 legge 108/1990) misure modeste, per non dire infime, ed anche sperequate in relazione alla reale dimensione che il danno da licenziamento può assumere in diverse aree territoriali e socio-economiche: pochi mesi di disoccupazione, probabilmente, in una affluente area del Nord-Est, ma un danno gravissimo e duraturo in un’area arretrata del meridione.
La norma di interpretazione autentica dell’art. 11 del progetto - che chiarisce come le misure forfettarie indicate dall’art. 18 legge 300/1970 e art. 8 legge 604/1966 non impediscano la dimostrazione di maggiori danni patrimoniali ed extrapatrimoniali - riscatta, dunque, il diritto del lavoro da quella sorta di “minorità” nel quale l’opinione tradizionale, erronea (per questo si tratta di norma di interpretazione autentica) ma diffusissima, aveva confinato il danno risarcibile al lavoratore: sicuro nell’ ”an”, ma proprio per questo (ingiustificatamente) molto modesto nel “quantum”.
Chiarire, dunque, che al danno da licenziamento posso essere applicati tutti i canoni di criteri elaborati dalla dottrina e giurisprudenza in questi anni di riconsiderazione delle conseguenze dell’illecito civile anche contrattuale (in tema ad esempio di danno esistenziale) è tutt’altro che inutile ed apre, anzi, notevolissimi spazi e possibilità di tutela.
Ancora il progetto di legge rivisita, all’art. 12, la norma dell’art. 2087 cc. le cui grandi potenzialità, dopo una quiescenza durata per decenni sono state scoperte e valorizzate da una giurisprudenza un tempo d’avanguardia, ma ormai ben consolidata.
L’art. 2087 c.c., invero, è stato correttamente indicato come norma-polmone che stabilisce un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro, ossia di rispetto dei diritti ed interessi primari del lavoratore, ovvero della sua persona, intesa come persona fisica e come personalizzazione comprendente, quest’ultima, la figura professionale in sintonia con la giurisprudenza delle alte Corti che hanno indicato nell’attività professionale un mezzo di realizzazione della personalità.
Il testo rivisitato dell’art. 2087 c.c. da un lato indica i diritti assoluti oggetto della protezione, dall’altro la tipologia dei danni risarcibili, con specifica indicazione di quelli extrapatrimoniali, rimettendo la quantificazione di questi ultimi ad un giudizio equitativo, così implicitamente risolvendo in senso negativo la “querelle” sulla necessità di specifica prova non solo della lesione del diritto ma anche del danno, distinzione francamente incongrua nell’ipotesi di lesione di diritti assoluti della persona.
Con questa rivisitazione del testo dell’art. 2087 c.c., potrebbe ben ritenersi assolta l’esigenza di emanare nel nostro ordinamento una legislazione in materia di “mobbing”.
La proposta si conclude con la pura e semplice abrogazione di norme del Dlgs 276/2003 prevedenti istituti quali i contratti di inserimento, il contratto a chiamata, il contratto di lavoro ripartito, la certificazione dei rapporti, di cui pur breve esperienza di applicazione dello stesso Dlgs 276/2003 ha dimostrato la dannosità, o, più spesso, la pura e semplice inutilità.

Relazione Roberto Lamacchia

Pubblicato da Redazione 02-10-2007 09:42

La nostra epoca è caratterizzata dalla tendenza ad usare idee, peraltro mai approfondite, che si ritengono fondamentali e quasi taumaturgiche per risolvere i problemi della società e che diventano vere e proprie bandiere: mi riferisco al richiamo che, negli anni ’90 si è fatto al sistema maggioritario come quello capace di garantire la riduzione del numero dei partiti politici in Italia; all’abolizione delle preferenze, come metodo per interrompere il collegamento di controllo della malavita organizzata sul voto dei cittadini; allo stesso uso del termine “riformismo” come sinonimo di modernizzazione democratica del sistema; all’europeizzazione, come necessità per l’Italia di restare legata al carro europeo in campo economico; ed infine, per quanto qui maggiormente rileva, alla flessibilità, intesa come panacea di ogni male nel campo delle attività lavorative.
Sovente europeizzazione e flessibilità vengono utilizzati insieme, con un astuto mix di induzione di sensi di colpa per non essere sufficientemente moderni ed europei e di confusione sul concetto di flessibilità.
E così, con un cocktail di modernizzazione, europeizzazione, flessibilità si è giunti all’elaborazione dapprima del Libro Bianco e poi della Legge 30 che, per blindarla ulteriormente nei confronti di possibili critiche, viene comunemente, ma impropriamente, chiamata Legge Biagi; senza che si approfondisse il significato e la portata di quei termini ed il loro effetto sulla condizione della classe lavoratrice in Italia.
Eppure, di chiarimenti e di approfondimenti in materia ve ne sarebbero da fare molti, a cominciare da quella pretesa europeizzazione, in nome della quale si intendono far passare numerose norme peggiorative dei diritti dei lavoratori.
Si pensi solo al fatto che, mentre la Direttiva Europea 1999/70 CE continua a considerare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato la regola in materia di assunzioni, il precedente Governo, nel famoso “Contratto di lavoro Europeo” presentato nel giugno del 2001, aveva testualmente scritto nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo “questa nuova normativa trasforma, infatti, in una regola quella che finora è stata un’eccezione. I due tipi di contratto (quello a termine e quello a tempo indeterminato n.d.r.) di lavoro avranno d’ora in poi parità di status giuridico.”.
Le successive polemiche, proteste e resistenze non modificarono nella sostanza la situazione, nel senso che il testo del decreto legislativo restò immutato, mentre venne lievemente modificato il testo della relazione! Né il nuovo Governo ha apportato una qualche modifica normativa sul punto.
Vi è, poi, da aggiungere, sulla questione, che le Direttive europee sono, tendenzialmente, frutto dell’impostazione mercantilistica sulla base della quale è nata la Comunità Europea, che solo recentemente sta tentando di modificare il suo status; conseguentemente, le Direttive sono particolarmente sensibili ai problemi del mercato e per nulla a quelli dei diritti; la stessa Carta di Nizza, che pure rappresenta un indiscutibile passo avanti sulla strada dell’impegno per l’affermazione e la difesa dei diritti sociali, presenta punti più arretrati rispetto alla situazione italiana, come è immediatamente percepibile dal fatto che, mentre per la nostra Costituzione esiste il diritto al lavoro, per la Carta di Nizza esiste solo il diritto di lavorare e scusate se la differenza Vi sembra poca cosa.
Analogo discorso vale per la flessibilità, che è stata sovente recepita, anche da parte della sinistra, in maniera del tutto acritica, senza distinguere tra i vari tipi di flessibilità: è flessibilità, infatti, sia una deregolamentazione dell’orario di lavoro che può favorire le esigenze dei singoli lavoratori, sia l’assunzione di 100 lavoratori per momentanee esigenze aziendali ed il loro successivo licenziamento, secondo il principio del “giusto in tempo”, per cui il lavoratore, come le merci, deve essere assunto ed utilizzato solo per il tempo in cui serve.
Bisogna, cioè, saper distinguere tra flessibilità buona e flessibilità cattiva, la prima arreca qualche beneficio al lavoratore, circa il modo di rendere la prestazione e, come tale, va accettata, anche se crea una minor unitarietà tra i lavoratori, perché comunque va incontro ad esigenze concrete, individuali.
L’altra flessibilità, quella cattiva, è invece quella che ha finito per essere sostituita dal concetto di precarietà e che ha profondamente trasformato il mondo del lavoro.
Devono, infatti, essere definiti flessibili, cioè precari, tutti quei lavoratori previsti dal D.Lgs. 276/03, cui devono essere aggiunti i co.co.co., non più previsti per il settore privato, ma ancora presenti nelle pubbliche amministrazioni, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori in nero, veri e propri precari di fatto, da distinguersi, dunque, dai precari per legge che ho sopra menzionato ed infine, a mio giudizio, anche i soci lavoratori di quelle cooperative fittizie, costretti ad inserirsi come soci, come condizione per l’assunzione e che mai prendono parte alla vita sociale della cooperativa.
Sono, poi, da aggiungere al conto tutti quei lavoratori pseudoautonomi, che hanno ingrossato il numero delle partite IVA e che prestano la loro attività come se fossero dipendenti con vincolo di subordinazione, ma senza alcuna garanzia.
La percentuale di queste posizioni sul totale degli occupati è già oggi rilevantissima e tende sempre più ad accrescersi.
E ciò che appare grave è che si sta formando, nella stessa mentalità del cittadino, una introiezione del concetto di precarietà, come se, cioè, si trattasse di un fatto ineluttabile, anzi, direi di più, positivo; quante volte, infatti, abbiamo sentito parlare di flessibilità nell’occupazione che consente ai giovani lavoratori di provare più posti di lavoro, sino a giungere all’agognata meta del posto di lavoro per loro ideale.
Ma se già è discutibile la flessibilità in entrata nel mondo del lavoro, ancora di più preoccupa la flessibilità in uscita, perché essa starebbe a sancire la possibilità di utilizzo dei lavoratori nel luogo e nel momento in cui gli stessi servono, con successivo loro accantonamento nei momenti di calo del lavoro.
Si deve, invece, tornare a ribadire con forza che il lavoratore non è una merce, che infatti la merce ed il mercato non sono beni costituzionalmente tutelati, mentre il lavoratore lo è, che conseguentemente deve essere privilegiata la sua sicurezza di quest’ultimo e il suo affidamento almeno in via tendenziale, verso una vita lavorativa serena.
Se così è, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve tornare ad essere la regola, cui possono essere apportate eccezioni,che tali, però, devono restare.
Solo così si impedirà il proliferare di quelle situazioni totalmente spersonalizzanti che derivano dalla totale mancanza di certezze del lavoratore.
Il lavoratore ha diritto di svolgere un lavoro dignitoso “travail décent” come veniva definito dall’Organisation International du Travail sin dal 1999, intendendosi per tale quello fondato su una serie di forme di sicurezze che certamente sono invece gravemente compromesse da quanto avviene sul mercato del lavoro.
Il lavoratore precario è completamente sottoposto alla discrezionalità delle decisioni dell’azienda, anche al di là del suo comportamento o del suo rapporto con la stessa; è sufficiente che vi sia una contrazione di mercato, magari anche temporanea ed il lavoratore viene estromesso dal suo posto di lavoro, magari con la promessa di essere richiamato al più presto, non appena ripristinate le condizioni di occupazione.
Le retribuzioni sono sensibilmente inferiori a quelle degli occupati tradizionali ed addirittura, almeno rispetto ai collaboratori, intendendosi per tali i co.co.pro, i co.co.co, i collaboratori occasionali, le partite IVA e gli associati in partecipazione, detti compensi, già magri, sono in fase di decrescita; naturalmente, poi, all’interno di questa situazione di difficoltà, la situazione delle lavoratrici, già notoriamente considerate soggetto debole nel rapporto di lavoro e, comunque, nella società, è ancora più penalizzata: nel 2004 il compenso di una collaboratrice ammontava secondo dati INPS a 6700 Euro annui, a fronte dei 10880 Euro del collaboratore maschio, e ciò è tanto più significativo se si pensa che il personale femminile è presente in percentuale più alta tra il personale precario (circa il 48%) che tra i lavoratori stabili, ove la percentuale è del 36%.
Compensi sotto la soglia di povertà, mancanza di ammortizzatori sociali, impossibilità di accesso al credito (acquisizione di contratti di mutuo, prestiti ecc.) costituiscono elementi di destabilizzazione del lavoratore precario.
D’altra parte, poi, quei lavoratori faticano a trovare protezione sociale, ammesso che non considerino ineluttabile la loro situazione, sia perché le OO.SS. solo recentemente hanno compreso fino in fondo la delicatezza della situazione, creando strutture ad hoc per i lavoratori interinali, sia perché i magistrati non sono sufficientemente sensibilizzati (ma il discorso vale anche per gli avvocati) su questi nuovi temi, nei quali la sperimentazione di nuove costruzioni giuridiche dovrebbe assumere la stessa importanza che hanno avuto alcune cause pilota negli anni ’70 per l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori e della L. 604/66.
Da una simile situazione scaturisce per il lavoratore precario, ovviamente, una difficoltà di progettare la propria vita, a breve e a lungo termine; un senso di autodisistima personale che gioca pesantemente nei rapporti sociali (non si dimentichi la drammatica incidenza della permanenza dei lavoratori in CIGS, altro meccanismo che provoca disvalore sociale, sui casi di malattie psichiche e di suicidi).
Ma anche, come ha acutamente osservato il Prof. Gallino, nella semplice distinzione, fisiologicamente necessaria, tra tempo dedicato al lavoro e tempo libero si ravvisano per i lavoratori precari situazioni di totale confusione, che sono prodotte dalla tendenziale sparizione di tale differenza, in nome di una società anch’essa flessibile e, dunque, obbligatoriamente sempre funzionante: l’apertura prolungata di negozi, cinema, ristoranti e di ogni servizio, onde il cittadino, in qualsiasi momento della giornata o nottata possa esaudire una sua necessità o un suo desiderio, cui deve corrispondere, ovviamente, la presenza di altro cittadino lavoratore per soddisfare quelle esigenze, è estremamente indicativa di questa tendenza.
Se questa è la situazione del precario classico, non certo più favorevole appare la situazione del lavoratore in nero, magari extracomunitario, che ho prima definito precario di fatto.
In proposito, sintomatico, quanto alla possibilità di tutela dei diritti di questo genere di lavoratori, prevalentemente clandestini, mi appare il recente provvedimento della DPL di Reggio Emilia che ha ritenuto che il lavoratore clandestino, non essendo regolarmente sul territorio italiano, è come se non esistesse e, dunque, non esistendo, non può nemmeno esperire il tentativo di conciliazione avanti la DPL per poter poi esercitare i suoi diritti avanti il Giudice del Lavoro!
Se mai si affermasse un tale principio, che fortunatamente mi risulta assolutamente isolato, si legittimerebbe una serie di imprenditori che eufemisticamente potremmo definire spregiudicati, ad utilizzare a piene mani mano d’opera clandestina, già normalmente ricattabile, pagarla pochissimo o non pagarla per nulla, senza correre rischio alcuno sotto il profilo patrimoniale, non essendo possibile per quel lavoratore far valere i propri diritti in alcuna maniera lecita.
La flessibilità e la precarietà non solo riducono la sicurezza del lavoratore nel mantenimento del suo posto di lavoro, ma incidono anche su altre sicurezze che caratterizzano lo svolgimento sereno di una vita lavorativa, quali la sicurezza previdenziale e la presenza di un reddito “decente”: il lavoratore precario è non solo un lavoratore di serie B, ma anche un cittadino di serie B.
Come una tale situazione sia compatibile con i principi della nostra Costituzione: con l’art. 1 che afferma che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, che rappresenta, dunque, non un semplice diritto, ma l’elemento costitutivo dello Stato; con l’art. 3 che garantisce a tutti i cittadini pari dignità sociale; con l’art. 4 che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed impone allo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, non è dato comprendere.
Ma di quale diritto al lavoro si parla? Forse di questa forma di precariato sociale che si è venuta determinando, sia per l’introduzione delle nuove normative, sia per l’abuso dei datori di lavoro? Credo proprio di no.
Ed allora, non resta che trarre le conclusioni da una tale situazione: se riteniamo che il precariato sia uno dei mali che affliggono questa società, e se riteniamo che sia contrario allo spirito ed alla norma della nostra Costituzione, allora bisogna combatterlo; e bisogna farlo su più fronti contemporaneamente:
sul fronte culturale, controbattendo l’idea che si sta generalizzando che “precario è bello, è moderno, è, comunque, inevitabile”;
sul piano politico, con iniziative come quella di cui stiamo oggi discutendo, di radicale superamento della Legge 30, ma soprattutto con pressioni sulle forze politiche che tradizionalmente sono state dalla parte dei lavoratori, le forze di sinistra, che sul tema si mostrano, invece, assai tiepide;
sul piano sindacale, con un rafforzamento delle strutture che si occupano del precariato e con una forte pressione per eliminare il precariato di fatto e ridurre il precariato per legge nei limiti, quanto meno, delle regole imposte dalla attuale normativa;
sul piano giudiziale, con l’impostazione di vertenze che mirino, in ogni caso, a ridurre l’impatto della nuova normativa sul mondo del lavoro, tramite, ad esempio, la contestazione dell’esistenza del progetto, per i co.co.pro., la contestazione del carattere autonomo del rapporto, magari anche certificato ecc..
Solo così sarà possibile ritornare ad un’impostazione del rapporto di lavoro che, vedendo al suo centro il rapporto a tempo indeterminato, e come suoi solo eccezionali corollari altre forme di rapporto di lavoro, restituisca al lavoratore quella fiducia in se stesso e nel suo avvenire che è la regola che ci viene imposta dalla nostra Costituzione.
Avv. Roberto Lamacchia