In allegato lo statuto dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici approvato dall'assemblea costitutiva che si è tenuta il 3 e 4 luglio 2004 a Formia e Gaeta e successivamente emendato. L'Associazione rappresenta la continuazione e lo sviluppo del percorso iniziato dal Coordinamento Nazionale sin dalla primavera del 2000.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI
STATUTO
I Giuristi Democratici italiani, ritenendo di dover superare la forma associativa del Coordinamento Nazionale sino ad ora in vigore, si costituiscono in Associazione nazionale, secondo i principi del presente Statuto.
Art. 1) L'Associazione assume la denominazione di Associazione Nazionale Giuristi Democratici, con sigla G.D.;
Art. 2) I G.D. costituiscono un'associazione senza fini di lucro, di promozione sociale ai sensi della L. 383/00;
Art. 3) L'associazione ha durata illimitata ed ha sede in Padova, vicolo Michelangelo Buonarroti n. 2, presso avv. Monica Bassan.
Art. 4) I G.D. costituiscono un'associazione autonoma, pluralista, che sostiene e tutela l'idea di uno stato di diritto che valorizzi la partecipazione dei cittadini quale pratica fondamentale di democrazia, interloquendo con gli altri soggetti della società, e del mondo del diritto, in particolare;
Art. 5) Le finalità dell'Associazione sono:
a) Promuovere un concreto impegno dei giuristi e dei cittadini tutti, per la difesa ed attuazione dei principi democratici, di uguaglianza ed antifascisti della Costituzione della Repubblica, per la applicazione delle Convenzioni dei Diritti dell'Uomo, per la realizzazione di una Costituzione Europea autenticamente democratica, fondata sul ripudio della guerra, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei meno abbienti e degli emarginati ed ai diritti di associazione, libertà di circolazione, riunione e manifestazione del pensiero.
b) Promuovere e divulgare le esperienze giuridiche italiane, con particolare riferimento a quelle che ampliano gli spazi di democrazia, sia dei soggetti individuali sia dei soggetti collettivi, in una prospettiva di pluralismo istituzionale e culturale; in particolare promuovere l'affermazione e la difesa del principio di uguaglianza, dei diritti dei lavoratori, sia sul posto di lavoro sia nell'ambito di vita associata; dei diritti dei cittadini immigrati, delle minoranze.
c) Promuovere la conoscenza di analoghe realtà in altre nazioni mediante incontri, dibattiti e scambio diretto di esperienze.
d) Promuovere la ricerca nel campo delle scienze giuridiche, per l'affermazione della solidarietà tra i popoli e tra gli uomini e per la costruzione di rapporti interpersonali e sociali basati sul ripudio della guerra, sulla non violenza, sulla libertà, sull'eguaglianza, le pari opportunità.
e) Sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell'uomo, della libertà dei popoli, del rispetto della sovranità e dell'indipendenza della nazioni, nello svolgimento pacifico dei rapporti internazionali.
Per la realizzazione degli scopi di cui sopra l'associazione si propone le iniziative più opportune tra cui, a mero titolo esemplificativo:
a1) Promuovere iniziative di studio, divulgazione ed informazione culturale, atte ad elidere ogni forma di discriminazione, esclusione e disuguaglianza sociale, economica, culturale, etnica o di genere, e ad incentivare la diffusione della cultura delle differenze, dell'integrazione, della solidarietà, della convivenza civile.
b1) Organizzare attività di informazione nei confronti dell'opinione pubblica, attraverso incontri, conferenze, convegni o supporti editoriali, periodici o non periodici, nonché mediante la promozione e l'organizzazione di media televisivi, radiofonici ed informatici, al fine di denunciare ed evidenziare casi di illegittime compromissioni o limitazioni delle libertà civili e/o politiche dell'esercizio dei diritti di democrazia che si realizzi in Italia e nel mondo, anche se ai danni di cittadini stranieri.
c1) Porre in essere iniziative concrete di tutela, anche ai sensi dell'art. 27 L. 383/00, innanzi a ad organi giurisdizionali Nazionali e Comunitari ai fini della protezione degli interessi individuali e collettivi, nell'ipotesi in cui si registrino lesioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché atti di discriminazione anche a sfondo razziale nel territorio nazionale od in quello europeo ed internazionale.
d1) Svolgere attività di utilità sociale in favore degli associati e dei terzi ed attività accessorie, anche di carattere economico, direttamente connesse a queste ultime, da esplicarsi nella qualità di ente non commerciale.
L'Associazione promuove forme di collaborazione e sinergia in tutte le forme giuridiche consentite con altri enti o organismi omologhi a livello nazionale, internazionale, regionale, nonché con Istituzioni Pubbliche, culturali e/o scientifiche.
Art. 6) Possono aderire all'associazione avvocati, magistrati, docenti, studiosi o studenti di dottrine giuridiche, operatori e tecnici del diritto e dell'amministrazione della giustizia e, comunque, singoli interessati alle tematiche proposte, che accettino i principi di cui al presente statuto.
La richiesta scritta di adesione, contenente l'adesione alle finalità di cui all'art. 5 dello Statuto, è presentata agli organi direttivi dell'associazione territoriale che decide su di essa. Il rigetto della richiesta di adesione può essere motivato esclusivamente in relazione a comportamenti, anche pregressi, del richiedente che siano o siano stati in contrasto con le finalità dell'associazione. In caso di rigetto il richiedente potrà ricorrere al Comitato di Garanzia, che sentito anche il parere del Comitato Esecutivo, deciderà sull'iscrizione.
Art. 7) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.
La qualità di socio deve risultare da apposito libro dei Soci, tenuto dagli organismi direttivi dell'associazione locale.
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni adottate dai suoi organi;
Art. 8) L'associazione si articola in sedi locali che sono costituite da associazioni territoriali di giuristi democratici, anche già esistenti, subordinatamente all'esistenza nei loro Statuti di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento dell'associazione G.D.; le sedi e le associazioni territoriali dovranno comunicare al Tesoriere i nominativi degli iscritti.
Le realtà associative territoriali sono il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione; i singoli iscritti, appartenenti a realtà locali nelle quali non è presente un'associazione territoriale dei G.D. già costituita, potranno integrarsi nella sezione territoriale più vicina alla loro residenza o al luogo in cui svolgono la loro principale attività, sino all'effettiva creazione di nuova struttura locale per la realizzazione della quale si impegnano ad attivarsi.
Art. 9) Gli associati hanno diritto a:
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere
eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.
La quota sociale annua di iscrizione è fissata dal Comitato Direttivo e dovrà essere versata sia dagli iscritti singoli, sia dalle associazioni territoriali per ciascuno degli iscritti e rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione.
Art. 10) I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione, con presentazione di dichiarazione scritta di recesso, diretta agli organismi direttivi dell'associazione locale.
I soci sono esclusi dall'associazione,oltre che per le ipotesi previste dagli statuti locali, allorché arrechino, in qualsiasi maniera, nocumento all'immagine dell'associazione o danni materiali o morali alla stessa, con contegno ritenuto non conforme agli scopi sociali.
L'esclusione è proposta con deliberazione del Comitato Direttivo o dell'organismo direttivo locale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e votata dal Comitato Esecutivo con il voto favorevole della metà più uno dei componenti. La deliberazione che propone l'esclusione è comunicata al socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e il socio ha diritto di presentare, entro venti giorni, proprie deduzioni e memorie.
Tra la proposta di esclusione e la decisione il socio viene sospeso in via cautelare; contro la sospensione è possibile proporre ricorso al Comitato di Garanzia che decide in via provvisoria.
E' dichiarato decaduto dalla qualità di socio l'aderente moroso nel pagamento delle quote associative per almeno due annualità.
Nei confronti della decisione di esclusione dalla qualità di socio, così come nei confronti della mancata accettazione della domanda di iscrizione, è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia, costituito ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.
Art. 11) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale degli iscritti, il Comitato Direttivo Nazionale, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Comitato di Garanzia ed il Tesoriere.
Art. 12) ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; hanno diritto di parteciparvi e a prendere la parola tutti gli associati che si siano messi in regola con il pagamento della quota associativa; hanno diritto di voto i delegati eletti dagli associati nelle singole sedi locali in ragione di 1 delegato ogni cinque o frazione di 5 iscritti. Il singolo delegato può votare anche per 1 delegato che non abbia potuto partecipare all'assemblea e lo abbia delegato.
Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, nominati prima dell'inizio della stessa e verranno inserite nel libro verbale delle assemblee.
Qualora, nel corso dell'assemblea, siano assunte dichiarazioni destinate ad essere rese pubbliche e sulle quali si sia creata disparità di opinioni all'interno dell'assemblea, su richiesta di almeno un quarto dei votanti, il segretario provvederà a verbalizzare anche la mozione di minoranza ed a renderla pubblica.
Art. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA: MODALITA' E COMPITI
L'assemblea ordinaria si svolge ogni anno ed è convocata dal Comitato Esecutivo, con comunicazione scritta o telematica a tutti gli iscritti per deliberare sull'ordine del giorno che dovrà riguardare i seguenti oggetti:
formulazione degli indirizzi dell'attività associativa;
approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
ammissione di soci onorari;
adesione ad altre associazioni aventi analoghe finalità;
approvare il Bilancio Preventivo e il rendiconto economico e finanziario (o l'eventuale bilancio consuntivo) nonché eventuali variazioni di bilancio;
modifiche dello Statuto.
Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA: POTERI
L'assemblea, regolarmente convocata, può deliberare su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Comitato Direttivo ritenga opportuno sottoporle, purché inserito nell'ordine del giorno.
L'assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti.
Le modifiche allo Statuto debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea può deliberare in via straordinaria, su richiesta motivata e scritta di almeno due quinti dei soci non morosi o della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, con convocazione tempestivamente inviata a tutti gli iscritti, sulle seguenti materie:
scioglimento dell'associazione.
Delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, ed il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Art. 16 COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo di indirizzo dell'Associazione.
Il Comitato Direttivo é costituito da un delegato per ogni sezione territoriale avente un numero di iscritti da 3 a 20, da 2 delegati per sezioni aventi da 21 a 50 iscritti, da 3 delegati per sezioni aventi da 51 a 100 iscritti, da 4 delegati per sezioni con oltre 100 iscritti.
I delegati sono eletti dalle assemblee dei soci delle sezioni territoriali.
L'elezione avverrà di norma nell'assemblea dei soci convocata per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale.
Nel periodo intercorrente fra le assemblee generali degli iscritti, le assemblee dei soci delle sezioni territoriali possono revocare i delegati eletti e nominarne altri in sostituzione.
Nel periodo intercorrente fra le assemblee generali degli iscritti le nuove sezioni territoriali provvederanno in assemblea dei soci ad eleggere i loro delegati.
Il Comitato Direttivo ha il compito di:
applicare le decisioni congressuali;
discutere e approvare il programma annuale di attività;
discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale annuale;
verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti e di garanzia delle sezioni locali, ferma restando la massima autonomia delle stesse;
deliberare i provvedimenti di esclusione o di commissariamento di strutture territoriali.
Nessuna struttura territoriale può detenere nel Comitato Direttivo Nazionale una rappresentanza superiore al 25%.
Al Comitato Direttivo Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da norme di legge.
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Comitato Direttivo Nazionale può sfiduciare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Comitato Esecutivo. In questo caso il Comitato Direttivo Nazionale convoca l' Assemblea Generale degli iscritti, che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. In caso di dimissioni di tutti o della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo, il Comitato Direttivo Nazionale convocherà l' Assemblea Straordinaria, secondo le modalità previste, per la loro sostituzione.
In caso di dimissioni di alcuni dei membri del Comitato Esecutivo, che non rappresentino la maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo Nazionale, verificatane l'opportunità, provvede a nominare un egual numero di membri in sostituzione di quelli dimissionari, sino alla successiva assemblea ordinaria.
In caso di vacanza del Comitato Esecutivo, il relativo ruolo sarà svolto, provvisoriamente, da un pari numero di membri del Comitato Direttivo, scelti in ordine di minore età.
Art. 17 COMITATO ESECUTIVO E PRESIDENTE
Il coordinamento politico ed organizzativo dell'Associazione, al fine di garantire la maggior capillarità possibile, è affidato al Comitato Esecutivo eletto dall'assemblea nazionale in numero massimo di cinque membri. La carica ha durata biennale.
Il Comitato Esecutivo elegge fra i suoi membri il Presidente dell'associazione, il quale esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo, nel rispetto del mandato dell'Assemblea Generale dei Soci e delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale.
Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo;
Al Presidente spetta la firma sociale, la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio e verso i terzi.
In caso di impedimento e nel caso di dimissioni, sino a quando non venga eletto il nuovo Presidente, il membro più giovane del Comitato Esecutivo ne fa le funzioni.
Art. 18 POTERI DEL PRESIDENTE
Al Presidente sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare di:
- obbligare cambiariamente l'Associazione, previa autorizzazione del Comitato Direttivo;
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria; nel caso di operazioni allo scoperto o di richiesta e/o utilizzo di fidi, sarà ugualmente necessaria l'autorizzazione del Comitato Direttivo;
- transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.
Occorrerà la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
Art. 19 COMITATO DI GARANZIA
Per consentire ad ogni iscritto oggetto di provvedimento di espulsione, o ad ogni cittadino la cui domanda di iscrizione all’associazione non sia stata accolta di poter proporre impugnazione avverso le suddette decisioni, è costituito un Comitato di Garanzia, eletto in occasione dell’assemblea generale, di 3 membri effettivi e di 2 membri supplenti tra coloro che non siano membri del Comitato Direttivo; il Comitato di Garanzia decide in base ai principi fondamentali del presente Statuto; in caso di incompatibilità di uno o più membri del Comitato di Garanzia, ai membri divenuti incompatibili subentreranno i membri supplenti, nell’ordine di elezione, necessari per il completamento del Comitato stesso.
Una volta ricevuto il ricorso, corredato a pena di inammissibilità dalla decisione impugnata e dalle eventuali deduzioni o memorie presentate, il Comitato di Garanzia decide entro venti giorni sulla base degli atti e può convocare innanzi a sé il ricorrente e il Presidente dell’Associazione per chiarimenti.
Art. 20 IL TESORIERE
L'assemblea ordinaria elegge, altresì, un Tesoriere, al quale è affidato il compito della redazione contabile dei bilanci, preventivo e consuntivo, nonché della tenuta dei conti dell'associazione; partecipa di diritto al Comitato Direttivo .
Su delega del Presidente può procedere all'accensione di conti correnti postali e/o bancari ed alla movimentazione dei relativi fondi ed alle operazioni sui conti senza limiti di importo.
Art. 21 IL FONDO COMUNE
Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci e da contributi una tantum corrisposti dagli associati stessi, non ripetibili, neanche in caso di recesso od esclusione, nonché dalla titolarità del sito Web www.giuristidemocratici.it.
Le altre risorse economiche dell'associazione sono costituite:
da eredità, donazioni e legati;
da contributi dello stato o altri enti pubblici;
da entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
da contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
da proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in via sussidiaria o comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
da entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio sostentamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
Art. 22 BILANCIO
Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sono predisposti il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Iscritti. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 gg. che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano un motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.
Art. 23 AVANZI DI GESTIONE
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale che per legge facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.
Art. 24 SCIOGLIMENTO
L'associazione può essere sciolta per recesso di almeno tre quarti degli associati, o per volontà unanime di tutti gli associati.
La deliberazione di scioglimento è adottata dall'Assemblea, convocata in via straordinaria o, nel caso di recesso di almeno tre quarti degli associati, anche in via ordinaria, su richiesta del Comitato Direttivo.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, di sua cessazione o estinzione, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale o ai fini di pubblica utilità, come anche previsto dall'art. 5 c.4 L. 266/91, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c.190 della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia espressamente alle norme del codice civile vigente in tema di associazioni non riconosciute e alle disposizioni della legge 383/00.
Gaeta-Formia, 3 e 4 Luglio 2004
ULTIME MODIFICHE APPROVATE il 28.06.2008 a Torino.