Che fare della legge Biagi? - Roberto Lamacchia

Pubblicato da Redazione 15-01-2007 08:57
:: Lavoro
 

Pubblichiamo la relazione tenuta da Roberto Lamacchia il 20 ottobre 2006 al convegno "Democrazia, diritti e giustizia al tempo dell'Unione".

Che fare della legge Biagi?

Se è vero, come è vero, che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, allora, come affermava già Mortati, la tutela del relativo diritto non è disponibile nemmeno per il legislatore, poiché essa attiene alla forma stessa dello Stato.
Viceversa, abbiamo assistito negli anni ad una progressiva erosione delle tutele del diritto del lavoro, e ciò sia sul piano sostanziale, che su quello processuale.
L'ultima, e più rilevante, di queste progressive modifiche è naturalmente costituita dall'introduzione della l. 30, del Dlg. 286/03 e dei successivi decreti applicativi.
Come Giuristi Democratici abbiamo iniziato dal momento dell'entrata in vigore della Legge Biagi, una battaglia, prima di tutto culturale, per la sua abolizione o, quanto meno, sostanziale modifica; abbiamo partecipato e stimolato il dibattito all'interno della sinistra, partecipando a seminari e proponendo indicazioni, contenute in un ambizioso Progetto Giustizia, a coloro che stavano predisponendo il Programma dell'Unione.
Devo dire che, purtroppo, il nostro impegno non ha portato grandi risultati, né nel complesso, né, in particolare, nella materia giuslavoristica, se si legge il pur articolato progetto finale dell'Unione, che in materia lavoristica, prevede solo uno scarno e discutibile accenno ad "interventi urgenti in materia di processo del lavoro" ove si ipotizza l'utilizzo dei GOT in funzione di GOA per costituire sezioni stralcio in materia giuslavoristica, nonché un ancor più discutibile riferimento alla maggior diffusione dei filtri precontenziosi, filtri che non si comprende bene se si intendano estesi anche alla materia del lavoro, nonché un generico impegno alla riforma del processo del lavoro, per garantire certezza e celerità alla soluzione delle controversie e dare effettività ad un sistema compromesso da una eccessiva durata; sotto il profilo sostanziale, invece, si afferma una generica contrarietà alla L.30 ed ai D.Lgs. 276 e 368 "che moltiplicano le tipologie precarizzanti" e che il rapporto a tempo indeterminato deve essere la forma normale di occupazione;segue, poi, una serie di indicazioni, anch'esse alquanto generiche sulla volontà di cancellare gli aspetti più macroscopicamente la precarizzanti contenuti in quelle normative : il job on call, lo staff leasing, il contratto di inserimento; affermazioni accettabili, ma che lasciano ampi spazi di incertezza, probabilmente dovuti al fatto che vi erano, nella coalizione, divergenze tali da non consentire una netta presa di posizione: ricordo, in particolare, un incontro organizzato da M.D. con le forze politiche ed associative, nel corso del quale emersero con evidenza le diverse posizioni, tra chi riteneva che la parola d'ordine dovesse essere l'abrogazione di tutte quelle normative introdotte dal Governo Berlusconi ritenute del tutto inaccettabili (Legge Cirielli, legge elettorale, Legge Bossi-Fini L. 40, Legge Biagi) e tra questi ricordo in particolare l'attuale Presidente della Camera Bertinotti e l'On. Brutti e chi, invece, nutriva serie perplessità su tale possibilità, come l'On. Pisapia e l'On. Berlinguer.
Ad oggi, peraltro, e mi verrebbe da dire, per fortuna, il Governo non é ancora minimamente intervenuto sul terreno giuslavoristico (peraltro, neanche sugli altri) e questo ci consente forse, una volta tanto, di poter tentare di interloquire prima che le decisioni siano prese, e poi, magari, portate avanti a forza di voti di fiducia: perdonatemi l'amarezza, ma per noi avvocati-giuristi Democratici il modo con cui è stato proposto ed approvato il Decreto Bersani ancora ci offende; nessun contatto è stato preso con la società civile e con quelle associazioni che avevano contribuito e collaborato alla preparazione del programma dell'Unione, non solo, ma quando abbiamo proposto delle modifiche, sotto forma di emendamenti, questi, dopo essere stati integralmente recepiti dalla Commissione Giustizia del Senato, sono stati quasi totalmente ignorati nella versione sottoposta al voto di fiducia.
Ed allora, superando l'amarezza, vediamo se in questa ancor più rilevante materia, si riuscirà a dialogare con le forze politiche del centro-sinistra, onde pervenire ad un risultato meditato e discusso.
Dicevo, dunque, che, prima di tutto, appare necessaria una battaglia culturale per superare quel deficit che ha consentito dapprima la redazione del Libro Bianco dell'allora Ministro Maroni, e poi l'approvazione della Legge Biagi e dei suoi derivati.
La battaglia culturale deve essere rivolta non solo all'esterno, ma anche all'interno della sinistra, per sconfiggere quella tendenza che ha portato ad accettare come ineluttabili se non addirittura come positive, le idee confindustriali che mettono al centro dello scenario il mercato, trasformano il lavoro in merce e fanno dipendere il benessere complessivo dalla competitività delle aziende, la competitività dal costo del lavoro, rendendo, così necessaria una riduzione del costo del lavoro, il tutto accompagnato da una robusta flessibilità.
L'accettazione a volte del tutto acritica di questi principi anche da una parte della sinistra ha consentito, senza grossi impedimenti, una rivoluzione copernicana del mondo del lavoro e, dunque, anche della tutela del diritto al lavoro.
Concetti quali "modernizzazione", "progresso", "privatizzazione", "flessibilità", avrebbero dovuto essere approfonditi e meditati, perché, in caso contrario, possono diventare, come sono diventati, estremamente pericolosi.

Infatti, tutti i decreti delegati sono caratterizzati da una logica neoliberista e mirano a rendere operativa l'abolizione di alcuni principi-cardine del nostro ordinamento in tema di diritto del lavoro: 1) il rapporto di lavoro subordinato diventa una delle varie possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, e quella meno confacente allo spirito del Libro Bianco, e lascia il campo, invece, a quelli che erano definiti lavori atipici e che oggi stanno diventando la regola, la tipicità: si pensi al caso dell'Emilia Romagna che nel 2003 aveva già toccato una punta dell'80% circa di assunzioni su lavori atipici;
2) la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro viene preventivamente affidata ad enti bilaterali, con la partecipazione delle OO.SS., onde l'impugnazione avanti il Giudice del Lavoro diventa ancora più difficile;
3) il divieto di intermediazione di manodopera viene abolito, con l'introduzione autorizzata, anzi, auspicata, di una forma di caporalato, con l'unica differenza che esso viene affidato a società iscritte in appositi registri;
4) vengono istituite nuove forme di lavoro, quale quello a chiamata, lo staff leasing e le prestazioni di lavoro occasionale, che hanno come caratteristica preminente quella di scindere il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro: il lavoratore è considerato uno strumento che può essere utilizzato quando e se serve; Insomma, la nuova normativa istituisce una vera e propria nuova forma "normale" del rapporto di lavoro, quella che il Prof. Gallino ha efficacemente definito "giusto in tempo".
"Giusto in tempo", rappresenta un principio organizzativo secondo il quale il lavoratore è considerato esattamente alla stregua di una merce, onde deve venir utilizzato solamente nel momento e nel luogo in cui è necessario: la codificazione nella legge 30 delle agenzie di somministrazione e delle aziende utilizzatrici rende evidente ed ufficiale la trasformazione del concetto di lavoratore, fenomeno iniziato, peraltro, ed è bene ricordarlo, già con il Pacchetto Treu, alla fine degli anni '90, che, però, prevedeva limiti severi ai lavori atipici e, comunque, in un quadro giuridico "normale" di lavoro a tempo indeterminato.
La flessibilità, dunque, finisce con lo spostare sempre più verso il fronte del lavoro autonomo e parasubordinato, o comunque atipico, il modello "normale" di rapporto di lavoro; ciò determina, ovviamente, pesanti conseguenze in relazione alla tutela dei diritti di quei lavoratori atipici che hanno difficoltà ad organizzarsi sindacalmente, sia per la diversità delle figure lavorative tra loro, sia per l'insicurezza che caratterizza il loro rapporto di lavoro.
Ma la flessibilità non riduce solo la sicurezza del lavoratore nel mantenimento del suo posto di lavoro: essa incide anche su quelle altre sicurezze che caratterizzano lo svolgimento sereno di una vita lavorativa, quale la sicurezza previdenziale e quella di un reddito dignitoso.
Si è rotto il rapporto temporale e spaziale tra datore di lavoro e lavoratore, si è esaurita (o molto indebolita) la funzione delle OO.SS. nella gestione delle nuove figure di lavoro, o perché nemmeno coinvolte, stante la natura prevalentemente individuale e autorizzata del nuovo rapporto di lavoro atipico, o perché, comunque, le OO.SS. non appaiono in grado, per loro struttura, di a governare esigenze soggettive diverse, in un quadro, quello della flessibilità, che prescinde dalle esigenze collettive.
Questa flessibilità, poi, si è inserita in una situazione già caratterizzata da fenomeni disgregativi dell'organizzazione dell'azienda, a volte addirittura contrastanti tra loro, quali quelli della esternalizzazione e della internalizzazione del lavoro; infatti, in una prima fase, propria degli anni '80, le imprese hanno affidato ad aziende esterne, sovente di piccole dimensioni e con minor tutela per i lavoratori, attività quali l'informatica, le telecomunicazioni, i trasporti; a partire dagli anni '90, invece, si assiste ad un fenomeno esattamente contrario, per cui le aziende hanno affidato a terzi (altre aziende, anch'esse prevalentemente di piccole dimensioni) parti del loro processo produttivo, con la conseguenza che, all'interno della stessa azienda, operano, fianco a fianco, lavoratori appartenenti ad aziende diverse ed il cui rapporto di lavoro è regolato da Contratti collettivi diversi.
E' facile comprendere che, in una tale situazione di frammentazione, si finisce per favorire sempre di più la creazione di contratti di lavoro atipici, con la già ricordata conseguenza che, stante la difficoltà dei lavoratori atipici ad organizzarsi sindacalmente, si perverrà ad un isolamento di ciascun lavoratore.
Ora, è vero che i principi costituzionali in materia di tutela del lavoro non sono stati toccati, ma è evidente che la nuova produzione normativa, unita a quel convincimento circa l'ineluttabilità ed anzi l'utilità della flessibilità ed addirittura ad una interiorizzazione del proprio stato di precarietà da parte dei lavoratori atipici, e, comunque, ad una oggettiva difficoltà di relazionarsi con le Organizzazioni Sindacali e con gli altri lavoratori, potrà determinare con molta probabilità conseguenze drammatiche sul livello di garanzia e di tutela dei diritti dei lavoratori e, in ogni caso, sarà di ostacolo ad una lettura e ad una applicazione progressiva dei principi costituzionali.
In altre parole, si corre il grave rischio che la società si convinca che, in nome della necessaria flessibilità, si possano, anzi, si debbano, sacrificare i diritti dei lavoratori ad un sistema in cui socialità, tempo libero, dignità del lavoratore siano del tutto irrilevanti.
D'altronde, se la merce non deve restare nei magazzini delle aziende oltre il tempo strettamente necessario per il suo utilizzo, anche il lavoratore-merce deve poter essere assunto in maniera tale da poter essere spostato o allontanato non appena viene meno l'esigenza del suo utilizzo.
Ed allora, occorre riesaminare il concetto di flessibilità, cogliendone gli aspetti, pur esistenti, positivi per i lavoratori ed eliminando gli altri.
Che vi siano aspetti della flessibilità della prestazione, che è cosa diversa dalla flessibilità dell'occupazione, è evidente; sovente le Organizzazioni Sindacali non sono riuscite a coniugare le istanze collettive con quelle individuali e, dunque, può essere opportuna una rivisitazione degli atteggiamenti sindacali, con la piena accettazione di regolamentazioni diverse tra i vari lavoratori, in maniera da far combaciare le esigenze produttive dell'azienda con quelle dei singoli lavoratori: trovare, cioè, un giusto equilibrio tra le esigenze del mercato e dei soggetti interessati ed il necessario rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore (Es. orario flessibile)
Occorre, perciò, non essere schiavi del mercato ed avere il coraggio di tornare ad una concezione del rapporto di lavoro che dia priorità al rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, pur accettando modifiche in tema di flessibilità, ma mantenendo fermo il rifiuto dell'identificazione del lavoratore come merce, la tendenza ad una sempre crescente sicurezza sul posto di lavoro e non rinunciando ad introdurre strumenti normativi migliorativi, così come la nostra Costituzione impone.
L'obiettivo di fondo, dunque, resta quello dell'abrogazione della Legge Biagi e della sua sostituzione con altro strumento normativo rispettoso dei diritti costituzionali dei lavoratori, pur non perdendo d'occhio la "flessibilità buona".
Non è certo questa l'occasione per poter entrare nel merito delle caratteristiche della nuova emananda normativa, mancandone lo spazio ed il tempo; mi preme solo evidenziare particolarmente la necessità di pervenire, in ogni caso, all'eliminazione delle forme di caporalato oggi consentite; all'eliminazione della possibilità dell'esistenza di un imprenditore senza dipendenti; alla modifica, anche per via giurisprudenziale, dell'art. 2070 c.c. che leghi il contratto di lavoro applicabile all'attività merceologica svolta dall'imprenditore utilizzatore della mano d'opera; quel che appare certo è che la Legge Biagi, per le sue caratteristiche strutturali che travolgono l'impianto del rapporto di lavoro, con le conseguenze drammatiche che ho cercato di evidenziare, merita una bocciatura complessiva.
Sempre sotto un profilo sostanziale, poi, non va dimenticata la battaglia, che la sinistra deve fare propria, contro le Direttive europee, come la Bolkenstein, ancora figlie di quella logica mercantile che ha caratterizzato la nascita della CEE ed ora della UE, che appaiono poco sensibili a quei diritti dei lavoratori che, come detto, costituiscono il fondamento della nostra Repubblica (ricordo solo che la bozza di trattato Costituzionale Europeo parla di diritto a lavorare, e non di diritto ala lavoro, e non mi pare una distinzione da poco), con un occhio particolare alla durata dell'orario di lavoro, tenendo conto che vi è già chi, pur in assenza di un limite esplicito di durata della prestazione lavorativa giornaliera, a seguito della adozione di regimi flessibili di orario, legati ad orari multiperiodali, ritiene che il limite massimo di orario giornaliero possa essere rinvenuto in quello di 13 ore, come si ricaverebbe dall'art. 7 D.Lgs 66/2003 (cfr. Del Punta La riforma dell'orario di lavoro), pur ammettendo, bontà sua, che si tratta di un limite assai elevato!
Medio tempore, comunque, non va trascurato l'impegno di tutti gli operatori del settore giustizia ad adoperarsi per sollevare questioni di legittimità costituzionale o, comunque, per dare una lettura più progressista possibile di quelle norme che pure si intendono abrogare.

Il secondo aspetto della questione che vorrei ora trattare è quello processuale, perché anche qui la situazione appare tutt'altro che tranquilla.
Da tempo si parla di crisi del processo del lavoro, tale da richiedere una sua sostanziale riforma, che secondo alcuni, dovrebbe riportare il processo del lavoro nell'alveo del processo civile ordinario; sul punto, la Commissione Foglia aveva rilevato "ritardi e carenze non più tollerabili" ed aveva avanzato proposte di intervento su arbitrato e conciliazione, licenziamenti e trasferimenti, previdenza e misure di razionalizzazione del processo del lavoro in generale.
Nessuna delle proposte di intervento è, poi, sostanzialmente, stata resa operativa.
Ora, al di là della condivisione o meno, delle proposte di quella Commissione, mi pare evidente che, dalla stessa, emergesse, comunque, la necessità di mantenere il processo del lavoro, con le sue caratteristiche e le sue peculiarità.
Viceversa, come pendant dell'iniziativa in campo sostanziale, anche sul piano processuale si tenta una normalizzazione di un rito ritenuto, da parte padronale, troppo sbilanciato a favore dei lavoratori.
In questa ottica va inquadrato il tentativo, già contenuto nel Libro Bianco di Maroni, di rafforzare l'istituto dell'arbitrato(anzi, sostanzialmente, di introdurlo, perché, anche se si trattava di un istituto previsto da alcuni Contratti Collettivi, di fatto non veniva applicato), come strumento principe per amministrare "con maggiore equità ed efficienza" le controversie di lavoro, con il che implicitamente affermando che la Magistratura svolge tale compito con inefficienza ed iniquità; tra l'altro, si auspica, nel libro Bianco, un arbitrato irritale svincolato, dunque, dal rispetto di leggi e contratti ed impugnabile solo per vizi di procedura.
Dunque, una pretesa ricerca di efficienza e rapidità porta a richiedere di eliminare il processo del lavoro, omologandolo al processo civile ordinario.
E' assolutamente vero che, come rilevava la Commissione Foglia, siamo in presenza di ritardi, in molte sedi di Tribunale, assolutamente inaccettabili, ma la domanda che ci si deve porre è quale sia la causa di queste disfunzioni, se cioè sia il rito del lavoro, nella sua essenza e struttura, ovvero se sia il cattivo utilizzo dello strumento.
Alcuni importanti distretti, validamente funzionanti, come quelli di Torino, Pinerolo, Milano e Genova hanno dimostrato come il mancato funzionamento altrove del processo del lavoro non sia legato allo strumento in sé, ma ad una serie di problemi, il primo dei quali è che quel processo non ha potuto usufruire dei benefici derivati al processo civile ordinario dalla introduzione del Giudice di Pace e del Giudice Monocratico e delle Sezioni Stralcio, con l'ovvia conseguenza che il carico di lavoro, che era stato ritenuto insopportabile per la struttura civile ordinaria, e che oggi si è fatto accettabile a seguito delle riforme intervenute, è restato identico per il processo del lavoro.
Inoltre, incidono sull'inefficienza e malfunzionamento di molti Tribunali e Corti d'Appello problemi di organizzazione del lavoro, di vacanza di organici, di inefficienza di Magistrati e, non ultimo, di un uso distorto dello strumento giudiziale previdenziale in alcune regioni italiane: non si spiegherebbe, altrimenti, ed a mero titolo esemplificativo, la sopravvenienza nel Tribunale di Napoli di 18.696 procedimenti previdenziali nel primo semestre del 2002, a fronte, nello stesso periodo, di 7.328 procedimenti a Roma, 2.622 a Palermo, 1.494 a Genova.
Evidentemente, dunque, si tratta del ricorso, in alcune realtà geografiche ad una forma di sussidio pubblico che viene incentivata anche dai patronati, che consente la sopravvivenza anche ad una parte dell'avvocatura e che è resa ancora più grave dalla scelta sciagurata dell'INPS di resistere in moltissime cause, da considerarsi seriali, il cui esito è già segnato.
Diceva in proposito Elena Paciotti nel corso di un incontro svoltosi a Fiesole in preparazione alla stesura del programma dell'Unione, che le somme spese dall'INPS per spese legali sono superiori a quanto l'Istituto dovrebbe corrispondere qualora accogliesse tutti i ricorsi presentati.
Le pendenze previdenziali erano e sono drammatiche: con riferimento a dati sempre del primo semestre 2002, ma la situazione non è molto cambiata, a Napoli pendevano 62.632 procedimenti previdenziali e 35.875 cause di lavoro a fronte, ad esempio, di 1.618 procedimenti previdenziali e 4.462 di lavoro a Torino.
Le conseguenze di tale intasamento sono, ovviamente, che i tempi di fissazione delle udienze di discussione delle cause di lavoro variano dai 2-3 mesi di Torino, sino ai oltre 2 anni di Napoli e Roma e ciò, effettivamente, crea una situazione di denegata giustizia.
Qualche dato un po' più aggiornato, relativo, cioè, al primo semestre 2004, sono in grado di fornire per quanto concerne il rapporto procapite per i magistrati in servizio in tutta Italia: detto rapporto indica che, per quanto riguarda le Corti d'Appello, ogni Magistrato riceve e deve gestire annualmente 79 vertenze, mentre ne esaurisce 51, lasciando, a fine del periodo in considerazione una pendenza procapite di 274 fascicoli; per le cause previdenziali la situazione è analoga: a fronte di 117 cause sopravvenute, il Magistrato è in grado di esaurirne 80, lasciando una pendenza a fine periodo di 490 fascicoli.
Per i Tribunali del Lavoro:
cause di lavoro: sopravvenienza 249 di cui 248 esaurite, con una pendenza, però, evidentemente legata al passato di 854 fascicoli;
Cause previdenziali: a fronte di 363 cause sopravvenute, ne sono state esaurite 429, con una conseguente diminuzione dell'arretrato, ugualmente pesante, a 1.781 fascicoli.
Ed allora, appare evidente come si debba necessariamente ricorrere ad interventi drastici, ma che partano dal presupposto della funzionalità del rito del lavoro e della necessità di estendere il modo di funzionamento di alcune isole felici a tutta Italia.
La prima operazione è assolutamente indispensabile vista la mole di arretrato sopra ricordata, che quella dell'introduzione di Sezioni Stralcio anche per cause di lavoro.
Come abbiamo visto, si tratta dell'unico punto su cui il programma dell'unione è intervenuto in materia di lavoro.
Ma non posso condividere l'impostazione data al problema nel programma: l'utilizzo dei GOT, in funzione di GOA, per eliminare l'arretrato.
Ora, mi pare che la delicatezza delle questioni trattate nel rito del lavoro, è proprio alla luce della considerazione che il diritto al lavoro é il diritto fondante della Repubblica Italiana non si deve e non si può delegare a soggetti privi della necessaria capacità professionale, quali i GOT in generale, la soluzione di così delicati problemi.
Tra l'altro, ad oggi, i GOT non dovrebbero, uso il condizionale perché, purtroppo, la realtà è diversa dalla norma, svolgere funzioni giudicanti, ma solamente funzioni vicarie del Giudice togato e di sostegno allo stesso.
Viceversa, nella proposta dell'Unione i GOT verrebbero utilizzati in una vera e propria funzione giudicante, come è avvenuto in passato per i GOA.
Ed allora, la proposta che come Giuristi Democratici intendiamo portare avanti è quella della creazione di GOA professionalmente competenti, scelti tra Magistrati, Docenti Universitari ed Avvocati in pensione esperti nella materia.
Accanto a questo primo, e fondamentale, intervento occorre, poi, occuparsi, nello specifico della mole del contenzioso previdenziale determinato, in alcuni caso dall'incredibile ritardo nell'adempimento di prestazioni riconosciute come dovute dagli stessi Enti Previdenziali; dunque, occorre un intervento di natura amministrativo-burocratica nei confronti degli Istituti stessi.
Dovrà, poi, provvedersi alla razionalizzazione delle risorse sia di personale amministrativo che di Magistrati, tra i vari Tribunali del Lavoro.
Su questo punto il CSM è recentemente intervenuto proponendo la trasformazione di una serie di Giudici Ordinari di Tribunale (circa 60) in posti di Giudice del Lavoro; si tratta di una buona iniziativa, ma che deve essere supportata anche da una diversa distribuzione tra i vari Tribunali delle risorse.
Naturalmente, poi, occorre un puntuale ed efficace controllo sull'impegno e sull'efficienza dei singoli Magistrati, non apparendo possibile che, nell'ambito dello stesso Tribunale e con un carico di lavoro tendenzialmente analogo, vi siano Giudici che fissano udienze a 4 mesi ed altro che fissino a 8-10 mesi (e parlo di fissazioni pur sempre contenute in termini accettabili).
Sotto il profilo, poi, della preminente necessità di intervenire con particolare urgenza nei casi di licenziamento e trasferimenti dei lavoratori possono essere accoglibili le proposte della Commissione Foglia volte a descrivere l'azione di impugnazione del licenziamento come un'azione tipica urgente, a cognizione sommaria, purchè essa resti lì nell'ambito di competenza dei Giudici della sezione Lavoro; nello stesso senso, dovrà, poi, essere previsto un canale privilegiato anche per quanto concerne la Cassazione, per consentire una conclusione in tempi rapidi di processi di simile rilevanza e gravità.
In tema di arbitrato, ho già espresso il mio parere totalmente contrario all'attribuzione ad arbitri della definizione di vertenze che concernono i diritti primari dei lavoratori.
Infine, occorrerà che da parte di tutti coloro che hanno effettivamente a cuore una corretta e piena tutela dei diritti dei lavoratori vi sia un impegno culturale ed informativo nei confronti dell'opinione pubblica e delle stesse organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro affinché il rito del lavoro ritorni alle sue origini:
1) piena gratuità dell'ammissione al rito, con l'imitazione della condanna del lavoratore alle spese di lite nei soli casi di clamorosa infondatezza della domanda;
2) pubblicità dell'udienza di lavoro, indipendentemente dal fatto che essa si svolga in una sala d'udienza o nella stanza del Magistrato, con la possibilità per il pubblico, colleghi di lavoro, studenti, ecc... di assistervi, così come avviene nel processo penale, e così come avveniva, in effetti, al momento dell'entrata in vigore della legge 533/73; oggi, assistiamo ad un rito tutt'affatto diverso, limitato alle parti in causa, senza considerazione alcuna della rilevanza sociale del processo del lavoro, nel chiuso della stanza del Magistrato, nella piena ignoranza da parte dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali anche solo della possibilità di assistere all'udienza e, cosa ancora più grave ed intollerabile, assistiamo all'atteggiamento di alcuni Magistrati che, forse per la loro giovane età, paiono ignorare la pubblicità dell'udienza che stanno tenendo ed arrivano al punto di autorizzare, se lo ritengono, la presenza di persone estranee alle parti;
3) ripristino del favor lavoratoris nei processi di lavoro, favore che era stato espressamente riconosciuto dal legislatore al momento dell'entrata in vigore della norma e che si è mano mano andato perdendo, anche in nome di un malinteso senso di orgoglio della parte lavoratrice che intendeva porsi sullo stesso piano del datore di lavoro: non vi potrà mai essere parità nel rapporto lavoratore-datore di lavoro, in relazione ai mezzi di prova a disposizione dell'uno e dell'altro, ed ai mezzi economici normalmente squilibrati a favore del secondo;
4) recupero del ruolo della centralità del Giudice nel processo, che deve restare orale, volta a far emergere la verità sostanziale, anche in considerazione del fatto che il lavoratore è, come precedentemente detto, il soggetto debole del rapporto processuale, con conseguente maggior utilizzo dei poteri officiosi del Giudice;
5) ripristino di momenti di approfondimento, dialogo e discussione tra avvocati, docenti universitari di diritto, magistrati e operatori sindacali, al fine di creare un humus comune, che equivalga, in qualche misura, a quella "cultura della giurisdizione" che dovrebbe animare il comportamento e l'atteggiamento di pubblico ministero, avvocato e giudice nel processo penale.
Questa, dunque, è la proposta, come si vede articolata e complessa, e da riempire ulteriormente di contenuti in relazione a punti specifici, che i Giuristi Democratici sentono di dover proporre nella consapevolezza dell'importanza di andare a ricostituire il valore del diritto al lavoro costituzionalmente garantito.