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 Espulsione dello straniero per prevenzione del terrorismo

Pubblicato da Redazione 18-11-2005 04:47
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ART. 3 LEGGE 155/05 - LA SOSPENSIONE DELLO HABEAS CORPUS.
Pubblichiamo la scheda di sintesi dell'intervento dell'avv. Antonio J. Manca Graziadei al seminario tenutosi a Roma il 15 novembre 2005

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L'ESPULSIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STRANIERI PER MOTIVI DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO-ART. 3 LEGGE 155/05-LA SOSPENSIONE DELLO HABEAS CORPUS



SEMINARIO SULL'IMMIGRAZIONE- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA


1) Cenni storici sulllo 'habeas corpus'


· Magna Carta-Inghilterra-1215: "nessun uomo libero sarà imprigionato o sequestrato......o esiliato..., salvo che in forza di un legittimo giudizio dei suoi pari........."

· Habeas Corpus Act-Inghilterra-1679: entro 3 giorni dalla richiesta il (corpo del) prigioniero deve essere portato davanti ad un giudice il quale, entro 2 ulteriori giorni, deve verificare le ragioni della sua detenzione e, qualora questa sia illegale, liberarlo

· Costituzione americana-1793-articolo 1, sez. 9, 2° comma: "Il privilegio del ricorso per lo habeas corpus non può essere sospeso, salvo che nei casi di ribellione o invasione, ove ciò sia richiesto dalla sicurezza pubblica."

· Sospensioni o restrizioni allo habeas corpus: si sono verificate in Gran Bretagna durante le due guerre mondiali e nel periodo del 'terrorismo' nord irlandese; si sono verificate in USA durante la guerra civile (1861), durante la seconda guerra mondiale e. attualmente, dopo gli attacchi dell' 11 settembre 2005 (Guantanamo e non solo)

· Costituzione italiana-1948-articolo 13: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione......né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida, nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto."



2) La Legge n.155 del 31/7/05


· Ha convertito in legge, in quattro giorni, il Decreto Legge n. 144 del 27/7/05

· Articolo 3, 1°comma: "....il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto può disporre l'espulsione dello straniero........nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali."

· Articolo 3, 2° comma: "Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente.....anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13......"

· Articolo 3, 4° comma: "Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento."

· Articolo 3, 4° comma-bis: "Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1,..........non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale........."

· Articolo 3, 5° comma: "Quando ...........la decisione (del ricorso) dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo....."

· Articolo 3, 6° comma: "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007."



3) La sentenza della Corte Costituzionale n.222 del 15/7/04-Pres. Zagrebelsky


· Dichiara incostituzionale l'articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. n. 286 del 25/7/98, come introdotto dall'art. 2 del D.l. n. 51 del 4/4/02, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione di tale provvedimento, con le garanzie della difesa

· Motivazioni: "6.......:il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. E', quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art.13 Cost., e cioè la perdita degli effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore....;non può, quindi, essere eliminato l'effettivo controllo sul provvedimento de libertate , né può essere privato l'interessato di ogni garanzia difensiva."



4) La manifesta incostituzionalità dell'articolo 3 della Legge 155/05


· A seguito della sentenza 222/04 della Corte Costituzionale è stata modificata la norma dichiarata incostituzionale con la Legge 271/04, che ha introdotto un nuovo articolo 13, comma 5-bis nel D.lgs. 286/98 il quale prevede, in conformità alla sentenza della Corte, che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, prima di diventare esecutivo, deve essere comunicato al giudice di pace entro quarantotto ore dalla sua adozione e che, entro le successive quarantotto ore, il giudice di pace deve o meno convalidare tale provvedimento, altrimenti lo straniero deve essere liberato

· L'articolo 3 della Legge 155/05 deroga a tale nuovo articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. 286/98, contravvenendo esplicitamente alla sentenza 222/04 della Corte. Tale articolo è dunque palesemente incostituzionale, ma bisognerà evidentemente attendere una pronuncia della Corte affinché la norma sia espunta dal nostro ordinamento


· L'iter parlamentare, durato soltanto tre giorni tra le due camere, ben evidenzia tale palese incostituzionalità

· Il relatore del governo alla Camera riconosce che la sentenza della Corte ha affermato che, trattandosi " di provvedimento che si inserisce nella disciplina della libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione", ciò "rende ineludibile l'applicazione delle regole generali"; ma lo stesso relatore poi aggiunge, contraddicendo se stesso e la sentenza :"Peraltro, occorre chiarire che la stessa Corte costituzionale, attraverso la suddetta sentenza, ha ritenuto derogabili tali disposizioni;

Ineludibile o derogabile?Ma ineludibile non vuol dire inderogabile?

Ma non si pensi ad un errore della Corte: in effetti la sentenza non dice in alcun modo -perché non può dire- che tali disposizioni sono derogabili.
L'Avv. Taormina deve avere qualche dubbio anche lui, perché poi aggiunge: "Deve trattarsi di disposizioni che, proprio con riferimento al contrasto del terrorismo e dell'eversione, contengano una normativa limitata nel tempo. Tale limitazione temporale non esclude -come ho già affermato- che la normativa possa essere considerata borderline ,......."
Borderline?
Il disturbo borderline deriva il suo nome dall'antica classificazione dei disturbi mentali come nevrosi o psicosi, situandosi questi pazienti al limite della psicosi, pur non giungendo agli estremi delle psicosi gravi come la schizofrenia.
E la normativa borderline?
E infine conclude il relatore del governo (a proposito della 'normativa borderline'): "ma occorre precisare che si tratta di una eventualità presa in considerazione nella sentenza della Corte e che quindi legittima sotto il profilo della costituzionalità questo provvedimento."
· L'opposizione fa bensì riscontrare la palese incostituzionalità della norma che, secondo un suo autorevole membro, "fra un mese e mezzo sarà destabilizzata dalla Corte Costituzionale", ma la norma viene comunque approvata, in tre giorni, sull'emergenza degli attentati di Londra del 7 e del 21 luglio 2005.

· La temporaneità della norma che sospende lo habeas corpus viene comunque parzialmente stabilita: i commi 2 e 5 dell'articolo 3 della Legge 155/05 -che derogano al procedimento di convalida ante espulsione e sospendono per almeno due anni il procedimento amministrativo teso all'annullamento del provvedimento di espulsione- "si applicano fino al 31 dicembre 2007"

· La temporaneità non si applica però al comma 4 bis, che deroga alle normali regole dei procedimenti amministrativi sulla sospensiva dell'esecuzione del provvedimento di espulsione; tale deroga non è quindi soggetta alla c.d. clausola 'sunset', e cioè non "tramonta" automaticamente alla fine di un periodo predeterminato

5) Conclusioni

"Silent enim leges inter arma"

ovvero

«Tacciono, infatti, le leggi in mezzo
alle armi»,

famosa frase latina di Cicerone tratta dal Pro Milone


Roma, 15 novembre 2005 Avv. Antonio J. Manca Graziadei